Decisione di esecuzione della Commissione del 22 marzo 2013 relativa ad un contributo finanziario dell’Unione per il 2013 a favore dei laboratori di riferimento dell’Unione europea [notificata con il numero C(2013) 1628] (I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (2013/155/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali2, in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione, del 12 settembre 2011, nell’ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento dell’UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali3 stabilisce che il contributo finanziario dell’Unione viene concesso se i programmi di lavoro approvati sono attuati in modo efficace e se i beneficiari presentano tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.
I servizi della Commissione hanno valutato e approvato i programmi di lavoro e le corrispondenti previsioni di bilancio presentati nel 2012 dai laboratori di riferimento dell’UE per l’anno 2013.
Dato che i programmi di lavoro sono attuati a partire dal 1o gennaio 2013, la presente decisione di esecuzione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Di conseguenza, è opportuno concedere un contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento dell’UE designati, allo scopo di cofinanziare le loro attività per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004. Il contributo finanziario dell’Unione copre il 100 % delle spese ammissibili quali definite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 135/20134 della Commissione fissa le regole di ammissibilità per i seminari organizzati dai laboratori di riferimento dell’UE. Esso limita anche il contributo finanziario a un massimo di 32 partecipanti, 3 oratori invitati e 10 rappresentanti di paesi terzi invitati ai seminari. A tale limite devono essere previste deroghe per alcuni laboratori di riferimento dell’UE che hanno bisogno di un contributo per consentire l’intervento di più di 32 partecipanti, al fine di garantire un risultato ottimale dei seminari. Possono essere ottenute deroghe se un laboratorio di riferimento dell’UE assume la guida e la responsabilità dell’organizzazione di un seminario con un altro laboratorio di riferimento dell’UE.
Per i sei laboratori di riferimento dell’UE designati nell’ambito del Centro comune di ricerca, i rapporti sono disciplinati da un accordo amministrativo annuale, accompagnato da un programma di lavoro e dal relativo bilancio, dato che il Centro comune di ricerca e la direzione generale per la Salute e i consumatori sono entrambi servizi della Commissione.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune5, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, secondo comma, di detto regolamento prevede che, in determinati casi debitamente giustificati, per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario6, le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA sono finanziate da tale Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’Unione concede al Laboratoire de sécurité des aliments (LSA), dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), di Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:
a) per l’analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 358000 EUR;
b) per l’analisi e il controllo della Listeria monocytogenes, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 440000 EUR;
c) per l’analisi e il controllo degli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 347000 EUR;
Art. 2
L’Unione concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), di Bilthoven, Paesi Bassi, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella).
Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 492000 EUR.
Art. 3
L’Unione concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Política Social), di Vigo, Spagna, un contributo finanziario per il controllo delle biotossine marine.
Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 330000 EUR.
Art. 4
L’Unione concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), di Weymouth, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:
a) per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 345000 EUR;
b) per le malattie dei crostacei, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 145000 EUR.
Art. 5
L’Unione concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), di Roma, Italia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:
a) per l’analisi e il controllo dell’Escherichia Coli, compreso l’E. Coli verocitotossico (VTEC), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 326000 EUR;
b) per l’analisi e il controllo dei parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 374000 EUR;
c) per i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 882/2004, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 316000 EUR.
Art. 6
L’Unione concede all’istituto Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per il controllo del Campylobacter.
Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 395000 EUR.
Art. 7
L’Unione concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen, Danimarca, un contributo finanziario per il controllo della resistenza antimicrobica.
Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 530000 EUR.
Art. 8
1.
L’Unione concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), di Addlestone, Regno Unito, un contributo finanziario per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 495000 EUR.
2. In deroga all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013, il laboratorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di più di 32 partecipanti a uno dei suoi seminari.
Art. 9
L’Unione concede al Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), di Gembloux, Belgio, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.
Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 530000 EUR.
Art. 10
L’Unione concede al Laboratoire de Fougères, de L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), di Fougères, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004.
Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 500000 EUR.
Art. 11
L’Unione concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), di Berlino, Germania, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.
Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 500000 EUR.