Decisione del Consiglio del 21 marzo 2013 concernente la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (2013/156/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l’Armenia sulla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo») è stato siglato il 18 ottobre 2012.
È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare, è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo1.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013 Per il Consiglio Il presidente P. Hogan