diritto.io

Decisione della Commissione del 7 marzo 2013 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/121/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

I prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee stabilite in conformità della direttiva 2001/95/CE e i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea godono di una presunzione di sicurezza.

Le norme europee devono essere elaborate sulla base di requisiti di sicurezza intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfano l’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.

È necessario rivedere le norme europee EN 14988-1:2006 (parte 1: Requisiti di sicurezza) e EN 14988-2:2006 (parte 2: Metodi di prova) relative ai seggioloni per bambini. In particolare, occorre introdurre requisiti di sicurezza più rigorosi per quanto riguarda i pericoli di caduta e di impigliamento.

Il riferimento della norma europea EN 1272:1998 (Requisiti di sicurezza e metodi di prova) relativa ai seggiolini da tavolo non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Di conseguenza, le norme nazionali che recepiscono tale norma europea non danno luogo non godono di una presunzione di sicurezza.

Non esistono norme europee applicabili alle sedie per bambini e ai rialzi per sedia.

È quindi opportuno definire requisiti intesi a garantire che tali sedili per bambini rispondano all’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza generale dei prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

  1. a) «rialzo per sedia»: l’adattatore da fissare a una sedia per adulti per sollevare la seduta di bambini di età inferiore a 36 mesi in grado di stare seduti da soli;

  2. b) «sedia per bambini»: sedia su cui può sedere un bambino, di dimensioni adatte alla sua età e da poggiare a terra;

  3. c) «seggiolone per bambini»: sedile mobile che consente di far sedere un bambino di età compresa tra 6 e 36 mesi, in grado di stare seduto da solo, all’altezza circa di un tavolo da pranzo per farlo mangiare, a condizione che il bambino sia correttamente mantenuto in posizione seduta;

  4. d) «seggiolino da tavolo»: sedile utilizzato normalmente per bambini che sono in grado di stare seduti da soli, da fissare a un tavolo o a un’altra superficie orizzontale.

Art. 2 Requisiti di sicurezza

I requisiti di sicurezza specifici applicabili ai prodotti di cui all’articolo 1 cui devono conformarsi le norme europee di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE, figurano nell’allegato della presente decisione.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso