Decisione di esecuzione della Commissione del 22 gennaio 2013 che autorizza un ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 123] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2013/50/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari1, in particolare l’articolo 7,
La decisione 2009/827/CE della Commissione2 autorizzava, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l’immissione sul mercato dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nei prodotti di panetteria con un tenore massimo di 5 % semi di chia (Salvia hispanica).
In data 14 aprile 2011, The Chia Company chiedeva alle competenti autorità del Regno Unito un ampliamento dell’uso dei semi di chia come nuovo ingrediente alimentare. In particolare, essa chiedeva di poter usare, per talune categorie di alimenti, fino al 10 % di semi di chia e di vendere semi di chia preconfezionati, raccomandando una dose giornaliera non superiore a 15 g.
In data 16 marzo 2012, l’ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In essa si giunge alla conclusione che l’uso dei semi di chia per le categorie di prodotti alimentari proposte soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
In data 26 marzo 2012, la Commissione ha inviato la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.
Sono state formulate obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni indicato all’articolo 6, paragrafo 4, 2o comma, del regolamento (CE) n. 258/97, soprattutto riguardo alla possibile mancanza di dati tossicologici. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato tali apprensioni e hanno soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione. È stato pertanto confermato che i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 potevano considerarsi soddisfatti.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97, è possibile autorizzare un ampliamento dell’uso dei semi di chia come nuovo ingrediente alimentare previa adozione di una decisione di esecuzione.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La chia (Salvia hispanica) di cui all’allegato I può essere immessa sul mercato dell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi elencati all’allegato II.
I semi di chia (Salvia hispanica) in quanto tali possono essere venduti al consumatore finale solo in una forma preconfezionata.
Art. 2
La designazione di semi di chia (Salvia hispanica) autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che li contiene è «semi di chia (Salvia hispanica)».
I semi preconfezionati di chia (Salvia hispanica) necessitano di un’etichettatura aggiuntiva che informi il consumatore del fatto che la dose giornaliera non deve superare i 15 g.
Art. 3
The Chia Company, 262-276 Lorimer Street, Port Melbourne, VIC 3207 Australia, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione