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Decisione di esecuzione della Commissione del 19 febbraio 2013 concernente un contributo finanziario dell’Unione a favore di un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari [notificata con il numero C(2013) 1035] (2013/98/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali1, in particolare l’articolo 66,

A seguito dei controlli eseguiti dal dicembre 2012 in diversi Stati membri, la Commissione è venuta a conoscenza di pratiche fraudolente concernenti alcuni prodotti alimentari. Si è reso dunque necessario per la Commissione raccomandare agli Stati membri, con la raccomandazione 2013/99/UE della Commissione2, un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di tali pratiche fraudolente nella commercializzazione di questi prodotti alimentari. Tale piano coordinato di controllo dovrebbe essere attuato per un periodo di un mese, a decorrere dalla data di adozione della raccomandazione della Commissione, o al più tardi dal 1o marzo 2013.

Al fine di agevolare l’attuazione rapida e senza intoppi del piano, l’Unione dovrebbe sostenere finanziariamente gli Stati membri che lo adottano al livello più opportuno. Visto il carattere eccezionale della situazione, la necessità pressante di rassicurare i consumatori, di impedire perturbazioni degli scambi nel mercato interessato e di garantire che le esportazioni dell’Unione non risultino compromesse, è pienamente giustificato fissare al 75 % la percentuale di costi ammissibili a carico dell’Unione.

In base alle informazioni disponibili, il costo stimato dell’esecuzione di test del DNA sui prodotti alimentari commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine e della rilevazione di residui di fenilbutazone (PBZ) nelle carni equine è di 400 EUR per test o per rilevazione.

Con un tasso di cofinanziamento dell’Unione del 75 %, il contributo massimo dell’Unione all’esecuzione dei test del DNA e dei test di rilevazione del PBZ ammonterebbe a 300 EUR per test.

Conformemente all’articolo 84 del regolamento finanziario e all’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione3 (di seguito «i regolamenti di applicazione»), l’impegno di spesa dal bilancio dell’Unione deve essere preceduto da una decisione di finanziamento che determini gli elementi essenziali dell’azione comportante una spesa e adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

Le misure passibili di ottenere il sostegno finanziario dell’UE sono definite nella presente decisione di esecuzione della Commissione.

La concessione del contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere subordinata alla condizione che i test e le analisi siano stati effettuati e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione.

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell’UE vanno espresse in euro. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune4, per la conversione delle spese in valute diverse dall’euro va applicato l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005, i contributi finanziari a questo tipo di piani devono essere erogati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Oggetto

L’Unione contribuisce ai costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione del piano di controllo di cui alla raccomandazione 2013/99/UE (di seguito la «raccomandazione della Commissione»), per un importo massimo complessivo di 1357500 EUR da finanziare dalla linea 17 04 07 01.

Art. 2 Costi ammissibili

1.

Il contributo dell’Unione di cui alla raccomandazione della Commissione assume la forma di un rimborso parziale del 75 % dei costi dei test effettuati dalle autorità competenti per attuare il piano di controllo di cui all’articolo 1 della raccomandazione della Commissione.

Il contributo dell’Unione non può superare:

  1. a) 300 EUR per test;

  2. b) gli importi indicati nell’allegato I.

2. Solo i costi indicati nell’allegato II sono ammissibili al contributo.

Art. 3 Regole di ammissibilità

1. Il contributo dell’Unione di cui all’articolo 1 è erogato alle seguenti condizioni:

  1. a) i test sono stati eseguiti in conformità alle disposizioni della raccomandazione della Commissione nel periodo di cui alla sezione II dell’allegato della stessa;

  2. b) gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione la relazione di cui alla sezione III dell’allegato della raccomandazione della Commissione ed entro il termine ivi stabilito;

  3. c) entro il 31 maggio 2013, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione, in formato elettronico, una relazione finanziaria secondo il formato di cui all’allegato III.

2. La Commissione può ridurre l’importo del contributo di cui all’articolo 1 nei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, tenendo conto della natura e della gravità della non conformità e della perdita finanziaria potenziale per l’Unione.

Art. 4 Valuta e tasso di cambio

1. Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di qualsiasi altro tributo.

2. Se le spese di uno Stato membro sono state pagate in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato ha presentato la domanda.

Art. 5

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario.

Art. 6

La presente decisione si applica dalla data di pubblicazione della raccomandazione della Commissione.

Art. 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione