diritto.io

Decisione di esecuzione della Commissione del 27 maggio 2013 che fissa la partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2007 e 2008 [notificata con il numero C(2013) 2864] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (2013/251/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 6, secondo trattino,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione2 (di seguito denominato «il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 84,

A norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario e all’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione3 (di seguito «le modalità di applicazione»), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità cui sono stati delegati i poteri dall’istituzione.

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche che comprendono interventi d’emergenza. Al fine di sostenere la tempestiva eradicazione della febbre catarrale degli ovini, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili incorse dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino, di detta decisione fissa norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione4 stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento fissa norme sulle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

La decisione 2008/655/CE della Commissione5 ha concesso un contributo finanziario dell’Unione a favore delle misure di emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2007 e 2008.

Il Portogallo ha presentato una domanda ufficiale di rimborso il 30 marzo 2009, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni finali della Commissione sono stati comunicati al Portogallo per lettera il 16 febbraio 2012. La risposta finale insieme all’approvazione delle autorità portoghesi è stata ricevuta il 3 agosto 2012.

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le attività programmate siano state effettivamente realizzate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

Le autorità portoghesi hanno adempiuto pienamente ai loro obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

Tenuto conto di quanto precede, occorre ora fissare l’importo totale della partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2007 e 2008, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/655/CE.

Sono già state corrisposte una prima quota di 1498023,27 EUR, una seconda di 900000,00 EUR e una terza di 550000,00 EUR.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2007 e 2008 è fissata a 2986419,35 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario.

Art. 2

Visto che la partecipazione totale dell’Unione ammonta a 2986419,35 EUR, rimane da pagare il saldo della partecipazione finanziaria fissato a 38396,08 EUR.

Art. 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione