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Decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2013 che autorizza la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia ad applicare misure speciali di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2013/237/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Con lettere della Repubblica ceca protocollate dalla Commissione il 26 settembre 2011 e il 5 novembre 2012 e con lettera della Repubblica di Polonia protocollata dalla Commissione l’8 giugno 2012, la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia chiedevano di essere autorizzate ad applicare misure speciali di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione di ponti di confine e di tratti stradali comuni tra i due Stati membri.

In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 5 dicembre 2012, ha informato gli altri Stati membri delle richieste presentate dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica di Polonia. Con lettera del 10 dicembre 2012 la Commissione ha comunicato alla Repubblica ceca e alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

Per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari di beni destinati alla manutenzione dei ponti di confine e dei tratti stradali comuni elencati nell’allegato I e la costruzione e successiva manutenzione dei ponti di confine elencati nell’allegato II, i ponti e i tratti stradali comuni nonché i rispettivi cantieri sono considerati interamente situati nel territorio della Repubblica ceca o della Repubblica di Polonia, in conformità a un accordo che dovrà essere concluso fra tali paesi sulla costruzione e la manutenzione dei ponti e sulla manutenzione dei tratti stradali comuni al confine ceco-polacco. In assenza di misure speciali, per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi e per ciascun acquisto intracomunitario di beni sarebbe necessario determinare se il luogo d’imposizione sia la Repubblica ceca o la Repubblica di Polonia. I lavori su un ponte di confine e su un tratto stradale comune effettuati nel territorio della Repubblica ceca sarebbero assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA) nella Repubblica ceca, mentre quelli effettuati nel territorio della Repubblica di Polonia sarebbero assoggettati all’IVA della Repubblica di Polonia.

Scopo della richiesta di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE è pertanto semplificare la procedura di riscossione dell’IVA con riguardo alla costruzione e alla manutenzione dei ponti di confine e dei tratti stradali comuni dei due Stati membri.

La deroga potrebbe incidere solo in misura trascurabile sull’importo complessivo delle entrate fiscali degli Stati membri riscosse allo stadio del consumo finale e non ha effetti negativi sulle risorse proprie dell’Unione derivanti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Fatta salva l’entrata in vigore di un accordo che dovrà essere concluso dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica di Polonia sulla manutenzione dei ponti e dei tratti stradali comuni al confine ceco-polacco di cui all’allegato I della presente decisione e sulla costruzione e successiva manutenzione dei ponti al confine ceco-polacco di cui all’allegato II della presente decisione, la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia sono autorizzate, in conformità agli articoli 2 e 3, ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione di tali ponti di confine e tratti di strada comuni, tutti situati in parte nel territorio della Repubblica ceca e in parte nel territorio della Repubblica di Polonia.

2. La presente autorizzazione si applica a tutti gli altri ponti e tratti di strada comuni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo di cui al paragrafo 1 attraverso uno scambio di note diplomatiche. Il comitato IVA, istituito ai sensi dell’articolo 398 della direttiva 2006/112/CE, deve esserne informato.

Art. 2

In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine e i tratti stradali comuni della cui costruzione e manutenzione è responsabile la Repubblica ceca e, se del caso, i cantieri corrispondenti situati nel territorio della Repubblica di Polonia, sono considerati parte del territorio della Repubblica ceca ai fini delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni destinati alla costruzione o alla manutenzione di detti ponti e tratti stradali comuni.

Art. 3

In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine e i tratti stradali comuni della cui costruzione e manutenzione è responsabile la Repubblica di Polonia e, se del caso, i cantieri corrispondenti situati nel territorio della Repubblica ceca sono considerati parte del territorio della Repubblica di Polonia ai fini delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni destinati alla costruzione o alla manutenzione di detti ponti e tratti stradali comuni.

Art. 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione.

Art. 5

La Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2013 Per il Consiglio Il presidente M. Noonan