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Decisione di esecuzione della Commissione del 20 marzo 2013 che fissa l’importo risultante dall’applicazione dell’aggiustamento volontario nel Regno Unito per l’anno civile 2013 [notificata con il numero C(2013) 1577] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2013/146/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/20031, in particolare l’articolo 10 quater, paragrafo 1,

L’articolo 10 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede che gli Stati membri che hanno applicato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio2 per l’anno civile 2012 possano applicare una riduzione (di seguito denominata «aggiustamento volontario») a tutti gli importi dei pagamenti diretti che devono essere erogati nel loro territorio per l’anno civile 2013. L’aggiustamento volontario si applica a integrazione dell’aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.

L’articolo 10 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede che gli Stati membri decidano e comunichino alla Commissione il tasso di aggiustamento volontario per l’intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione, nonché l’importo totale da ridurre a titolo dell’aggiustamento volontario per l’intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione.

Il Regno Unito ha stabilito e comunicato alla Commissione i seguenti tassi applicabili a livello regionale per l’aggiustamento volontario conformemente all’articolo 10 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009:

RegioneImporto dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore (in EUR)Tasso di aggiustamento volontario
Inghilterrainferiore a 500014 %
pari o superiore a 5000 ma inferiore a 3000009 %
pari o superiore a 3000005 %
Gallesinferiore a 50006,5 %
pari o superiore a 5000 ma inferiore a 3000001,5 %
pari o superiore a 3000000 %
Scoziainferiore a 50009 %
pari o superiore a 5000 ma inferiore a 3000004 %
pari o superiore a 3000000 %

Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l’importo totale da ridurre a titolo dell’aggiustamento volontario per l’anno civile 2013, rispettando il limite massimo fissato all’articolo 10 ter, paragrafo 3, e in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009.

Occorre pertanto fissare l’importo risultante dall’applicazione dell’aggiustamento volontario nel Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’importo totale risultante dall’aggiustamento volontario nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per l’anno civile 2013, è pari a 296,3 milioni di EUR.

Art. 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013 Per la Commissione Dacian Cioloș Membro della Commissione