Decisione di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2012 recante modifica della decisione 96/564/Euratom, CE con la quale si autorizza l’Austria a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di alcune valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA [notificata con il numero C(2012) 9539] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2012/815/UE, Euratom)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 13,
A norma dell’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto2, l’Austria può continuare ad assoggettare all’imposta le operazioni elencate al punto 2 della parte A dell’allegato X; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
A norma dell’articolo 378, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l’Austria può continuare ad esentare le operazioni elencate ai punti 5 e 9 della parte B dell’allegato X; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva, la lettera h) del paragrafo 2 dell’allegato IX (Fiscalità) dell’atto di adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea3 autorizza l’Austria ad assoggettare all’imposta sul valore aggiunto fino al 31 dicembre 1996, in applicazione del punto 2 dell’allegato E, i servizi forniti dagli odontotecnici a titolo professionale e le forniture di protesi dentarie da parte di dentisti e odontotecnici agli enti austriaci di sicurezza sociale; è pertanto opportuno sopprimere anche l’autorizzazione concessa a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva, la lettera i) del paragrafo 2 dell’allegato IX (Fiscalità) dell’atto di adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea autorizza l’Austria ad esentare dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi di telecomunicazione effettuate dai servizi pubblici postali finché il Consiglio non avrà adottato un regime comune di imposizione per tali prestazioni o fino alla data in cui tutti gli Stati membri attuali che applicano un’esenzione totale cesseranno di applicarla, ove tale data sia anteriore, ma in ogni caso fino al 31 dicembre 1995; è pertanto opportuno sopprimere anche l’autorizzazione concessa a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.
Nel caso dell’Austria, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 96/564/Euratom, CE4, con la quale si autorizza l’Austria, a decorrere dal 1o gennaio 1995, a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di alcune valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA.
La Commissione ha invitato l’Austria a verificare se le autorizzazioni concesse all’Austria senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; l’Austria ha confermato che le due autorizzazioni non erano più necessarie.
Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme dell’Unione, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
(1) Il punto 1) dell’articolo 2 della decisione 96/564/Euratom, CE è soppresso.
(2) Il punto 2) dell’articolo 2 della decisione 96/564/Euratom, CE è soppresso.
Art. 2
La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012 Per la Commissione Janusz Lewandowski Membro della Commissione