Decisione della Commissione del 22 maggio 2013 che conclude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (2013/227/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea1 («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,
sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO
1. Apertura
Nell’aprile 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2 («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («procedimento antisovvenzioni»).
Il procedimento antisovvenzioni è stato iniziato in seguito a una denuncia presentata il 15 marzo 2012 dalla EBMA, la European Bicycles Manufacturers Association (Associazione europea dei fabbricanti di biciclette, nel seguito «il denunziante») per conto dei produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di biciclette dell’Unione.
La denuncia conteneva prove prima facie di un’effettiva sovvenzione relativa al prodotto in esame che, determinando un notevole pregiudizio, era tale da giustificare l’apertura di un procedimento.
La Commissione ha ufficialmente informato e inviato questionari al denunziante, agli altri produttori noti dell’Unione, alle associazioni dei produttori dell’Unione, ai produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese («la RPC») e alle associazioni di produttori esportatori, ai rappresentanti della RPC, agli importatori noti e alle associazioni degli importatori, ai produttori UE noti di parti di biciclette e alle loro associazioni e ai fruitori noti dell’apertura dell’inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
2. Procedimento antidumping parallelo
Nel marzo 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea3, l’avvio di un riesame intermedio dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della RPC in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea4 («il regolamento antidumping di base»). L’inchiesta è tuttora in corso.
3. Inchiesta antielusione parallela
Nel settembre 2012 la Commissione ha avviato, mediante regolamento (UE) n. 875/20125, un’inchiesta relativa alla possibile elusione dei provvedimenti antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/20116 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della RPC, per mezzo di importazioni di biciclette provenienti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni («l’inchiesta antielusione»).
Nel novembre 2012 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea7, che le conclusioni dell’inchiesta antielusione possono essere impiegate nel procedimento antisovvenzioni.
L’inchiesta antielusione è tuttora in corso.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
In data 22 marzo 2013 il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione.
A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso poiché dalla rispettiva inchiesta antisovvenzione non erano emerse considerazioni tali da indurre a ritenere che tale chiusura risultasse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono state tuttavia presentate osservazioni che facessero giungere a una conclusione diversa.
Si è pertanto concluso che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della RPC debba essere chiuso senza che si prenda alcun provvedimento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi i monocicli) originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificati ai codici NC 87120030 ed ex87120070 è chiuso.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso