Decisione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (2013/200/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sullo Spazio economico europeo2 («l’accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato II.
L’allegato II dell’accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2013, il 2014 e il 2015 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale3.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale4, è integrato nell’accordo SEE con determinati adattamenti per l’Islanda e la Norvegia.
Questi adattamenti dovrebbero essere riportati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012. Essi riguardano il numero di antiparassitari che devono essere controllati dall’Islanda e il numero di campioni di ciascun prodotto che devono essere prelevati e analizzati dall’Islanda e dalla Norvegia.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE.
La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013 Per il Consiglio Il presidente E. Gilmore