Decisione di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2012 che abroga la decisione 90/182/Euratom, CEE che autorizza il Regno Unito a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9556] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2012/819/UE, Euratom)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 13,
A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto2, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
Nel caso del Regno Unito, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/182/Euratom, CEE3, che autorizza, a decorrere dal 1o gennaio 1989, il Regno Unito a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto
La Commissione ha invitato il Regno Unito a verificare se le autorizzazioni concesse al Regno Unito senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; il Regno Unito ha confermato che l’autorizzazione a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui al punto 7 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE del Consiglio non era più necessaria a causa dei cambiamenti metodologici.
Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme dell’Unione, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 90/182/Euratom, CEE è abrogata.
Art. 2
Il Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012 Per la Commissione Janusz Lewandowski Membro della Commissione