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Decisione di esecuzione della Commissione del 22 marzo 2013 relativa ad un contributo finanziario dell’Unione per il 2013 a favore dei laboratori di riferimento dell’Unione europea [notificata con il numero C(2013) 1628] (I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (2013/155/UE)

Testo vigente

Art. 3

L’Unione concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Política Social), di Vigo, Spagna, un contributo finanziario per il controllo delle biotossine marine.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 330000 EUR.

Art. 4

L’Unione concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), di Weymouth, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

  1. a) per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 345000 EUR;

  2. b) per le malattie dei crostacei, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 145000 EUR.

Art. 5

L’Unione concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), di Roma, Italia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

  1. a) per l’analisi e il controllo dell’Escherichia Coli, compreso l’E. Coli verocitotossico (VTEC), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 326000 EUR;

  2. b) per l’analisi e il controllo dei parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 374000 EUR;

  3. c) per i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 882/2004, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 316000 EUR.

Art. 6

L’Unione concede all’istituto Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per il controllo del Campylobacter.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 395000 EUR.

Art. 7

L’Unione concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen, Danimarca, un contributo finanziario per il controllo della resistenza antimicrobica.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 530000 EUR.

Art. 8

1.

L’Unione concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), di Addlestone, Regno Unito, un contributo finanziario per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 495000 EUR.

2. In deroga all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013, il laboratorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di più di 32 partecipanti a uno dei suoi seminari.

Art. 9

L’Unione concede al Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), di Gembloux, Belgio, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 530000 EUR.

Art. 10

L’Unione concede al Laboratoire de Fougères, de L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), di Fougères, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 500000 EUR.

Art. 11

L’Unione concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), di Berlino, Germania, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 500000 EUR.

Art. 12

L’Unione concede al RIKILT — Institute for Food Safety, che fa parte del Wageningen University & Research Centre, di Wageningen, Paesi Bassi, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 500000 EUR.

Art. 13

L’Unione concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), di Friburgo, Germania, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

  1. a) per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale e nei prodotti ad alto contenuto di grasso, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 234000 EUR;

  2. b) per l’analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e negli alimenti, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 510000 EUR.

Art. 14

L’Unione concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Søborg, Danimarca, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei cereali e nei mangimi.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 200000 EUR.

Art. 15

1.

L’Unione concede al Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Spagna, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti ortofrutticoli, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e acido.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 538000 EUR.

2. In deroga all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di più di 32 partecipanti a uno dei suoi seminari.

Art. 16

L’Unione concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), di Stoccarda, Germania, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi con metodiche monoresiduo.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 398000 EUR.

Art. 17

L’Unione concede al Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, di Algete (Madrid), Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste equina.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 110000 EUR.

Art. 18

L’Unione concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), di New Haw, Weybridge, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

  1. a) per la malattia di Newcastle, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 98000 EUR;

  2. b) per l’influenza aviaria, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 425000 EUR.

Art. 19

L’Unione concede al Pirbright Institute (ex AFRC Institute for Animal Health), Pirbright Laboratory, di Pirbright, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

  1. a) per la malattia vescicolare dei suini, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 75000 EUR;

  2. b) per la febbre catarrale degli ovini, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 240000 EUR;

  3. c) per l’afta epizootica, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 400000 EUR.

Art. 20

L’Unione concede alla Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, di Aarhus, Danimarca, un contributo finanziario per quanto riguarda le malattie dei pesci.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 310000 EUR.

Art. 21

L’Unione concede all’IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, di La Tremblade, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda le malattie dei molluschi bivalvi.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 170000 EUR.

Art. 22

L’Unione concede all’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, di Hannover, Germania, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste suina classica.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 333000 EUR.

Art. 23

L’Unione concede al Centro de Investigación en Sanidad Animal, di Valdeolmos, Madrid, Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste suina.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 236000 EUR.