Decisione 2012/811/PESC del Consiglio del 20 dicembre 2012 che modifica la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC1, che ha imposto misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2078 (2012) del 28 novembre 2012 ha modificato i criteri per la designazione delle persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive di cui ai punti 9 e 11 della risoluzione UNSCR 1807 (2008).
L’UNSCR 2078 (2012) ha altresì aggiunto un’ulteriore deroga alle misure di cui al punto 9 della risoluzione UNSCR 1807 (2008).
Il 12 e 30 novembre 2012 il comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1533 (2004) ha aggiunto altre persone all’elenco di persone ed entità oggetto di misure restrittive.
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni: persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1, capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi, capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall’estero e che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento, capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile, persone o entità attive nella RDC che commettono gravi violazioni implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati, persone o entità che ostruiscono l’accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC, persone o entità che sostengono illegalmente i gruppi armati nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, oro compreso, persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona designata o entità posseduta o controllata da una persona designata, persone o entità che pianificano, sostengono o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO). L’elenco delle persone ed entità interessate figura in allegato.»;
2) all’articolo 4, paragrafo 3, dopo la lettera c) è aggiunta la frase seguente: «o qualora tale ingresso o transito sia necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario.»
Art. 2
Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco delle persone riportato nell’allegato della decisione 2010/788/PESC.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente E. Flourentzou