Decisione 2013/160/PESC del Consiglio del 27 marzo 2013 che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC1.
Il 23 luglio 2012 e il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha concluso che un referendum costituzionale pacifico e credibile nello Zimbabwe avrebbe rappresentato una tappa importante nella preparazione di elezioni democratiche che avrebbe giustificato la sospensione immediata della maggior parte delle rimanenti misure restrittive mirate imposte dall'Unione nei confronti di persone ed entità.
Tenuto conto dell'esito del referendum costituzionale svoltosi nello Zimbabwe il 16 marzo 2013, il Consiglio ha deciso di sospendere il divieto di viaggio e il congelamento dei beni applicati alla maggioranza delle persone ed entità di cui all'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione dovrebbe essere oggetto di un riesame ogni tre mesi da parte del Consiglio in funzione della situazione in loco.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2014. La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.»;
2) l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013 Per il Consiglio Il presidente E. Gilmore