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Decisione 2012/812/PESC del Consiglio del 20 dicembre 2012 che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq1 in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il 15 dicembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010), con la quale ha deciso che i proventi del Fondo di sviluppo per l’Iraq siano trasferiti sul conto o sui conti del meccanismo che gli succederà a livello governativo e che il Fondo di sviluppo per l’Iraq cessi di esistere entro il 30 giugno 2011.

La posizione comune 2003/495/PESC dovrebbe pertanto essere modificata al fine di permettere il trasferimento dei fondi congelati e degli altri mezzi finanziari o risorse economiche al meccanismo istituito dal governo dell’Iraq per succedere al Fondo di sviluppo per l’Iraq conformemente alle condizioni indicate nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2003/495/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’articolo 2 della posizione comune 2003/495/PESC è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Tutti i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche: a) appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, entità giuridiche o agenzie statali, situati al di fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza; o b) che sono stati trasferiti dall’Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell’ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, sono congelati senza indugio e — salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso possono essere usati per soddisfare tale vincolo o decisione — sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al meccanismo istituito dal governo iracheno per succedere al Fondo di sviluppo per l’Iraq secondo le condizioni previste dalle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente E. Flourentzou