diritto.io

Decisione di esecuzione della Commissione del 16 maggio 2013 che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione d’urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Belgio nel 2007 e nel 2008 [notificata con il numero C(2013) 2799] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (2013/221/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 6, secondo trattino,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione2, (di seguito «il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 84,

A norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione3 (di seguito «i regolamenti di applicazione»), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’iniziativa comportante la spesa e che viene presa dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione ad azioni veterinarie specifiche, comprese quelle d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino, di tale decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio4. L’articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

La decisione 2008/655/CE della Commissione5 ha accordato un contributo finanziario dell’Unione a favore di misure d’emergenza per combattere la febbre catarrale in Belgio nel 2007 e nel 2008.

Il 6 aprile 2009 il Belgio ha presentato una domanda ufficiale di rimborso a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni finali sono stati comunicati al Belgio tramite lettera del 7 luglio 2011. Il Belgio li ha accettati il 4 agosto 2011.

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

Le autorità belghe hanno adempiuto pienamente gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

Date tali premesse occorre ora fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute per l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Belgio nel 2007 e nel 2008 a norma dell’articolo 3, paragrafo 2 della decisione 2008/655/CE.

Sono già state corrisposte una prima quota di 3328215,15 EUR e una seconda quota di 4550004,85 EUR.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Belgio nel 2007 e nel 2008 è fissato a 7881826,95 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario.

Art. 2

Considerando che il contributo totale dell’Unione ammonta a 7881826,95 EUR, il saldo del contributo finanziario che rimane da pagare è fissato a 3606,95 EUR.

Art. 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione