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Decisione di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2012 recante modifica della decisione 96/565/Euratom, CE con la quale si autorizza la Svezia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2012) 9547] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede) (2012/816/UE, Euratom)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 13,

A norma dell’articolo 380 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto2, la Svezia può continuare a esentare le prestazioni rese da autori, artisti e interpreti artistici, di cui all’allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punti 1), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

Nel caso della Svezia, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 96/565/Euratom, CE3, che autorizza la Svezia, a decorrere dal 1o gennaio 1995, ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA.

A decorrere dal 1o gennaio 1997, per quanto riguarda i diritti d’autore e le royalties, la Svezia assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

La Commissione ha invitato la Svezia a verificare se le autorizzazioni concesse alla Svezia senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; la Svezia ha confermato che l’autorizzazione ad avvalersi di valutazioni approssimative per le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non sarebbe più stata applicata ai diritti d’autore e alle royalties.

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme comunitarie, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il paragrafo 2 dell’articolo 2 della decisione 96/565/Euratom, CE è soppresso.

Art. 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012 Per la Commissione Janusz Lewandowski Membro della Commissione