Decisione della Commissione del 7 maggio 2013 relativa all’adeguamento su base mensile dal 1o agosto 2011 al 1o giugno 2012 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi (2013/244/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336,
visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,
Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione, la variazione del costo della vita, rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente, è risultata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alla retribuzione dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposti nella moneta del paese sede di servizio.
In conformità dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto occorre adeguare, su base mensile, tali coefficienti correttori a decorrere dal 1o agosto, dal 1o settembre, dal 1o ottobre, dal 1o novembre e dal 1o dicembre 2011 nonché dal 1o gennaio, dal 1o febbraio, dal 1o marzo, dal 1o aprile, dal 1o maggio e dal 1o giugno 2012,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati per determinati paesi, indicati in allegato. Quest’ultimo contiene 11 tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le successive date di applicazione per ciascuno di essi.
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del regolamento finanziario2 e corrispondono alle diverse date pertinenti di cui al primo comma.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso