diritto.io

Decisione della Commissione del 20 dicembre 2012 che chiude il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America e pone fine alla registrazione di tali importazioni imposta dal regolamento (UE) n. 771/2012 (2012/825/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell’11 giugno 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea1 (“il regolamento di base”), e in particolare gli articoli 14 e 15,

sentito il comitato consultivo,

1. PROCEDIMENTO

1.1. APERTURA

Il 25 novembre 2011, la Commissione europea (“la Commissione”) ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2, l’apertura di un procedimento antisovvenzioni (“procedimento AS” o “il procedimento”) riguardante le importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (“gli USA” o “il paese interessato”).

Nello stesso giorno, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea3, l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli USA e ha avviato un’inchiesta separata (“procedimento AD”).

Il procedimento AS è stato aperto in seguito alla denuncia presentata il 12 ottobre 2011 dalla European Producers Union of Renewable Ethanol Association (ePURE) (“il denunciante”) per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale di bioetanolo dell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie delle sovvenzioni ricevute dal prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un’inchiesta.

Prima dell’apertura del procedimento AS e ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato alle autorità degli USA di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, secondo la quale le importazioni di bioetanolo originario degli USA sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero quindi un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Le autorità degli USA sono state invitate a prendere parte a consultazioni, nell’intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della denuncia e di pervenire a una soluzione concordata. Le autorità degli USA hanno accettato l’invito e le consultazioni si sono svolte il 17 novembre 2011. Nel corso delle consultazioni non si è giunti ad alcuna soluzione concordata.

1.2. PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

Un documento informativo contenente i fatti e le considerazioni principali, sulla cui base si è deciso di non adottare misure compensative provvisorie (documento informativo), è stato divulgato alle parti interessate nell’agosto 2012. Numerose parti interessate hanno presentato osservazioni scritte, manifestando il proprio parere su queste risultanze. Alle parti che lo hanno richiesto è stata offerta l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a ricercare le informazioni che giudicava necessarie per giungere a conclusioni definitive. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti interessate sono state esaminate, e quando è risultato opportuno se ne è tenuto conto.

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la conclusione dell'inchiesta antisovvenzioni concernente le importazioni di bioetanolo originario degli USA e la fine della registrazione di tali importazioni4. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

Campionamento dei produttori/esportatori degli USA

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori/esportatori degli USA, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori/esportatori degli USA sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire, entro 15 giorni dalla data di apertura del procedimento, secondo le modalità specificate nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle attività da loro svolte in relazione al bioetanolo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 (“periodo dell’inchiesta” o “PI”).

Anche le autorità competenti degli USA sono state consultate per selezionare un campione rappresentativo.

Più di 60 imprese si sono manifestate e hanno fornito le informazioni richieste entro la scadenza dei 15 giorni.

Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione prendendo come riferimento il massimo volume rappresentativo di esportazioni di bioetanolo verso l’Unione che poteva ragionevolmente essere oggetto di un’inchiesta nel periodo di tempo a disposizione. Il campione così selezionato è composto da cinque produttori di bioetanolo e un operatore economico.

Secondo l’inchiesta, benché alcuni esportatori abbiano menzionato le esportazioni verso l’Unione nel questionario di campionamento ricevuto, nessuno dei produttori inclusi nel campione esportava bioetanolo direttamente nel mercato dell’Unione; essi lo vendevano a operatori economici/soggetti indipendenti statunitensi, che effettuavano la miscelazione e poi miscelavano il prodotto con la benzina per rivenderlo. Per individuare le proprie esportazioni verso l’Unione, i produttori facevano affidamento soprattutto sui dati ricevuti da clienti quali gli operatori economici/ soggetti indipendenti che effettuavano la miscelazione.

In tale contesto, si deve osservare che le informazioni fornite dalle autorità statunitensi dimostrano che tutto il bioetanolo venduto negli Stati Uniti ed esportato dallo stesso paese beneficia del principale regime di sovvenzioni, in particolare quando viene miscelato con la benzina. L’attività di miscelazione e la vendita della miscela soggetta a imposta sono la causa delle sovvenzioni al bioetanolo negli Stati Uniti. Nel caso specifico è stato accertato che la principale sovvenzione individuata negli Stati Uniti è stata richiesta dai soggetti indipendenti che effettuano la miscelazione e successivamente concessa loro. Le imprese incluse nel campione erano soprattutto produttori di bioetanolo che solo in misura più ridotta miscelavano bioetanolo; erano soprattutto gli operatori economici/i soggetti che effettuano la miscelazione, che esportavano anche i propri prodotti nell’Unione, a ricevere la sovvenzione principale sulla base del bioetanolo contenuto nelle miscele che producevano. Di conseguenza il campione, che era composto essenzialmente di produttori di bioetanolo che non esportano direttamente nell'Unione e che in genere non miscelano il bioetanolo con carburanti, non era affidabile ai fini della determinazione del livello di sovvenzione nel presente caso.

1.2.1. Campionamento dei produttori dell’Unione

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori dell’Unione, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

Nell’avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Tale campione è formato da cinque società e gruppi scelti fra i diciannove produttori dell’Unione già noti prima dell’apertura dell’inchiesta, selezionati sulla base del volume di produzione di bioetanolo durante il periodo dell’inchiesta e della collocazione geografica dei produttori noti. Il campione rappresenta il 48 % della produzione totale stimata dell’Unione durante il PI.

Dall’inchiesta tuttavia risulta che i gruppi inclusi nel campione erano formati da un gran numero di società o singole entità che producono il prodotto simile. Ciò avrebbe comportato un’inchiesta su tredici società. Dato il tempo a disposizione per l’inchiesta, non era possibile indagare su tutte, e si è quindi deciso di riesaminare i dati disponibili per il campione iniziale. L’esame ha indotto a concludere che il campione dovesse basarsi sulle singole entità produttive di dimensioni maggiori e non sui gruppi di produttori, tenendo anche conto di una certa distribuzione geografica dei produttori inclusi nel campione.

È stato quindi selezionato un campione finale di sei produttori singoli in base alla rappresentatività in termini di produzione e volume di vendite del bioetanolo durante il PI e alla collocazione geografica del produttore. Questi produttori rappresentano il 36 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 44 % della produzione totale dichiarata dalle società che hanno presentato i dati per la scelta del campione. Il campione è stato ritenuto rappresentativo dell’industria dell’Unione.

Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di commentare l’adeguatezza del campione scelto.

Secondo alcune parti, il campione era meno rappresentativo di quello scelto originariamente, che comprendeva gruppi di imprese. A loro avviso, un’analisi obiettiva della situazione dell’industria dell’Unione era possibile soltanto includendo nel campione tutte le imprese che fanno parte di gruppi. In particolare queste parti ritengono che i costi e gli introiti potevano riguardare alcune imprese di un gruppo che non sono visitate e quindi non possono essere incluse nell’analisi del pregiudizio.

Da questo punto di vista è opportuno osservare che la Commissione ha debitamente considerato ed esaminato i dati forniti da tutte le società non incluse nel campione e in particolare quelle che appartengono a gruppi, per accertarsi che tutti i costi e gli introiti concernenti la produzione e la vendita effettuate dalle società selezionate fossero correttamente computati nell’analisi del pregiudizio. Inoltre, i sei produttori selezionati alla fine rappresentavano il 36 % della produzione totale stimata dell’Unione, e questo è stato ritenuto rappresentativo ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di base.

Alcune parti hanno contestato l’inclusione nel campione di produttori dell’Unione che erano in fase di avvio; hanno altresì dichiarato che una società con una significativa capacità inutilizzata nel 2011, ubicata in uno Stato membro che non abbia attuato la direttiva sulle energie rinnovabili (“RED”), non avrebbe dovuto essere inclusa nel campione. Le parti hanno aggiunto che qualora tali aziende venissero effettivamente incluse nel campione, la Commissione avrebbe dovuto adeguare i propri dati per tenere conto di queste circostanze straordinarie.

Si ritiene che il recente avvio o la ripresa delle attività non debba impedire a una società di essere inclusa nel campione. Tale inclusione non contravviene ai criteri di selezione del campione di cui all’articolo 27 del regolamento di base. Per quanto riguarda l’adeguamento dei dati, le parti non hanno fornito alcun argomento specifico né prove accertate a sostegno della propria richiesta, né alcun fondamento su cui basare l’adeguamento richiesto. Inoltre l’inchiesta non ha messo in luce alcun costo, come per esempio gli ammortamenti a quote decrescenti, che debba essere adeguato per correggere eventuali distorsioni causate dall’attività di avviamento. La richiesta quindi è stata respinta.

Alcune parti inoltre hanno contestato l’esclusione dal campione di una società scelta in via provvisoria e ubicata in uno Stato membro nel quale si registrano alti consumi e produzione di bioetanolo. Esse ritengono infatti che questa società abbia fornito ottime prestazioni, e affermano che questo sarebbe il motivo per cui è stata esclusa dal campione. Sostengono inoltre che la selezione del campione sarebbe stata incentrata sull’accertamento del pregiudizio. A loro avviso la Commissione avrebbe dovuto inviare i cosiddetti mini-questionari a tutti i produttori per raccogliere i dati rilevanti per la selezione del campione. A questo riguardo è opportuno notare che la società in questione ha informato la Commissione di non poter più essere inclusa nel campione. Quanto all’invio di mini-questionari, prima della selezione del campione la Commissione aveva chiesto informazioni a tutti i produttori dell’Unione notoriamente interessati per raccogliere i dati rilevanti per la selezione del campione. Le suddette argomentazioni quindi sono state respinte.

Infine si è affermato che il campione avrebbe dovuto includere società che producono il bioetanolo dalla barbabietola da zucchero, dal momento che la produzione da questa materia prima può essere assai più redditizia di quella che si ottiene, per esempio, dal frumento. Benché tale argomentazione non sia stata motivata, le informazioni disponibili dimostrano che il bioetanolo prodotto dalla barbabietola da zucchero rappresenta soltanto una piccola parte della produzione totale dell’Unione – circa il 12 % nel 2011 – e che due delle società incluse nel campione usano in parte la barbabietola da zucchero come materia prima per la produzione di bioetanolo. L’argomentazione quindi è stata respinta.

1.2.2. Campionamento degli importatori indipendenti

In considerazione del numero elevato di importatori coinvolti nel presente procedimento, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per gli importatori in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

Soltanto tre importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione entro la scadenza indicata nell’avviso di apertura. In considerazione del numero limitato di importatori che hanno collaborato, il campionamento non è stato ritenuto necessario.

1.2.3. Risposte al questionario e verifiche

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. I questionari quindi sono stati inviati alle autorità degli USA, ai produttori/esportatori statunitensi inclusi nel campione, ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ai tre importatori indipendenti dell’Unione che hanno collaborato e a tutti gli utenti notoriamente interessati all’inchiesta.

Hanno risposto al questionario le autorità statunitensi, i produttori/esportatori statunitensi inclusi nel campione, i produttori dell’Unione inclusi nel campione, due importatori indipendenti e quattro utenti.

La Commissione ha esaminato e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate, e ritenute necessarie al fine di determinare la sovvenzione, il conseguente pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

Le visite di verifica si sono svolte presso le seguenti autorità statunitensi: Le autorità federali statunitensi

Ministero dell’Agricoltura

Ministero del Commercio

Ministero dell’Energia

Ministero del Tesoro

Amministrazione del commercio internazionale

Ufficio del rappresentante del commercio degli Stati Uniti

Le visite di verifica si sono svolte presso le sedi delle seguenti imprese:

Produttori/esportatori degli USA

CHS Inc, Inver Grove Heights, Minnesota

Marquis Energy LLC, Hennepin, Illinois

Patriot Renewable Fuels LLC, Annawan, Illinois

Plymouth Energy Company LLC, Merrill, Iowa

POET LLC, Sioux Falls, South Dakota

Valero Renewable Fuels Company LLC, San Antonio, Texas

Produttori dell’Unione

Abengoa Energy Netherlands B.V., Rotterdam, Paesi Bassi

BioWanze, S.A., Wanze, Belgio

Crop Energies Bioethanol GmbH, Mannheim, Germania

Ensus, Yarm, Regno Unito

Lantmännen Energi / Agroetanol, Norrkoping, Svezia

Tereos BENP, Lillebonne, Francia

Importatori indipendenti dell’Unione

Shell Trading Rotterdam B.V., Rotterdam, Paesi Bassi

Greenergy Fuels Limited, Londra, Regno Unito

Utenti dell’Unione

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., Rotterdam, Paesi Bassi

1.3. PERIODO DELL’INCHIESTA

L’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio si è svolta tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011. L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio si è svolto tra il gennaio 2008 e la fine del PI (“il periodo in esame”).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. PRODOTTO IN ESAME

Il prodotto in esame è il bioetanolo, talvolta denominato “etanolo combustibile”, ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli, denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore a 10 % (v/v) originario degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabile ai codici NC ex22071000, ex22072000, ex22089099, ex27101211, ex27101215, ex27101221, ex27101225, ex27101231, ex27101241, ex27101245, ex27101249, ex27101251, ex27101259, ex27101270, ex27101290, ex38140010, ex38140090, ex38200000 ed ex38249097.

Il bioetanolo può essere prodotto da varie materie prime agricole, come canna da zucchero, barbabietole da zucchero patate, manioca e mais. Negli USA vige la seguente distinzione a seconda del tipo di materia prima:

  1. (a) il biocarburante convenzionale (prodotto soprattutto con mais e chiamato etanolo di mais) che viene definito un carburante rinnovabile derivato dall’amido di mais prodotto da impianti di cui è stata avviata la costruzione dopo la data di entrata in vigore (19 dicembre 2007) e che in futuro dovranno realizzare una riduzione del 20 % delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto al ciclo di vita delle emissioni di riferimento GHG della benzina e del diesel;

  2. (b) il biocarburante avanzato, definito un carburante rinnovabile diverso dall’etanolo derivato dall’amido di mais, viene prodotto da biomasse rinnovabili; il ciclo di vita delle sue emissioni GHG, secondo quanto disposto dall’ente amministratore della legge sulla politica energetica (“EPA”) le rende inferiori almeno del 50 % alle emissioni GHG di riferimento. Il termine comprende anche i “biocarburanti cellulosici” come il bioetanolo e il “diesel basato sulla biomassa”. Il programma per i biocarburanti avanzati comprende il piano per i biocarburanti cellulosici, il diesel basato sulla biomassa e i biocarburanti avanzati non differenziati.

Più specificamente, il biocarburante cellulosico5 viene definito un combustibile rinnovabile derivato da qualsiasi cellulosa, emicellulosa o lignina che deriva da biomasse rinnovabili; il ciclo di vita delle sue emissioni GHG, secondo quanto disposto dall’ente amministratore della legge sulla politica energetica (“EPA”) le rende inferiori almeno del 60 % alle emissioni GHG di riferimento. Tra i biocarburanti cellulosici si annovera il bioetanolo. Esistono ricerche e progetti pilota ampiamente sostenuti dal governo federale statunitense per la produzione di biocarburanti avanzati, e in particolare di bioetanolo cellulosico, prodotti soprattutto da scarti agricoli e forestali. Secondo i dati disponibili pubblicamente negli Stati Uniti e le dichiarazioni di alcuni funzionari di quel paese6, la produzione di questo tipo di biocarburante, nel 2014, raggiungerà circa 4 miliardi di litri, per superare i 50 miliardi di litri entro il 2021. La produzione di bioetanolo cellulosico è stata trascurabile nel PI.

Nel periodo dell’inchiesta il mais ha rappresentato la principale materia prima utilizzata negli USA, mentre la principale materia prima utilizzata nell’Unione è il frumento.

L’inchiesta ha dimostrato che generalmente il bioetanolo viene venduto puro a operatori economici/soggetti che lo miscelano7 con la benzina, soprattutto per produrre miscele ad alto tenore che vengono esportate o vendute nel mercato interno per l’ulteriore miscelazione e il consumo. La miscelazione non è un’attività molto complessa, e può essere effettuata in serbatoi speciali aggiungendo le percentuali desiderate di bioetanolo e benzina.

Per identificare i vari tipi di bioetanolo e di miscele di bioetanolo utilizzati in tutto il mondo, le miscele di etanolo combustibile sono contrassegnate da numeri preceduti dalla lettera “E” che indicano la percentuale in volume di etanolo combustibile contenuta nella miscela. Per esempio, l’E85 è composto da etanolo anidro all’85 % e benzina al 15 %. Le miscele a basso tenore di etanolo, dall’E5 all’E25, sono note anche come miscele benzina-alcole, benché a livello internazionale l’uso più comune del termine benzina-alcole si riferisca alla miscela E10. Le miscele E10 o inferiori venivano utilizzate in più di venti paesi in tutto il mondo prima del 2011; in questo gli USA hanno svolto un ruolo leader, dal momento che quasi tutta la benzina venduta al dettaglio nel 2010 era miscelata con etanolo al 10 %.

L’inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di bioetanolo vengono considerati biocarburanti nell’ambito del vigente RFS1 (programma di Standard nazionali per i carburanti rinnovabili) istituito nel quadro della legge del 2005 sulla politica energetica, che ha modificato il Clean Air Act (legge sull’aria pulita) istituendo il primo standard nazionale per i carburanti rinnovabili. Il Congresso statunitense ha attribuito all’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) il mandato di coordinarsi con il ministero dell’Energia, il ministero dell’Agricoltura e le parti interessate per elaborare e attuare questo programma.

In seguito alla politica adottata negli USA per alcuni anni al fine di promuovere il bioetanolo, gli USA sono diventati il maggior produttore mondiale di bioetanolo, che a partire dal 2005 ha fornito il 57,5 % della produzione globale. Nel 2009, l’EPA ha annunciato che lo Standard per i carburanti rinnovabili avrebbe imposto a gran parte dei raffinatori e importatori, e ai soggetti che effettuano la miscelazione di benzina non ossigenata di sostituire il 10 % circa della benzina con carburanti rinnovabili come l’etanolo. Tale requisito si proponeva di garantire che nel 2009 sarebbero stati prodotti almeno 11 miliardi di galloni USA di carburanti rinnovabili, per rispettare così gli obiettivi fissati dalla legge sull’indipendenza e la sicurezza energetica (EISA) del 2007 ma anche per esportare in altri mercati.

Sulla base di fonti ufficiali, informazioni del mercato e dati pubblicati8, tutti i tipi di bioetanolo e il bioetanolo contenuto nelle miscele, ossia miscele di bioetanolo con benzina minerale, che vengono prodotti e venduti negli USA ed esportati, sono ritenuti carburanti di bioetanolo e fanno parte di un pacchetto legislativo su efficienza energetica, energia rinnovabile e carburanti alternativi negli USA.

A quanto risulta, tutti i tipi di bioetanolo e il bioetanolo contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate nella produzione o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.

Alcune delle parti hanno affermato che la definizione del prodotto in esame non era chiara, soprattutto perché non consentiva di distinguere il bioetanolo utilizzato come carburante da quello destinato ad altri usi. Secondo loro quindi l’inchiesta avrebbe dovuto trattare l’etanolo per tutti gli usi e quello proveniente da tutte le diverse fonti, tra cui l’etanolo sintetico che è in concorrenza con il bioetanolo per usi industriali.

Un’altra parte ha dichiarato il contrario, ossia che l’inchiesta avrebbe dovuto trattare soltanto il bioetanolo utilizzato come carburante, escludendo il bioetanolo per usi industriali.

In tale contesto, si è osservato che il prodotto in esame dev’essere definito soprattutto a seconda delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, e non a seconda degli usi o delle applicazioni. Un prodotto per cui esistano applicazioni diverse può certamente avere caratteristiche di base uguali o simili nonostante l’utilizzo successivo, e a certe condizioni potrebbe essere necessario approfondire l’analisi della definizione del prodotto e del suo campo di utilizzo alla luce della specificità dell’industria e del mercato.

Nel caso specifico è risultato evidente che l’avviso di apertura non intendeva includere l’etanolo sintetico nella definizione del prodotto. L’etanolo sintetico ha caratteristiche diverse dal bioetanolo e non corrisponde ai criteri citati per la definizione del prodotto in esame. Nessun produttore attivo soprattutto nella fabbricazione di tale prodotto ha preso parte all’inchiesta. Quindi l’etanolo sintetico non può essere incluso nella definizione del prodotto in esame e rimane fuori dal campo dell’inchiesta.

Nel corso dell’inchiesta sugli operatori degli USA e dell’Unione, non è stata sollevata alcuna domanda sui potenziali problemi inerenti alla distinzione tra bioetanolo utilizzato come carburante e bioetanolo destinato ad altri usi, e quindi non è stata raccolta alcuna prova in materia. L’inchiesta ha confermato che la sovvenzione negli USA è stata concepita per il bioetanolo carburante, ossia il bioetanolo utilizzato nella miscela di carburante e l’inchiesta sui produttori dell’Unione ha trattato soprattutto il bioetanolo utilizzato come carburante e non destinato ad altri usi.

2.2. PRODOTTO SIMILE

È emerso che il bioetanolo fabbricato dall’industria dell’Unione e venduto nel mercato dell’Unione presenta caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base simili a quelle del bioetanolo esportato dagli USA verso l’Unione.

Come risulta dal precedente considerando (34), il bioetanolo può essere prodotto da varie materie prime. L’inchiesta tuttavia non ha mostrato che le materie prime utilizzate avrebbero causato differenze nel prodotto finale. È emerso che il prodotto in esame fabbricato negli USA ed esportato nell’Unione è intercambiabile con quello fabbricato e venduto nell’Unione da produttori dell’Unione. Inoltre, non ci sono differenze significative negli usi e nella percezione degli operatori e degli utenti nel mercato.

Si conclude pertanto che il bioetanolo prodotto e venduto nell’Unione è da considerare simile ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. SOVVENZIONE

3.1. INTRODUZIONE

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte pervenute ai questionari della Commissione, sono stati oggetto di inchiesta i seguenti regimi federali, implicanti secondo la denuncia la concessione di sovvenzioni: Regimi federali

  1. (a) Credito d’imposta sulle miscele di carburante – Credito di accisa/di imposta sul reddito

  2. (b) Credito d’imposta sul reddito per i piccoli produttori

  3. (c) Credito d’imposta sul reddito per i produttori di bioetanolo cellulosico

  4. (d) Programma Bioenergia del ministero dell’Agricoltura statunitense

  5. (e) Programma Bioenergia del ministero dell’Agricoltura statunitense per i biocarburanti avanzati

  6. (f) Programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alla bioraffineria

  7. (g) Programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alle colture da biomasse

  8. (h) Programma del ministero dell’Agricoltura statunitense dedicato all’energia rurale per l’America

  9. (i) Sovvenzioni del ministero dell’Energia al progetto bioraffineria

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte pervenute ai questionari della Commissione, sono stati oggetto di inchiesta i seguenti regimi statali, implicanti secondo la denuncia la concessione di sovvenzioni: Regimi statali

  1. (a) Incentivi dello Stato dell’Illinois al bioetanolo

    1. (i) Sussidi per impianti di produzione di biocarburanti dell’Illinois

    2. (ii) Sussidi per infrastrutture per E85 dell’Illinois

  2. (b) Iowa

    1. (i) Programma di prestiti rinnovabili (revolving) per l’energia alternativa dell’Iowa

    2. (ii) Sussidi per infrastrutture per biocarburanti

  3. (c) Incentivi per la produzione di bioetanolo dello Stato del Minnesota

    1. (i) Credito d’imposta sugli investimenti per la produzione di etanolo cellulosico del Minnesota

    2. (ii) Sussidi per infrastrutture di rifornimento per E85

  4. (d) Credito d’imposta per la produzione di etanolo del Nebraska

  5. (e) Incentivo per la produzione di etanolo del South Dakota

3.2. REGIMI FEDERALI

3.2.1. Credito d’imposta sulle miscele di carburante – Credito di accisa/di imposta sul reddito

(a) Base giuridica

Il titolo 26 dell’U.S.C – Codice sul reddito interno – sezioni 6426 e 6427, costituisce la base giuridica del regime di credito d’imposta sulle miscele di carburante che riguarda il bioetanolo (credito d’imposta sulle miscele).

(b) Ammissibilità

Per poter fruire del credito d’imposta sulle miscele nel PI, era necessario fabbricare una miscela di bioetanolo con un carburante soggetto a imposta (benzina, carburante diesel o kerosene), da utilizzarsi come carburante o da vendersi come carburante. Per coloro che effettuavano la miscelazione, il credito ammontava a 0,45 USD per ogni gallone di bioetanolo miscelato con un carburante soggetto a imposta.

I produttori di bioetanolo possono fruire dell’incentivo soltanto quando effettuano essi stessi la miscelazione. Il produttore deve miscelare il bioetanolo puro, per esempio con la benzina. Anche le società che non producono bioetanolo puro, ma lo acquistano e lo trasformano in miscela di bioetanolo possono fruire del credito d’imposta sulle miscele. Per quanto riguarda il diritto all’incentivo, non c’è nessuna differenza tra il bioetanolo miscelato destinato alla vendita sul mercato interno e quello venduto per l’esportazione.

(c) Applicazione pratica

È quindi l’attività di miscelazione che dà diritto al credito d’imposta sulle miscele. L’importo della sovvenzione concessa a un carburante miscelato dipende dalla percentuale di bioetanolo. La sovvenzione può prendere la forma di un credito d’accisa, di un credito d’imposta sul reddito o di un pagamento diretto in contanti.

Durante il periodo dell’inchiesta, il credito d’imposta sulle miscele è stato richiesto soprattutto (in più del 90 % dei casi) come credito di accisa – da parte di soggetti che effettuavano la miscelazione – sul quadro C del modulo 720, “Dichiarazione trimestrale federale delle accise”. Il credito è stato consentito in relazione all’imposta dovuta sul carburante e chiunque fosse soggetto all’imposta sulla benzina poteva richiederne il beneficio su questo modulo, per esempio allorché la miscelazione di bioetanolo e benzina avesse luogo nel terminale di stoccaggio prima della tassazione della benzina.

Il soggetto che effettuava la miscelazione poteva anche richiedere un credito d’imposta sul reddito rimborsabile o un pagamento diretto invece di un credito di accisa, ma soltanto per l’importo per il quale il credito di accisa superava l’accisa totale dovuta, ossia l’importo per il quale la sovvenzione massima consentita per la miscela superava il credito consentito nel modulo 720. È opportuno notare che il credito di accisa poteva superare l’accisa dovuta se, per esempio, la benzina utilizzata per la miscela fosse stata tassata prima di essere acquistata dal soggetto che effettuava la miscelazione. In questi casi, si poteva richiedere il beneficio in questione sul modulo 8849, “ richiesta di rimborso di accise”.

Il credito d’imposta sulle miscele non poteva essere cumulato, ossia rimaneva identico indipendentemente dal fatto che la sovvenzione venisse richiesta come credito di accisa, credito d’imposta sul reddito, pagamento diretto al contribuente o altre combinazioni dei precedenti elementi. Le richieste di pagamento venivano effettuate sul modulo 8849, nel quadro C del modulo 720 oppure, nel caso del credito d’imposta sul reddito rimborsabile, sul modulo 4136, “credito per le imposte federali sul carburante versate”, che veniva allegato alla dichiarazione dei redditi del richiedente. È necessario ricordare, tuttavia, che l’importo totale della sovvenzione non poteva superare gli 0,45 USD per gallone di bioetanolo.

Durante il PI i soggetti che effettuavano la miscelazione di bioetanolo hanno potuto fruire anche di un credito d’imposta sul reddito non rimborsabile. Questo credito d’imposta sul reddito concesso ai soggetti che effettuavano la miscelazione su una quantità di carburante è stato ridotto dell’importo del credito di accisa richiesto in relazione alla stessa quantità di carburante. In altre parole, un soggetto che effettuasse la miscelazione non poteva richiedere sia il credito di accisa che il credito d’imposta sul reddito non rimborsabile per la stessa quantità di bioetanolo miscelato con la benzina. Al momento di richiedere il credito d’imposta sul reddito non rimborsabile, il produttore doveva dichiarare di non aver richiesto il credito di accisa per la stessa quantità di bioetanolo.

Il credito d’imposta sulle miscele può essere richiesto soltanto una volta per la stessa quantità di bioetanolo utilizzata per fabbricare una miscela, ossia dal produttore che miscela autonomamente o dall’acquirente che svolge l’attività di miscelazione. In entrambi i casi il soggetto che effettua la miscelazione ha diritto a ricevere un credito d’imposta pari a 0,45 USD per gallone per il numero di galloni di bioetanolo utilizzati per produrre la miscela.

L’inchiesta ha dimostrato che nella maggior parte dei casi il soggetto che ha richiesto la sovvenzione (“il richiedente”) era un operatore economico/soggetto che effettuava la miscelazione, tenuto al pagamento di accise, come per esempio una società petrolchimica. In effetti la miscelazione dipende da una serie di fattori come la capacità dei serbatoi disponibile nonché la collocazione geografica del bioetanolo e della benzina. Nella maggior parte dei casi i produttori di bioetanolo non hanno richiesto il credito d’imposta sulle miscele. È chiaro però che, in generale, la miscelazione è stata effettuata in terminali o presso le apparecchiature dei terminali. Da questo punto di vista sembrerebbe che il richiedente fosse soprattutto un soggetto che doveva versare accise.

Il mercato per il bioetanolo puro come uso finale non era molto esteso e quindi è stato ragionevole dal punto di vista economico miscelare il bioetanolo prodotto e preparare una miscela che avrebbe dato diritto al credito d’imposta sulle miscele. È necessario osservare che il credito d’imposta sulle miscele (credito d’imposta sul reddito/credito di accisa) esisteva, nel caso del bioetanolo, dal 1980, ossia da più di 30 anni, ed è scaduto alla fine del dicembre 2011 (dopo il PI).

L’inchiesta ha accertato che nel PI due società incluse nel campione hanno richiesto il credito d’imposta sulle miscele. Per entrambe le società tuttavia le sovvenzioni ottenute sono state insignificanti.

La comparazione della produzione totale di bioetanolo negli USA durante il PI con la quantità totale di bioetanolo che ha beneficiato del credito d’imposta sulle miscele dimostra tuttavia che tutto il bioetanolo prodotto negli USA nel PI ha beneficiato di una sovvenzione nell’ambito di questo regime. Ciò è confermato anche dalle statistiche fornite dalle competenti autorità statunitensi.

Su questa base, i risultati dell’inchiesta hanno chiaramente dimostrato che tutto il bioetanolo è stato sovvenzionato mediante questo credito d’imposta sulle miscele durante il PI.

(d) Conclusioni

L’inchiesta ha dimostrato che durante il PI tutto il bioetanolo prodotto negli USA ha beneficiato del credito d’imposta sulle miscele. Tale credito dev’essere considerato un incentivo fiscale, sia esso concesso in forma di pagamento in contanti o portato in detrazione di imposte dovute.

Il regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), comma i), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), comma ii), del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti in forma di sovvenzioni dirette (pagamenti in contanti) e di sgravi fiscali (detrazioni d’imposta). La sovvenzione conferisce un beneficio alle imprese che ne usufruiscono.

Il regime si applica alle sole società operanti nel settore del bioetanolo, ossia nella miscelazione di bioetanolo, ed è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di base e pertanto compensabile.

(e) Calcolo dell’importo della sovvenzione

Il credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo è stato concesso con riferimento alle quantità di bioetanolo utilizzate in una miscela, cioè 0,45 USD per gallone di bioetanolo miscelato in un carburante soggetto a imposta.

Si ritiene che l’importo della sovvenzione sia pari a 0,45 USD per gallone su scala nazionale giacché la produzione totale di bioetanolo statunitense, comprese le esportazioni di bioetanolo verso l’Unione, in ultima analisi avrebbe beneficiato del credito sulle miscele di bioetanolo. Quindi non è necessario differenziare tra operatori economici, soprattutto perché la sovvenzione raramente viene concessa a produttori di bioetanolo, ma piuttosto a operatori che miscelano il bioetanolo, per esempio con la benzina.

3.2.2. Credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori

(a) Base giuridica

Il titolo 26 – Codice sul reddito interno – sezione 40, costituisce la base giuridica del regime di credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori.

(b) Ammissibilità

Possono usufruire di questo regime soltanto i piccoli produttori di bioetanolo. Sono considerati piccoli produttori quelli la cui capacità di produzione non supera i 60 milioni di galloni di bioetanolo all’anno. Durante il PI il piccolo produttore poteva usufruire di un credito d’imposta non rimborsabile sul reddito generale dell’impresa pari a 0,10 USD per gallone di bioetanolo prodotto. I soggetti che effettuano la miscelazione, o gli operatori economici, che acquistano bioetanolo ma non lo producono non sono ammissibili al credito. Inoltre, per essere ammissibile al credito, la produzione cui si applica non può superare 15 milioni di galloni per esercizio fiscale e il bioetanolo prodotto deve essere utilizzato come carburante, venduto per essere utilizzato come carburante o utilizzato per produrre una miscela di bioetanolo e di un carburante soggetto a imposta, utilizzata successivamente come carburante o venduta per essere utilizzata come carburante.

(c) Applicazione pratica

Le domande di crediti d’imposta sul reddito dei piccoli produttori sono presentate annualmente dal richiedente al momento di presentare la dichiarazione dei redditi. Il credito per ogni gallone di bioetanolo prodotto dal dichiarante durante l’esercizio fiscale, fino a un massimo di 15 milioni di galloni, è detratto dall’imposta dovuta dal richiedente sul reddito della società. Se l’imposta dovuta è inferiore al credito, l’eccedenza può essere riportata agli esercizi seguenti.

A causa dei criteri di ammissibilità, soltanto due società incluse nel campione hanno beneficiato del regime durante il PI.

(d) Conclusioni

Il regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1), lettera a), comma ii), del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti d’America in forma di sgravio fiscale. La sovvenzione conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono.

Il regime si applica alle società che producono bioetanolo ed è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di base e pertanto compensabile.

Secondo le statistiche fornite dalle autorità statunitensi, in generale il ricorso al credito d’imposta sul reddito per i piccoli produttori è stato piuttosto infrequente rispetto alle richieste fatte per il credito d’imposta sulle miscele. La comparazione dell’importo totale richiesto nell’ambito di questo incentivo rispetto alla produzione totale di bioetanolo ha rivelato complessivamente una sovvenzione poco significativa durante il PI.

3.2.3. Credito d’imposta sul reddito per i produttori di bioetanolo cellulosico

(a) Base giuridica

Il titolo 26 – Codice sul reddito interno – sezione 40, costituisce la base giuridica del credito d’imposta sul reddito per i produttori di bioetanolo cellulosico.

(b) Ammissibilità

Di questo regime possono beneficiare soltanto i produttori di bioetanolo cellulosico.

(c) Applicazione pratica

Le domande di crediti d’imposta sul reddito sono presentate annualmente, al momento di presentare la dichiarazione dei redditi del richiedente.

Prima del 1o gennaio 2012 il credito disponibile era pari a 0,46 USD per gallone di bioetanolo cellulosico prodotto. A partire dal lo gennaio 2012 il credito è aumentato a 1,01 USD per gallone.

(d) Conclusioni

Il regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1), lettera a), comma ii), del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti d’America in forma di sgravio fiscale. La sovvenzione conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono.

Il regime si applica alle società che producono bioetanolo ed è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di base e pertanto compensabile.

Non ci sono state richieste per il credito d’imposta sul reddito da parte di produttori di bioetanolo cellulosico durante il PI; ciò coincide con la mancata produzione commerciale di bioetanolo cellulosico fino alla fine del PI. Date le circostanze non è stato calcolato alcun importo per la sovvenzione.

3.2.4. Programma Bioenergia del ministero dell’Agricoltura statunitense

(a) Base giuridica

Il programma Bioenergia del Ministero dell’agricoltura degli Stati Uniti (USDA) è stato originariamente autorizzato e finanziato dalla Commodity Credit Corporation (CCC), sotto la sua autorità generale ai sensi della sezione 5 del CCC Charter Act.

Il regime rimasto in vigore dal 1o dicembre 2000 al giugno 2006. È stato amministrato dalla Farm Service Agency dell’USDA.

(b) Ammissibilità

Quando il programma era operativo, potevano partecipare tutti i produttori commerciali di bioenergia a condizione di fornire la prova di tale produzione, nonché dell’acquisto e dell’uso di prodotti agricoli collegati a questa produzione. In particolare, i produttori di bioetanolo erano tenuti a fabbricare e commercializzare il bioetanolo.

Per essere ammesso a usufruire del regime, un produttore doveva soddisfare determinate condizioni relative alla tenuta della contabilità, fornire le informazioni necessarie e autorizzare la CCC a verificare tali informazioni. Nei regolamenti pertinenti erano specificate le procedure da seguire per la partecipazione al programma, le domande di pagamento e le procedure di notifica da seguire per poter beneficiare dei pagamenti.

(c) Applicazione pratica

Per ogni esercizio fiscale i produttori di bioetanolo potevano iscriversi al regime utilizzando gli appositi moduli. Una volta iscritti, i produttori di bioetanolo presentavano domande trimestrali di pagamento, producendo una documentazione attestante il volume netto dei loro acquisti di prodotti ammissibili e il volume netto della produzione di bioetanolo durante i corrispondenti periodi.

I produttori di bioetanolo hanno beneficiato di pagamenti calcolati tenendo conto della loro produzione di base di bioetanolo e dell’incremento di tale produzione rispetto al periodo corrispondente dell’esercizio fiscale precedente. Per l’esercizio 2006 le società hanno goduto di incentivi soltanto in base all’aumento della produzione di bioetanolo.

Poiché il regime ha avuto fine nel giugno 2006, nessuna delle società incluse nel campione ha usufruito degli incentivi di questo regime durante il periodo dell’inchiesta.

Sembra regnare una certa confusione sulla reintroduzione di questo regime per l’esercizio fiscale 2009 (ottobre 2008-settembre 2009). L’inchiesta tuttavia ha confermato che essa non è avvenuta. Il regime di cui sopra ha avuto fine nel 2006.

(d) Conclusioni

È stato accertato che il regime ha avuto fine nel giugno 2006 e che durante il PI non è stata erogata alcuna sovvenzione.

3.2.5. Programma Bioenergia del ministero dell’Agricoltura statunitense per i biocarburanti avanzati

Il programma Bioenergia per i biocarburanti avanzati (generalmente noto come programma di pagamento per i biocarburanti avanzati) eroga pagamenti basati sulla produzione ai produttori ammissibili di “biocarburanti avanzati”. Secondo le autorità statunitensi, i “biocarburanti avanzati” sono specificamente concepiti per escludere il carburante derivato dal mais, la principale materia prima per la produzione statunitense di bioetanolo.

(a) Base giuridica

Il titolo IX, sezione 9005, del Farm Security and Rural Investment Act (legge statunitense sulla sicurezza delle aziende agricole e gli investimenti rurali) del 2002 (Farm Bill del 2002) modificato dal titolo IX, sezione 9001 del Food, Conservation, and Energy Act del 2008 costituisce la base giuridica per il programma Bioenergia per i biocarburanti avanzati.

(b) Ammissibilità

Un richiedente dev’essere un “produttore di biocarburanti avanzati”. L’espressione “produttore di biocarburanti avanzati” viene definita: “Una persona, un ente giuridico, un ente societario, un’associazione, un’organizzazione sindacale, un’impresa, un partenariato, un’istituzione, una società per azioni, un’organizzazione collettiva o un ente senza fini di lucro che produce e vende un biocarburante avanzato. Un ente che effettua la miscelazione o combina in altro modo biocarburanti avanzati in un biocarburante miscelato non è ritenuto un produttore di biocarburanti avanzati ai sensi di questo Programma.

La sezione 9001 del Food, Conservation, and Energy Act del 2008 definisce il biocarburante avanzato un “carburante derivato da biomasse rinnovabili differenti dall’amido delle cariossidi di mais”. Secondo questo strumento legislativo, i biocarburanti avanzati comprendono:

Biocarburanti derivati da cellulosa, emicellulosa o lignina;

Biocarburanti derivati da zucchero e amido (diversi dall’etanolo derivato dall’amido delle cariossidi di mais);

Biocarburanti derivati da materiale di scarto come residui di coltivazione, scarti vegetali, animali, alimentari e di cortile;

Carburante diesel equivalente derivato da biomasse rinnovabili, tra cui olio vegetale e grasso animale;

Biogas prodotto tramite la conversione di sostanza organica da biomasse rinnovabili;

Butanolo o altri alcoli prodotti tramite la conversione di sostanza organica da biomasse rinnovabili; e

Altri carburanti derivati da biomasse cellulosiche.

(c) Applicazione pratica

I produttori di bioetanolo possono beneficiare di questo regime. Per essere ammissibili ai pagamenti, essi devono tenere la contabilità per tutti i trimestri e gli esercizi fiscali pertinenti. Tra i documenti contabili si annoverano i documenti per l’acquisto delle materie prime, la produzione di bioetanolo, il prezzo e la quantità del bioetanolo venduto. I produttori ricevono pagamenti diretti dal governo.

Il regime eroga pagamenti ai produttori di bioetanolo secondo un calcolo che associa la loro produzione effettiva alla produzione incrementale, ossia confrontando l’aumento della produzione con l’anno precedente. I tassi di pagamento per la produzione effettiva vengono calcolati trimestralmente per l’importo del biocarburante avanzato prodotto effettivamente ogni trimestre. I pagamenti per la produzione incrementale vengono effettuati secondo la quantità di biocarburante avanzato ammissibile prodotto in un esercizio fiscale da un produttore ammissibile che supera la quantità prodotta nel precedente esercizio fiscale.

Il prodotto finale è esattamente lo stesso, indipendentemente dal fatto che il bioetanolo sia derivato dalle materie prime di cui al considerando (98), o sia stato prodotto dal mais che è la principale materia prima per la produzione statunitense di bioetanolo.

(d) Conclusioni

È stato accertato che delle sovvenzioni erogate nell’ambito di questo regime non ha beneficiato nessuna delle società incluse nel campione. La maggioranza dei produttori che beneficiano di questo regime sono produttori di biodiesel. Soltanto 15 delle circa 155 società degli USA che hanno ricevuto sovvenzioni nell’ambito di questo regime nel 2011 producevano bioetanolo.

Per quanto riguarda le società che non sono state incluse nel campione, l’inchiesta ha dimostrato che l’importo totale delle sovvenzioni erogate, conformemente a questo regime, alla produzione di bioetanolo è insignificante rispetto alla produzione di bioetanolo nel PI.

Non è stato quindi necessario valutare ulteriormente la compensabilità di questo regime.

3.2.6. Programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alla bioraffineria

Il programma di assistenza alla bioraffineria si propone di coadiuvare lo sviluppo di tecnologie nuove ed emergenti per i biocarburanti avanzati.

(a) Base giuridica

Il titolo IX, sezione 9003, del Farm Security and Rural Investment Act (legge sulla sicurezza delle aziende agricole e gli investimenti rurali) del 2002 (Farm Bill del 2002) modificato dal titolo IX, sezione 9001, del Food, Conservation, and Energy Act del 2008, costituisce la base giuridica per il programma di assistenza alla bioraffineria.

(b) Ammissibilità

Il programma ricade sotto la gestione di una sezione del ministero dell’Agricoltura. Esso offre garanzie su prestiti ai richiedenti ammissibili a sostegno dello sviluppo e della costruzione di bioraffinerie su scala commerciale che utilizzino tecnologia ammissibile o dell’adeguamento degli impianti esistenti con tecnologia ammissibile. Per essere ammissibile al regime, un progetto deve utilizzare una tecnologia adatta a operazioni commerciali redditizie o deve dimostrare di possedere il potenziale tecnico ed economico per un’applicazione commerciale in una bioraffineria che produce biocarburante avanzato. Il progetto deve utilizzare materie prime ammissibili per la produzione di biocarburanti avanzati e bioprodotti. Tra le materie prime ammissibili si annoverano anche – ma non soltanto – le biomasse rinnovabili, biosolidi, fanghi di depurazione trattati, e sottoprodotti dell’industria produttrice di pasta di cellulosa e carta. La maggior parte della produzione ammissibile di una bioraffineria dev’essere composta da biocarburanti avanzati.

(c) Applicazione pratica

I produttori di bioetanolo possono beneficiare di questo regime se soddisfano i criteri di ammissibilità e a condizione che siano disponibili sufficienti fondi pubblici. Un progetto deve avere valore tecnico e il mutuatario deve soddisfare alcuni criteri finanziari fissati nella legislazione pertinente. Dev’esserci inoltre la ragionevole certezza che il prestito garantito sarà ripagato.

Se la domanda del richiedente viene accolta, egli riceverà una garanzia su prestito per ottenere i fondi necessari da un terzo finanziatore. La partecipazione di Maximal Agency (governo federale) a un progetto ammissibile costituisce una garanzia su prestito pari al 90 % che copre fino all’80 % dei costi del progetto ammissibile per il progetto finanziato. Il prestatario dovrà fornire il rimanente 20 %. Inoltre, la percentuale di garanzia massima diminuisce all’aumentare del prestito.

(d) Conclusioni

L’inchiesta ha rivelato che nessuna impresa aveva ancora ricevuto pagamenti dal governo statunitense nell’ambito di questo regime. Durante il PI tre società che non erano state incluse nel campione avevano richiesto una garanzia su prestito per la produzione di bioetanolo cellulosico, benché due delle domande di garanzia fossero pendenti. Nessuna di queste imprese produceva bioetanolo dal mais. L’inchiesta ha dimostrato inoltre che, in seguito all’istituzione di questo regime, non è stata effettuata ancora alcuna produzione di bioetanolo.

Dall’inchiesta risulta che le garanzie su prestiti ai futuri produttori di bioetanolo cellulosico non hanno influito sulla produzione e sulla vendita di bioetanolo durante il PI.

Non è perciò necessario valutare ulteriormente la compensabilità di questo regime nell’ambito della presente inchiesta.

3.2.7. Programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alle colture da biomasse

Il Programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alle colture da biomasse (“BCAP”) sostiene la produzione di materie prime per i carburanti avanzati di prossima generazione. Il BCAP offre benefici ai produttori di colture ammissibili o ai proprietari di biomasse coltivate su terreni ammissibili. Di conseguenza questi benefici vengono erogati per la produzione di colture e materiali che possono essere utilizzati come fattori di produzione per i biocarburanti avanzati, ma non per la produzione di biocarburanti.

Secondo le autorità degli Stati Uniti, il bioetanolo prodotto dal mais, che equivale quasi all’intera produzione ed esportazione statunitense di bioetanolo, è specificamente escluso dal BCAP. Le autorità degli USA ritengono infatti che, vista la particolare attenzione riservata dal BCAP ai biocarburanti avanzati, e la mancanza di produzione commerciale nel settore dei biocarburanti avanzati, il programma non abbia attribuito alcun beneficio ai produttori commerciali di bioetanolo negli Stati Uniti durante il PI.

(a) Base giuridica

La sezione 9011 del Food, Conservation, and Energy Act del 2008 (Farm Bill del 2008) costituisce la base giuridica per il Programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alle colture da biomasse.

(b) Ammissibilità

Il BCAP si articola in due componenti, ognuna delle quali con ammissibilità specifica e diversa. La prima, quella relativa all’area interessata dal progetto, offre benefici ai produttori di “colture ammissibili” mentre la seconda, quella concernente la corrispondenza dell’assistenza, offre benefici ai proprietari di “materiali ammissibili”. Le colture e i materiali ammissibili rappresentano i fattori di produzione per i biocarburanti avanzati, il calore, la potenza e i bioprodotti. Secondo le autorità statunitensi, i pagamenti non vengono effettuati direttamente ai produttori di biocarburanti e bioenergia.

Per coltura ammissibile si intende qualsiasi coltura di “biomassa rinnovabile” escludendo le colture ammesse a ricevere pagamenti, di cui al titolo I del Farm Bill del 2008. Tra le altre colture escluse figurano mais, sorgo, avena, riso, frumento, miele e zucchero.

Per materiale ammissibile si intende qualsiasi “biomassa rinnovabile” a parte i chicchi interi di qualsiasi coltura esclusa dalle “colture ammissibili” di cui sopra. Benché i chicchi interi delle colture escluse (come il mais) siano esclusi dai “materiali ammissibili”, i residui di tali colture (come il materiale cellulosico) costituiscono “materiale ammissibile”.

La prima componente del BCAP offre benefici ai produttori di colture ammissibili. Per essere ammissibili ai benefici, la coltura ammissibile dev’essere prodotta in un’area geografica indicata come “area interessata dal progetto”. La seconda componente del BCAP eroga pagamenti di corrispondenza per la raccolta, il deposito e il trasporto delle fonti di biomasse rinnovabili o di materiali ammissibili.

(c) Applicazione pratica

Gli impianti di conversione delle biomasse, tra cui quelli utilizzati per la produzione di bioetanolo, non ricevono alcuna compensazione attraverso il BCAP. I loro fornitori, che producono colture ammissibili o materiale ammissibile proprio, ricevono pagamenti. Le autorità degli USA hanno dichiarato che il BCAP non ha contribuito alla produzione di bioetanolo, né di bioetanolo cellulosico, durante il PI.

Per quanto riguarda i pagamenti BCAP durante il PI, tre impianti di bioetanolo si sono qualificati a fini dell’attività di ricerca e sviluppo in materia di trasporto e deposito. Durante il PI, 83 proprietari di materiali che hanno fornito mais a un impianto approvato hanno ricevuto un totale di 1,7 milioni USD. Non è stato effettuato alcun pagamento agli altri proprietari di materiali per la fornitura di materiali agli altri due impianti qualificati per la conversione di biomasse.

Prima del PI c’erano 458 impianti di conversione di biomasse qualificati a ricevere forniture di materiali ammissibili. Soltanto due di questi impianti qualificati erano produttori di bioetanolo.

Durante il PI sono state istituite nove aree interessate dal progetto. In questo periodo si sono registrate adesioni per le varie colture o si è avviato il processo di iscrizione al BCAP, e quindi non c’è stato alcun raccolto.

(d) Conclusioni

Come si è detto in precedenza, i fornitori che producono colture ammissibili o materiali ammissibili ricevono pagamenti nell’ambito di questo regime. Non ci sono prove che dimostrino che i benefici sono stati trasferiti ai produttori di bioetanolo; di conseguenza tali pagamenti non sono soggetti a misure compensative.

3.2.8. Programma del ministero dell’Agricoltura statunitense dedicato all’energia rurale per l’America

Il Programma del ministero dell’Agricoltura statunitense dedicato all’energia rurale per l’America (“REAP”) fornisce garanzie su prestiti e sovvenzioni alle piccole aziende rurali e ai produttori agricoli per l’acquisto di sistemi di energia rinnovabile e per accrescere l’efficienza energetica. Esso eroga inoltre sovvenzioni per svolgere studi di fattibilità sui sistemi di energia rinnovabile, effettuare diagnosi energetiche, e offrire assistenza ai produttori agricoli e alle piccole aziende rurali in materia di sviluppo di energia rinnovabile. Secondo le autorità statunitensi, il REAP sostiene un gran numero di piccole aziende e produttori agricoli che cercano di ridurre i consumi di energia; non sostiene invece la produzione di specifici prodotti, né è specificamente rivolto a un’impresa o a un gruppo di imprese.

Il REAP si articola in tre componenti:

Il programma che offre garanzie su prestiti e sovvenzioni per il Sistema di energia rinnovabile (“RES”) e per il Miglioramento dell’efficienza energetica (“EEI”) fornisce garanzie su prestiti e/o sovvenzioni ai produttori agricoli e alle piccole aziende rurali per acquistare, installare e costruire sistemi di energia rinnovabile e migliorare l’efficienza energetica;

Il programma che offre sovvenzioni per l’assistenza allo sviluppo di energia rinnovabile e diagnosi energetica offre assistenza a entità che sostengono i produttori agricoli e le piccole aziende rurali svolgendo diagnosi energetiche e fornendo informazioni sull’assistenza allo sviluppo di energia rinnovabile;

Il programma che offre sovvenzioni per svolgere studi di fattibilità offre assistenza ai richiedenti che devono portare a termine uno studio di fattibilità, richiesto nelle domande da presentare per molti dei programmi energetici del governo.

Sulla base di queste tre componenti, il REAP è fruibile per i seguenti tipi di progetti: sistemi di energia rinnovabile, miglioramento dell’efficienza energetica, diagnosi energetica, assistenza allo sviluppo di energia rinnovabile e studi di fattibilità.

(a) Base giuridica

Il titolo IX, sezione 9006, del Farm Security and Rural Investment Act (legge statunitense sulla sicurezza delle aziende agricole e gli investimenti rurali) del 2002 (Farm Bill del 2002) nonché il titolo IX, sezione 9007, del Farm Bill del 2002 modificato dal titolo IX, sezione 9001, del Food, Conservation, and Energy Act del 2008 (Farm Bill del 2008) costituiscono la base giuridica del Programma del ministero dell’Agricoltura statunitense dedicato all’energia rurale per l’America.

(b) Ammissibilità

I criteri di ammissibilità variano a seconda del tipo di progetto, come si afferma al considerando (127) e, per quanto riguarda i progetti per i sistemi di energia rinnovabile e il miglioramento dell’efficienza energetica, dal fatto che venga o no richiesta una sovvenzione o una garanzia su prestito.

(c) Applicazione pratica

L’inchiesta ha dimostrato che dall’entrata in vigore del Farm Bill del 2008, il REAP ha erogato contributi a oltre 5960 progetti, dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2011 (il periodo dell’inchiesta). Secondo le autorità statunitensi, la maggior parte di questi contributi riguardavano progetti non correlati a biocarburanti di alcun tipo. I progetti includevano l’energia solare, l’energia eolica e l’efficienza energetica, ma non erano limitati a queste.

Durante il PI, hanno fruito di benefici nell’ambito dei programmi REAP soltanto due produttori di bioetanolo, ognuno dei quali per una sovvenzione a studi di fattibilità. Prima del PI, un’impresa ha ricevuto una sovvenzione per sistemi di energia rinnovabile, in relazione a un progetto che comportava la produzione di bioetanolo da zucchero e residui di alcole.

(d) Conclusioni

Il regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), comma (i), del regolamento di base in quanto costituisce un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti in forma di sovvenzione. La sovvenzione conferisce un beneficio alle imprese che ne usufruiscono.

È opportuno notare tuttavia che nessuna di queste sovvenzioni sembra specificamente rivolta alla fabbricazione di prodotti, bioetanolo compreso, e quindi nessuna può essere considerate compensativa ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di base.

3.2.9. Sovvenzioni del ministero dell’Energia al progetto bioraffineria

La normativa pertinente autorizza il finanziamento di “progetti dimostrativi di bioraffineria integrata” per dimostrare: l’applicazione commerciale di bioraffinerie integrate con particolare attenzione alle materie prime lignocellulosiche; l’applicazione commerciale di tecnologie delle biomasse per vari usi, tra cui carburanti liquidi per il trasporto, prodotti chimici di origine biologica ad alto valore, sostituti di materie prime e prodotti a base di petrolio, ed energia sotto forma di elettricità o calore utile; nonché la raccolta e il trattamento di varie materie prime di biomassa.

(a) Base giuridica

La legge sulla politica energetica (“EPA”) del 2005, sezioni 931-932, costituisce la base giuridica delle sovvenzioni del ministero dell’Energia al progetto bioraffineria.

(b) Ammissibilità

L’ammissibilità è specifica all’annuncio di opportunità di finanziamento (FOA) per ogni progetto pubblicato dalle autorità competenti del ministero dell’Energia. Per quanto riguarda i FOA concernenti il bioetanolo, i beneficiari devono utilizzare la biomassa cellulosica e produrre un biocarburante; la specifica biomassa e i biocarburanti ammissibili sono descritti in ogni FOA.

(c) Applicazione pratica

Il regime opera mediante una serie di sollecitazioni competitive annuali o FOA che distribuiscono fondi adeguati. Le sollecitazioni competitive sono aperte a candidati ammissibili dell’industria, del mondo accademico e dei laboratori nazionali. I candidati ammissibili presentano proposte che vengono esaminate sulla base dei criteri fissati nel FOA. Dopo l’assegnazione dei contributi, le autorità competenti del ministero dell’Energia effettuano un monitoraggio sulla prestazione del beneficiario rispetto alla portata, al programma e ai costi per la durata del contributo. I pagamenti per i costi sostenuti dal beneficiario nella realizzazione del progetto vengono effettuati in base a un meccanismo di rimborso.

Nessun accordo di assistenza finanziaria nell’ambito di questo programma sostiene lo sviluppo di tecnologie di trattamento del bioetanolo ottenuto dal mais. L’assistenza è limitata esclusivamente a biocarburanti avanzati cellulosici.

I beneficiari devono utilizzare biomasse cellulosiche e produrre un biocarburante; i biocarburanti e le specifiche biomasse ammissibili vengono descritti in ogni FOA.

Durante il PI cinque grandi progetti concernenti il bioetanolo sono stati finanziati nell’ambito di questo regime. Una delle società incluse nel campione ha fruito di benefici da questo regime durante il PI.

(d) Conclusioni

Il regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), comma (i), del regolamento di base in quanto costituisce un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti in forma di sovvenzione. La sovvenzione conferisce un beneficio alle imprese che ne usufruiscono.

L’inchiesta tuttavia ha stabilito che durante il PI non è stato venduto bioetanolo cellulosico commerciale nel mercato. In considerazione delle particolari circostanze del caso specifico, ossia il fatto che per esempio il regime riserva particolare attenzione ai biocarburanti cellulosici, e la mancata produzione commerciale di bioetanolo cellulosico, si ritiene che durante il PI il regime non abbia conferito alcun beneficio ai produttori commerciali di bioetanolo negli USA e di conseguenza non abbia avuto alcun effetto sulle esportazioni di bioetanolo verso l’Unione europea durante il PI.

Si nota altresì che, in relazione al fatturato del prodotto per le società incluse nel campione, l’importo delle sovvenzioni erogate nell’ambito di questo regime è insignificante.

3.2.10. Conclusioni sui regimi federali

Crediti d’imposta sulle miscele – Crediti di accisa/d’imposta sul reddito

È stato accertato che durante il PI il governo statunitense ha erogato un credito pari a 0,45 USD per ogni gallone di etanolo utilizzato per produrre una miscela carburante a base di alcole. Ciò significa che i soggetti che effettuano la miscelazione di bioetanolo hanno beneficiato di un’aliquota fiscale ridotta al momento della vendita o hanno ricevuto un pagamento diretto, che porta in detrazione parte dell’accisa dovuta sulla benzina carburante. Soltanto in misura minore il credito d’imposta sulle miscele è stato utilizzato per portare in detrazione l’imposta sul reddito dovuta. Si tratta di un contributo finanziario, sotto forma di sgravio fiscale concesso dal governo, che conferisce un beneficio ai destinatari sotto forma di riduzione delle imposte dovute. Il regime è limitato alle imprese che fanno parte dell’industria del bioetanolo, ossia la miscelazione del bioetanolo, ed è quindi compensabile.

L’inchiesta ha accertato tuttavia che il regime di sovvenzioni principale, il credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo, si è concluso alla fine del 2011 e non è stato reintrodotto.

In seguito alla notifica dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione ha deciso di proseguire la sua inchiesta senza istituire misure provvisorie, una parte ha fatto osservare che vari formulari fiscali consentono ai beneficiari di continuare a chiedere tale sovvenzione dopo il 31 dicembre 2011.

A tale proposito, è opportuno rilevare che, secondo i risultati dell'inchiesta, il credito d'imposta sulle miscele di bioetanolo è stato richiesto principalmente da un miscelatore sotto forma di credito d'imposta sui diritti di accisa al momento dell'operazione di miscelazione del bioetanolo con la benzina, al fine di ridurre i diritti di accisa dovuti. Il credito d'imposta sulle miscele di bioetanolo è stato utilizzato solo in misura molto limitata per ridurre l'imposta sul reddito del richiedente. Ovviamente passa un certo tempo tra il momento in cui è realizzata la miscela e quello in cui il credito è imputato al richiedente. L'importo dei crediti d'imposta sulle miscele attribuito nel corso del periodo d'inchiesta è relativo anche alle operazioni di miscelazione effettuate prima di tale periodo. Di conseguenza, a meno che questo regime non sia reintrodotto retroattivamente, al momento di decidere in merito all'istituzione o non istituzione di misure definitive nel 2012, le eventuali domande di credito d'imposta sulle miscele sarebbero insignificanti. Non vi sono pertanto elementi che consentano di concludere che le sovvenzioni sono continuate.

La stessa parte ha sostenuto quanto segue: in base alle disposizioni dell'articolo 15, primo paragrafo, quarto capoverso, era evidente che un sistema di sovvenzioni non poteva essere considerato "soppresso" finché la parte convenuta non avesse apportato elementi sufficienti a dimostrare in modo convincente che non poteva più essere effettuato alcun pagamento, a titolo di qualsiasi regime di sovvenzioni, tale da attribuire un vantaggio ai produttori/esportatori del prodotto in esame. E' tuttavia opportuno rilevare che il credito d'imposta sulle miscele di bioetanolo era il solo regime di sovvenzione che ha portato alla concessione di sovvenzioni eventualmente soggette a misure compensative nel corso del PI, e che tale regime è scaduto. Gli altri regimi analizzati che hanno generato vantaggi diretti all'industria del bioetanolo erano da considerarsi insignificanti. L'argomento è pertanto respinto.

Questa parte ha inoltre sostenuto che il credito d'imposta sui redditi dei produttori di bioetanolo cellulosico, descritto ai precedenti considerando da 79 a 85, era un regime destinato a sostituire quello del credito d'imposta sulle miscele in quanto strumento di sovvenzione del prodotto in esame. A tale proposito è opportuno rilevare, in risposta a tale osservazione che, mentre gli aiuti al bioetanolo di prima generazione sono stati in generale progressivamente soppressi, i regimi a favore dei biocarburanti di seconda generazione sono aumentati. Tuttavia, la produzione di biocarburanti di seconda generazione non è particolarmente importante e le sovvenzioni concesse in questa fase sono molto limitate. E' opportuno precisare che il credito d'imposta sui redditi dei produttori di bioetanolo cellulosico non costituisce un regime sostitutivo del regime di credito d'imposta sulle miscele, per il semplice motivo che esso già esiste. D'altro canto, il credito d'imposta sui redditi dei produttori di bioetanolo cellulosico, come indica lo stesso nome, è un regime di incentivazione a favore dei produttori di bioetanolo cellulosico. Il credito d'imposta sulle miscele, dal canto suo, è una misura di incentivazione destinata ai soggetti che effettuano la miscelazione. L'inchiesta ha evidenziato che, nella maggior parte dei casi, le domande di credito d'imposta sulle miscele erano state presentate da soggetti che effettuano la miscelazione/operatori commerciali soggetti ai diritti di accisa, come le società petrolchimiche. In altri termini, non sono stati i produttori di bioetanolo a reclamare la quota più rilevante dei crediti d'imposta sulle miscele durante il PI. Non si può quindi affermare che il credito d'imposta sui redditi dei produttori di bioetanolo cellulosico sostituisce il credito d'imposta sulle miscele. Questo argomento è quindi respinto.

Infine, questa parte sostiene che alcuni vantaggi possono ancora essere attribuiti dopo la scadenza del regime di credito d'imposta sulle miscele, considerando che diverse attività immobilizzate finanziate grazie alla sovvenzione continuano ad essere utilizzate. Si è sostenuto che, nel caso di sovvenzioni ricorrenti collegate all'acquisto di capitale fisso, si devono prendere in considerazione, al momento di calcolarli, i vantaggi conferiti negli anni precedenti al periodo di ammortamento. E' opportuno in primo luogo precisare che la sovvenzione non è collegata all'acquisizione di capitale fisso. Il credito d'imposta sulle miscele è una sovvenzione ricorrente nel senso che esso è periodico e si presume che il beneficio generato sia acquisito durante l'anno in cui è concesso. Inoltre, come indicato in precedenza, nel corso del PI i produttori di bioetanolo hanno rappresentato solo la minima parte dei richiedenti. Questo argomento è quindi respinto.

Altri regimi federali

Secondo le statistiche fornite dalle autorità statunitensi, in generale il ricorso al credito d’imposta sul reddito per i piccoli produttori è stato piuttosto infrequente rispetto alle richieste fatte per il credito d’imposta sulle miscele. La comparazione dell’importo totale richiesto nell’ambito di questo incentivo rispetto alla produzione totale di bioetanolo ha rivelato complessivamente una sovvenzione poco significativa durante il PI.

Non ci sono state richieste per il credito d’imposta sul reddito da parte di produttori di bioetanolo cellulosico durante il PI; ciò coincide con la mancata produzione commerciale di bioetanolo cellulosico fino alla fine del PI.

L’inchiesta ha accertato che il programma Bioenergia del ministero dell’Agricoltura statunitense si è concluso nel 2006 e non è stato reintrodotto. Per quanto riguarda il programma Bioenergia del ministero dell’Agricoltura statunitense per i biocarburanti avanzati, il programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alla bioraffineria, il programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alle colture da biomasse, il programma del ministero dell’Agricoltura statunitense dedicato all’energia rurale per l’America e le sovvenzioni del ministero dell’Energia al progetto bioraffineria, l’inchiesta ha accertato che nella misura in cui questi sei regimi hanno recato benefici alla produzione di bioetanolo durante il PI, l’importo delle sovvenzioni è stato insignificante.

3.3. REGIMI STATALI

3.3.1. Introduzione

L’inchiesta ha dimostrato che tre regimi statali, ossia i sussidi per infrastrutture per E85 dell’Illinois, i sussidi per infrastrutture per biocarburanti dell’Iowa e i sussidi per infrastrutture di rifornimento per E85 del Minnesota non sono applicabili ai produttori di bioetanolo. Questi regimi forniscono assistenza agli impianti di carburante capaci di fornire carburante ad alto contenuto di etanolo e la loro azione è limitata ai dettaglianti di bioetanolo. Di conseguenza, i produttori di bioetanolo non ricevono alcun beneficio da questi regimi. A questo proposito si osserva che nessuna delle imprese incluse nel campione ha ricevuto benefici, direttamente o indirettamente, da questi regimi.

Le autorità statunitensi inoltre hanno chiarito che lo Stato del Minnesota non ha un regime di crediti d’imposta sugli investimenti per l’etanolo cellulosico, come afferma invece il denunciante. Esse hanno dichiarato altresì che all’inizio del 2010 lo Stato del Minnesota ha varato una legge, nota come “credito d’imposta sulle piccole società d’investimento”, comunemente indicata come “credito d’imposta sugli investimenti informali”. Contrariamente a ciò che si afferma nella denuncia, il credito d’imposta sugli investimenti informali non assicura crediti d’imposta alle imprese, ma piuttosto agli investitori che investono nelle piccole imprese.

3.3.2. Sussidi per impianti di produzione di biocarburanti dell'Illinois

Secondo le autorità degli USA, questo regime non era operativo durante il PI, non aveva ricevuto finanziamenti dal luglio 2007 e non era operativo dal 2008 quando i fondi erano stati esauriti. Quando era operativo, il regime aveva autorizzato sovvenzioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di carburanti o per l’espansione degli impianti esistenti.

Sono state concesse due sovvenzioni nel 2008 quando il regime era ancora operativo, e due società escluse dal campione e ubicate in Illinois hanno ricevuto una sovvenzione. Questo regime tuttavia non è più operativo, e nessuna delle società incluse nel campione ha goduto dei benefici di questo regime durante il PI.

3.3.3. Programma di prestiti rinnovabili (revolving) per l’energia alternativa dell’Iowa

Il programma di prestiti rinnovabili (revolving) per l’energia alternativa (AERLP) è autorizzato dalla sezione 476.46 del codice dell’Iowa del 1997 e successive modifiche. Nel codice si legge che il centro energetico dell’Iowa istituirà e amministrerà un programma di prestiti rinnovabili per l’energia alternativa, creando un fondo per i prestiti rinnovabili a favore dell’energia alternativa presso l’ufficio del tesoriere dello Stato, che sarà amministrato dal centro energetico.

Le risorse finanziarie contenute nel fondo dell’AERLP possono essere utilizzate per finanziare la costruzione di impianti di produzione di energia alternativa o piccoli impianti idrici, come previsto nella sezione 476.46 del codice dell’Iowa del 1997 e successive modifiche.

Secondo le autorità degli Stati Uniti, nessun impianto di produzione di bioetanolo ha ricevuto prestiti nel quadro dell’AERLP per gli anni 2008, 2009, 2010 e durante il PI. Nessuna delle società incluse nel campione ha goduto di benefici nell’ambito di questo regime. Di conseguenza è stato deciso di non portare avanti l’inchiesta su questo regime nell’ambito del presente procedimento.

3.3.4. Credito d’imposta sulla produzione di etanolo del Nebraska

L’aliquota fiscale sui carburanti per motoveicoli vigente in Nebraska è pari a 0,267 USD per gallone per benzina, miscela benzina-alcole, diesel, bioetanolo e gas compressi venduti nello Stato. Il regime degli incentivi alla produzione di etanolo in vigore durante il PI offre un credito d’imposta pari a 0,18 USD per gallone agli impianti di produzione di etanolo che si qualificano per tale regime, operativi al 30 giugno 2004 o prima di tale data.

La scadenza per la partecipazione a questo regime era il 16 aprile 2004. Un impianto di produzione qualificato doveva essere ubicato nello Stato del Nebraska e (1) non doveva essere stato operativo al 1o settembre 2001 o prima di tale data oppure (2) non doveva aver ricevuto crediti prima del 1o giugno 1999. Tutte le attività di fermentazione, distillazione e disidratazione devono aver luogo presso l’impianto qualificato.

Il regime non ha recato benefici a nessuna delle società incluse nel campione. Sembra inoltre che l’importo della sovvenzione sia stato trascurabile, se comparato alla produzione totale di bioetanolo negli USA.

3.3.5. Incentivo alla produzione di etanolo del South Dakota

Lo Stato del South Dakota gestisce un programma di pagamenti ai produttori di bioetanolo che offre assistenza finanziaria agli impianti di bioetanolo ammissibili, pari a 0,20 USD per gallone di bioetanolo prodotto fino a 1 milione di USD all’anno per impianto.

L’alcole etilico dev’essere interamente distillato e prodotto in South Dakota, dev’essere puro al 99 %, dev’essere distillato da chicchi di cereali e dev’essere denaturato. Il pagamento alla produzione di etanolo può essere erogato esclusivamente per l’alcole etilico ammesso a beneficiarne, prodotto da impianti che hanno avviato la produzione il 31 dicembre 2006 o prima di tale data.

Ogni impianto ammissibile potrà ricevere un massimo di 83333 USD al mese in pagamenti di incentivi alla produzione. Se i fondi non sono sufficienti a erogare il pagamento mensile di 83333 USD a ogni impianto di produzione di bioetanolo, ogni impianto riceverà una quota pro-rata dei fondi disponibili, sulla base dei galloni di alcole etilico prodotti in quel mese in proporzione a tutti i galloni di alcole etilico ammessi a beneficiarne, prodotti in tutti gli impianti ammissibili. Ogni impianto ammissibile potrà ricevere un massimo di un milione di USD all’anno e per tutti gli anni di partecipazione al regime un massimo di 9682000 USD in pagamenti alla produzione. Le sovvenzioni sono ricorrenti e vengono considerate iscritte tra le spese di ogni esercizio.

L’inchiesta ha rivelato che due delle società incluse nel campione hanno goduto dei benefici di questo regime durante il PI. Per entrambe le società, l’importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dei pagamenti ricevuti durante il PI. L’importo della sovvenzione è stato ripartito sul volume totale delle vendite di bioetanolo effettuate dalle società in esame durante il PI come denominatore adeguato.

Il calcolo ha dimostrato che l’importo della sovvenzione per entrambe le società è stato insignificante.

3.3.6. Conclusioni sui regimi statali

L’inchiesta ha dimostrato che due dei regimi individuati dal denunciante, ossia il credito d’imposta sulla produzione di etanolo del Nebraska e l’incentivo alla produzione di etanolo del South Dakota, hanno erogato sovvenzioni alla produzione di bioetanolo; esse costituiscono un contributo finanziario che conferisce un beneficio ai produttori di quegli Stati. Benché i regimi sembrino avere carattere specifico all’interno degli Stati interessati, l’importo delle sovvenzioni è insignificante rispetto alla produzione totale di bioetanolo degli USA. Considerando le sovvenzioni ricevute dalle imprese incluse nel campione, si è ugualmente concluso che l’importo della sovvenzione è stato insignificante.

3.4. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI DURANTE IL PI

L’inchiesta ha dimostrato che tutti i regimi esaminati, ad eccezione di quello menzionato nel considerando 171, erano insignificanti e pertanto non soggetti a misure compensative nel corso del PI.

Come indicato nei precedenti considerando da (53) a (71), l’inchiesta ha dimostrato che il governo statunitense fornisce un credito d’imposta sulle miscele pari a 0,45 USD per ogni gallone di bioetanolo utilizzato per produrre una miscela carburante a base di alcole di cui beneficiano i soggetti che effettuano la miscelazione di etanolo.

La sovvenzione è stata concessa su base unitaria, ossia in riferimento alle quantità di bioetanolo usate. Gode del beneficio anche il prodotto importato nell’Unione.

L’importo delle sovvenzioni compensabili conformemente alle disposizioni del regolamento di base è pari a 0,45 USD per gallone.

Si osserva che la sovvenzione dipende dalla proporzione ponderale del bioetanolo nella miscela.

Si ritiene che l’importo della sovvenzione sia pari a 0,45 USD per gallone su scala nazionale giacché la produzione totale di bioetanolo statunitense, comprese le esportazioni verso l’Unione, in ultima analisi avrebbe beneficiato del credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo. Quindi non è necessario differenziare tra operatori economici, soprattutto perché la sovvenzione raramente viene concessa a produttori di bioetanolo, ma piuttosto a operatori economici/soggetti che miscelano il bioetanolo.

Dopo che erano stati chiariti i fatti e le considerazioni principali sulla cui base la Commissione ha deciso di portare avanti l’inchiesta senza imporre misure provvisorie, molte delle parti in causa hanno sostenuto che, in ogni caso, ai produttori inclusi nel campione si dovessero assegnare margini di sovvenzione individuali, e qualora non ricevessero il credito d’imposta sulla miscela di bioetanolo, un margine di sovvenzione pari a zero.

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di base, ogni regolamento che imponga un dazio deve specificare il dazio per i singoli fornitori o il paese fornitore interessato. In questo caso si è riscontrato che, considerati la struttura dell’industria del bioetanolo e il modo in cui sono state erogate le sovvenzioni, in particolare il credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo, qualsiasi margine di sovvenzione individuale non sarebbe rappresentativo né rifletterebbe la situazione effettiva del mercato di bioetanolo, in particolare per l’esportazione.

Risulta evidente dall’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dall’articolo GATT VI:3 che l’obiettivo di qualsiasi misura è di compensare l’effetto delle importazioni sovvenzionate.

Nel caso specifico le prove ottenute dall’inchiesta hanno dimostrato che tutte le esportazioni statunitensi di bioetanolo sono state sovvenzionate con un importo massimo di 0,45 USD per gallone durante il PI. Si osserva che a un certo punto dell’inchiesta è stato evidente che nessun campione era rappresentativo a causa in particolare della natura della sovvenzione nel caso specifico. Inoltre i produttori inclusi nel campione non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione.

In effetti è stata l’attività di miscelazione a dar luogo al credito, indipendentemente dal fatto che il soggetto che effettuava la miscelazione fosse un produttore o un esportatore. Nel caso specifico si è stabilito che sono stati soprattutto gli esportatori a chiedere di beneficiare del credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo.

Si è anche affermato che, in alternativa all’assegnazione di margini di sovvenzione individuale alle società incluse nel campione, la Commissione debba fornire un’analisi transitoria sul modo in cui il credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo possa essere automaticamente attribuito ai produttori recando loro benefici. La richiesta di tale analisi sembra infondata. La sovvenzione viene versata soltanto una volta e il prodotto non cambia. È il prodotto esportato nell’UE – il bioetanolo – a essere sovvenzionato. Tale analisi quindi risulta inutile.

3.5. SVILUPPI SUCCESSIVI AL PI

Le parti hanno sottolineato che il principale regime di sovvenzioni, il credito d’imposta sulle miscele, che ha erogato sovvenzioni compensabili ai beneficiari statunitensi durante il PI, si è concluso alla fine del 2011 e non è stato reintrodotto. Esse hanno anche notato che, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di base, non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione.

Poiché il principale regime di sovvenzioni individuato durante il PI non è più in vigore, né vi sono segnali di una sua reintroduzione, queste parti ritengono che l’istituzione di misure compensative definitive non sia giustificata. Esse aggiungono che l’istituzione di misure definitive sarebbe in ogni caso eccessiva rispetto alla necessità di contrastare gli effetti delle sovvenzioni, nel momento in cui tali misure venissero istituite.

L’inchiesta ha dimostrato che il credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo è stato soppresso alla fine del 2011. Poiché tale evento si è verificato dopo il PI, la Commissione ha ripetutamente contattato le autorità statunitensi per ricevere ulteriori informazioni in merito alla definitiva cessazione del principale regime di sovvenzioni.

Le informazioni raccolte durante l’inchiesta presso le sedi delle autorità statunitensi, nonché gli ulteriori chiarimenti da esse forniti, dimostrano che taluni importi sono stati versati ai beneficiari statunitensi immediatamente dopo il PI, ossia nell’esercizio fiscale statunitense 2012 (iniziato il 1o ottobre 2011 e terminato il 30 settembre 2012). Benché tali importi abbiano rappresentato una sovvenzione continua superiore alla soglia de minimis nei primi trimestri dell’esercizio fiscale 2012, gli importi versati dopo quel periodo, in particolare alla fine del 2012, risulterebbero trascurabili data la cessazione del principale regime di sovvenzioni nel dicembre 2011. Finora nulla fa pensare a una reintroduzione del credito d’imposta sulle miscele; peraltro, una reintroduzione di tale regime, in qualunque forma, richiederebbe una legge del

4. REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAL PAESE INTERESSATO

Il denunciante ha chiesto ripetutamente la registrazione delle importazioni di bioetanolo originarie degli USA, al fine di una riscossione retroattiva dei dazi. La richiesta conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

La Commissione ha ritenuto che, pur avendo concluso in via provvisoria che il principale regime di sovvenzioni vigente durante il PI è scaduto, nel senso che non conferirebbe più un vantaggio nel momento in cui fossero state istituite misure provvisorie, esistevano elementi di prova della possibilità che gli Stati Uniti reintroducessero tale regime di sovvenzioni. Quindi, per tutelare i diritti dell’Unione europea in tali speciali circostanze, la Commissione ha deciso di sottoporre le importazioni del prodotto in esame a registrazione, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, in modo da poter eventualmente imporre misure retroattive nei confronti di tali importazioni a partire dalla data di registrazione. Un regolamento (UE) n. 771/2012 della Commissione in tal senso è stato pubblicato il 24 agosto 20129.

5. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI E DELLA REGISTRAZIONE

L’inchiesta ha dimostrato che, ad eccezione del regime principale di sovvenzione, vale a dire il credito d'imposta sulle miscele descritto ai precedenti considerando da (53) a (71), l'importo percepito a titolo di tutti i regimi esaminati era insignificante e pertanto non soggetto a misure compensative nel corso del PI.

Come indicato in precedenza ai considerando da 182 a 185, l'inchiesta ha stabilito che il principale regime di sovvenzione, vale a dire il credito d'imposta sulle miscele, è scaduto alla fine del 2011 e non è stato prorogato. Le informazioni disponibili indicano chiaramente che il principale regime di sovvenzione non è più applicato. Attualmente niente lascia pensare che il credito d'imposta sulle miscele sarà prorogato; tale proroga richiederebbe l'adozione di un atto giuridico da parte del Congresso degli Stati Uniti.

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di base, non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione.

Occorre inoltre precisare che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, il procedimento è immediatamente chiuso quando si determina che l'importo delle sovvenzioni soggette a misure compensative è de minimis, vale a dire inferiore al 2 % ad valorem

Poiché il principale regime di sovvenzioni istituito durante il PI è stato soppresso e l'importo delle sovvenzioni percepite a titolo di tutti gli altri regimi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta erano inferiori alla soglia de minimis durante il PI, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, non si considera giustificata l’istituzione di misure definitive.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno concludere la presente inchiesta antisovvenzioni.

Conformemente alla conclusione della presente inchiesta, si ritiene opportuno porre fine alla registrazione delle importazioni.

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva chiudere il procedimento. Esse hanno avuto a disposizione un periodo di tempo in cui presentare le proprie osservazioni, dopo tale comunicazione.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la Commissione conclude che il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America debba concludersi senza l’istituzione di misure antisovvenzioni e che debba pure cessare la registrazione delle importazioni.

6. COMITATO CONSULTIVO

(197) Nell'ambito del comitato consultivo sono state sollevate obiezioni alla chiusura del presente procedimento antisovvenzioni. Di conseguenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) no 597/2009, il procedimento sarà chiuso se entro un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non deciderà diversamente. La presente decisione sarà quindi pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di bioetanolo, talvolta denominato “etanolo combustibile”, ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore a 10 % (v/v) attualmente classificabile ai codici NC ex22071000, ex22072000, ex22089099, ex27101211, ex27101215, ex27101221, ex27101225, ex27101231, ex27101241, ex27101245, ex27101249, ex27101251, ex27101259, ex27101270, ex27101290, ex38140010, ex38140090, ex38200000 ed ex38249097 e originario degli Stati Uniti d’America, è chiuso.

Art. 2

Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 771/2012. Sulle importazioni così registrate non vengono riscossi dazi compensativi.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso