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Decisione del Consiglio del 14 gennaio 2013 recante modifica del suo regolamento interno (2013/37/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio1,

L’articolo 3, paragrafo 3, primo e quarto comma, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede che, fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione.

Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»)

L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico dell’Unione europea dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento interno per il 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, del TUE e dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati, la popolazione totale di ciascuno Stato membro, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, è la seguente: Stato membro Popolazione (× 1000) Germania 81843,7 Francia 65397,9 Regno Unito 62989,6 Italia 60820,8 Spagna 46196,3 Polonia 38538,4 Romania 21355,8 Paesi Bassi 16730,3 Grecia 11290,9 Belgio 11041,3 Portogallo 10541,8 Repubblica ceca 10505,4 Ungheria 9957,7 Svezia 9482,9 Austria 8443,0 Bulgaria 7327,2 Danimarca 5580,5 Slovacchia 5404,3 Finlandia 5401,3 Irlanda 4582,8 Lituania 3007,8 Slovenia 2055,5 Lettonia 2041,8 Estonia 1339,7 Cipro 862,0 Lussemburgo 524,9 Malta 416,1 Totale 503679,7 Soglia (62 %) 312281,4».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2013 Per il Consiglio Il presidente E. Gilmore