Decisione 2012/829/PESC del Consiglio del 21 dicembre 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC1.
È opportuno inserire nella decisione 2010/413/PESC una disposizione relativa a una vigilanza rafforzata su tutte le attività di istituzioni finanziarie effettuate nell'Unione con istituzioni finanziarie iraniane.
Inoltre, è opportuno altresì modificare una disposizione nella decisione 2010/413/PESC relativa al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Inoltre, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, talune entità dovrebbero essere cancellate da detto elenco e dovrebbero essere modificate le voci relative a talune entità.
La decisione 2010/413/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2010/413/PESC è così modificata:
1) all'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo: "3 bis. Nelle attività con le banche e le istituzioni finanziarie di cui al paragrafo 1 le istituzioni finanziarie sono tenute a: a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente ai loro obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo; b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione e a rifiutare l'operazione se queste informazioni non sono fornite; c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali; d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento di attività di proliferazione, riferirne prontamente all'UIF o a un'altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.";
2) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) dalle persone e dalle entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché da altri membri ed entità dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto o che forniscono loro assicurazioni o altri servizi essenziali, di cui all'elenco nell'allegato II.".
Art. 2
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente A. D. Mavroyiannis