Decisione di esecuzione della Commissione del 20 marzo 2013 che fissa l’importo risultante dall’applicazione dell’aggiustamento volontario nel Regno Unito per l’anno civile 2013 [notificata con il numero C(2013) 1577] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2013/146/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/20031, in particolare l’articolo 10 quater, paragrafo 1,
L’articolo 10 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede che gli Stati membri che hanno applicato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio2 per l’anno civile 2012 possano applicare una riduzione (di seguito denominata «aggiustamento volontario») a tutti gli importi dei pagamenti diretti che devono essere erogati nel loro territorio per l’anno civile 2013. L’aggiustamento volontario si applica a integrazione dell’aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.
L’articolo 10 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede che gli Stati membri decidano e comunichino alla Commissione il tasso di aggiustamento volontario per l’intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione, nonché l’importo totale da ridurre a titolo dell’aggiustamento volontario per l’intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione.
Il Regno Unito ha stabilito e comunicato alla Commissione i seguenti tassi applicabili a livello regionale per l’aggiustamento volontario conformemente all’articolo 10 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009:
| Regione | Importo dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore (in EUR) | Tasso di aggiustamento volontario |
| Inghilterra | inferiore a 5000 | 14 % |
| pari o superiore a 5000 ma inferiore a 300000 | 9 % | |
| pari o superiore a 300000 | 5 % | |
| Galles | inferiore a 5000 | 6,5 % |
| pari o superiore a 5000 ma inferiore a 300000 | 1,5 % | |
| pari o superiore a 300000 | 0 % | |
| Scozia | inferiore a 5000 | 9 % |
| pari o superiore a 5000 ma inferiore a 300000 | 4 % | |
| pari o superiore a 300000 | 0 % |
Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l’importo totale da ridurre a titolo dell’aggiustamento volontario per l’anno civile 2013, rispettando il limite massimo fissato all’articolo 10 ter, paragrafo 3, e in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009.
Occorre pertanto fissare l’importo risultante dall’applicazione dell’aggiustamento volontario nel Regno Unito,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’importo totale risultante dall’aggiustamento volontario nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per l’anno civile 2013, è pari a 296,3 milioni di EUR.
Art. 2
Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013 Per la Commissione Dacian Cioloș Membro della Commissione