Decisione di esecuzione 2013/46/PESC del Consiglio del 22 gennaio 2013 che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo1, in particolare l’articolo 6,
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.
Il 31 dicembre 2012 il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, concernente la Repubblica democratica del Congo, ha aggiornato l’elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive imposte conformemente ai paragrafi 13 e 15 della risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l’allegato della decisione 2010/788/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le persone e le entità elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato della decisione 2010/788/PESC.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013 Per il Consiglio Il presidente M. Noonan