Decisione di esecuzione della Commissione del 16 maggio 2013 che fissa la partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l’influenza aviaria in Spagna nel 2009 [notificata con il numero C(2013) 2779] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (2013/222/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 4,
A norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione2, (di seguito «le modalità di applicazione»), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità cui sono stati delegati i poteri dall’istituzione.
La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione ad azioni veterinarie specifiche, che comprendono interventi d’emergenza. Al fine di sostenere l’eradicazione dell’influenza aviaria nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione fissa norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio3, fissa norme sulle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.
La decisione 2010/148/UE della Commissione, del 5 marzo 2010, relativa a un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nella Repubblica ceca, in Germania, in Spagna, in Francia e in Italia nel 20094, ha accordato un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria, tra l’altro, in Spagna nel 2009. La Spagna ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso il 26 marzo 2010 e il 3 maggio 2010, come stabilito dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le attività programmate siano state effettivamente realizzate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti. La decisione di esecuzione 2011/798/UE della Commissione5 ha stabilito che venisse corrisposta una prima quota di 500000,00 EUR nel quadro del contributo finanziario dell’Unione.
In conformità all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE, la Spagna ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. La domanda di rimborso era accompagnata, come richiesto dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005, da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi, da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e dai risultati dei rispettivi controlli.
I servizi della Commissione hanno effettuato un controllo a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Spagna il 12 settembre 2012. La Spagna ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 9 ottobre 2012.
Di conseguenza è possibile ora fissare l’importo totale della partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria in Spagna nel 2009.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione dell’influenza aviaria in Spagna nel 2009 è fissata a 877910,62 EUR.
Art. 2
Il saldo della partecipazione finanziaria è fissato a 377910,62 EUR.
Art. 3
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione