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Decisione di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2012 recante modifica della decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9568] (I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede) (2012/821/UE, Euratom)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 13,

A norma dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto2, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

Dal 1o gennaio 2011 il Belgio assoggetta all’imposta le cessioni di terreni adiacenti a un edificio venduto in regime IVA (anteriormente alla prima occupazione) di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

Dal 1o gennaio 2012 il Belgio assoggetta all’imposta le prestazioni di servizi degli avvocati e degli ufficiali giudiziari; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

Nel caso del Belgio, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/177/Euratom, CEE3, che autorizza, a decorrere dal 1989, il Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

La Commissione ha invitato il Belgio a verificare se le autorizzazioni concesse al Belgio senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; il Belgio ha confermato che occorreva modificare la portata delle due autorizzazioni.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’articolo 2 della decisione 90/177/Euratom, CEE è così modificato:

  1. 1) il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) prestazioni di servizi degli avvocati, purché non si tratti delle prestazioni di cui all’allegato B della seconda direttiva 67/228/CEE (allegato F, ex punto 2);»

  2. 2) Il punto 4) è sostituito dal seguente: «4) cessioni di terreni edificabili di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE (allegato F, ex punto 16).»

Art. 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012 Per la Commissione Janusz Lewandowski Membro della Commissione