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Decisione del Consiglio del 18 marzo 2013 che stabilisce la posizione da prendere a nome dell’Unione, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (2013/139/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso con la decisione 92/580/CEE1 del Consiglio ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel giugno 2011, l’accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2013. Un’ulteriore proroga è nell’interesse dell’Unione. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta l’Unione in seno al Cnsiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013 Per il Consiglio Il presidente S. Coveney