Decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013 sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 23 luglio 2012 il Consiglio, riconoscendo i gravi problemi di sicurezza in Libia, ha ribadito la disponibilità dell’Unione a fornire assistenza, anche attraverso la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nei settori della sicurezza e della gestione delle frontiere, in stretto partenariato con le autorità libiche.
Il 9 gennaio 2013 il Ministro libico degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha indirizzato una lettera all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) nella quale accoglie con favore la proposta in ambito PSDC dell’Unione di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere libiche a breve termine e assistenza per sviluppare un concetto più ampio di gestione integrata delle frontiere a più lungo termine.
Il 31 gennaio 2013 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per una eventuale missione civile di PSDC in Libia.
La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per la missione istituita dalla presente decisione.
La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Missione
L’Unione istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).
Art. 2 Obiettivo
L’EUBAM Libia contribuisce a rafforzare la capacità delle pertinenti autorità e agenzie libiche di gestire le frontiere della Libia, combattere la criminalità transfrontaliera, compresi la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e contrastare il terrorismo.
Art. 3 Compiti
1. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 2, l’EUBAM Libia:
a) sostiene le autorità e le agenzie libiche responsabili della gestione delle frontiere, anche agevolando la cooperazione intra-agenzie, inter-agenzie e internazionale quali principi guida della gestione integrata delle frontiere;
b) sostiene le autorità e le agenzie libiche impegnate nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, compresi la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e contro il terrorismo, in linea con le norme internazionali in tali settori;
c) agevola e sostiene la cooperazione e l’interoperabilità delle autorità e agenzie libiche in tali settori tematici per aiutarle ad attenuare eventuali lacune o sovrapposizioni nella gestione delle frontiere, ad affrontare la criminalità transfrontaliera, compresi la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e a contrastare il terrorismo;
d) fornisce valutazioni delle esigenze specifiche e sviluppa progetti correlati a sostegno delle attività operative della missione.
1 bis. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’EUBAM Libia fornisce consulenza tecnica, attività di sviluppo delle capacità a livello operativo e tecnico ed esegue progetti, integrati ove opportuno e caso per caso da una formazione specializzata. L’EUBAM Libia fornisce inoltre consulenza strategica su richiesta delle autorità libiche.
2. L'EUBAM Libia promuove i diritti umani e la parità di genere in tutte le sue attività.
3. L'EUBAM Libia non svolge alcuna funzione esecutiva.
Art. 4 Catena di comando e struttura
1. In quanto operazione di gestione delle crisi, l’EUBAM Libia dispone di una catena di comando unificata.
2. L’EUBAM Libia si compone di un comando avente sede a Tripoli.
3. L’EUBAM Libia è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.
4.
Art. 5 Comandante civile dell’operazione
1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell’operazione dell’EUBAM Libia.
2. Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUBAM Libia.
3. Il comandante civile dell’operazione assicura, con riguardo alla condotta delle operazioni, l’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendo al capomissione consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante civile dell’operazione riferisce al Consiglio tramite l’AR.
5. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine conformemente alla normativa nazionale, all’istituzione dell’Unione interessata o al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante civile dell’operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.
6. Il comandante civile dell’operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.
7. Se necessario, il comandante civile dell'operazione, il capo delegazione dell'Unione in Libia e il capomissione dell'EUBAM Libia si consultano reciprocamente. Dovrebbe altresì essere consultato, se del caso, il consigliere principale del servizio europeo per l'azione esterna per le questioni di genere.
Art. 6 Capomissione
1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EUBAM Libia a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell’operazione.
1 bis. Il capomissione rappresenta l'EUBAM Libia per quanto di sua competenza. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUBAM Libia, sotto la sua responsabilità generale.
2. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EUBAM Libia.
3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell’EUBAM Libia, inclusi la componente di sostegno a Bruxelles e gli ufficiali di collegamento regionali, se del caso, per la condotta efficace dell’EUBAM Libia nel teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.
4.
5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, i poteri disciplinari sono esercitati dall’autorità nazionale conformemente alla normativa nazionale, dall’istituzione dell’Unione interessata o dal SEAE.
6. Il capomissione rappresenta l’EUBAM Libia nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità dell’EUBAM Libia.
7. Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, ove opportuno, con altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal capo delegazione dell'Unione in Libia.
8. Vincenzo TAGLIAFERRI è il capomissione per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 settembre 2020.
Art. 7 Personale
1. L’EUBAM Libia è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE.
2. Ogni Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità diverse da quelle giornaliere.
3. Ogni Stato membro, l’istituzione dell’Unione e il SEAE sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale da essi distaccato o che lo riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tale persona.
4. L’EUBAM Libia può altresì assumere personale internazionale o locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
5. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUBAM Libia e i membri del personale interessati.
Art. 8 Status dell’EUBAM Libia e del relativo personale
Lo status dell’EUBAM Libia e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione stessa, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 9 Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUBAM Libia. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni all'uopo pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e modificare i documenti di pianificazione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUBAM Libia restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell’operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.
Art. 10 Partecipazione di Stati terzi
1. Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’EUBAM Libia, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Libia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi operativi dell’EUBAM Libia.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono all’EUBAM Libia hanno diritti e obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione stessa, a quelli degli Stati membri che prendono parte all’EUBAM Libia.
3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUBAM Libia.
Art. 11 Sicurezza
1. Il comandante civile dell’operazione dirige, a norma dell’articolo 5, il capomissione nella pianificazione delle misure di sicurezza e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell’EUBAM Libia.
2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUBAM Libia e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUBAM Libia, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.
3. Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto di lavoro con il SEAE.
4. Il personale dell'EUBAM Libia è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente ai documenti di pianificazione. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.
5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE1.
Art. 12 Capacità di vigilanza
La capacità di vigilanza è attivata per l’EUBAM Libia.
Art. 12 bis Disposizioni giuridiche
L'EUBAM Libia ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.
Art. 13 Disposizioni finanziarie
1.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 maggio 2013 al 21 maggio 2014 è pari a 30300000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 maggio 2014 al 21 febbraio 2016 è pari a 26200000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 febbraio 2016 al 21 agosto 2016 è pari a 4475000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 agosto 2016 al 30 novembre 2017 è pari a 17000000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUBAM Libia per il periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 è pari a 31200000,00 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2021 è di 60038863,03 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUBAM Libia per il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 settembre 2023 è di 84850000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 1o ottobre 2023 al 30 giugno 2025 è di 53442350,13 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUBAM Libia per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2027 è di 51969371,38 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUBAM Libia è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUBAM Libia. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUBAM Libia.
3. L'EUBAM Libia è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine essa firma un accordo con la Commissione.
4. Fatte salve le disposizioni sullo status dell'EUBAM Libia e del suo personale, l'EUBAM Libia è competente per eventuali richieste di indennizzo e obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 22 maggio 2015, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.
5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e i requisiti operativi dell'EUBAM Libia, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.
6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data della firma dell'accordo di cui al paragrafo 3.
Art. 13 bis Cellula di progetto
1. L'EUBAM Libia dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti che sono coerenti con gli obiettivi delle missione e contribuiscono alla realizzazione del mandato. Ove opportuno, l'EUBAM Libia agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUBAM Libia e a sostegno dei suoi obiettivi.
2.
Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUBAM Libia è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni dell'EUBAM Libia in modo coerente, se i progetti sono:
previsti nella scheda finanziaria della presente decisione, o
integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.
L'EUBAM Libia conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUBAM Libia nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUBAM Libia nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.
3. I contributi finanziari di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all'accettazione del CPS.