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Decisione di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2012 recante modifica della decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9549] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (2012/817/UE, Euratom)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 13,

A norma dell’articolo 375 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto2, la Grecia può continuare ad esentare le operazioni elencate ai punti 2, 8, 11 e 12 della parte B dell’allegato X; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

Nel caso della Grecia, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/185/Euratom, CEE3, che autorizza la Grecia, a decorrere dal 1o gennaio 1989, a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

A decorrere dal 1o luglio 2010, la Grecia assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

A decorrere dal 22 agosto 2011, la Grecia assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 8 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

La Commissione ha invitato la Grecia a verificare se le autorizzazioni concesse alla Grecia senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; la Grecia ha confermato che le due autorizzazioni a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui ai punti 2 e 8 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non sarebbero più state applicate.

La Grecia ha riconosciuto che, per quanto riguarda i punti 11 e 12 della parte B dell’allegato X, il ricorso a valutazioni approssimative non si giustificava più, visto che il ministero della Difesa forniva dati più dettagliati.

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme comunitarie, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1) Il punto 1) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso;

2) Il punto 3) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso;

3) Il punto 5) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso;

4) Il punto 6) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso.

Art. 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012 Per la Commissione Janusz Lewandowski Membro della Commissione