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Decisione 2013/255/PESC del Consiglio del 31 maggio 2013 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 27 maggio 2013, il Consiglio ha convenuto di adottare, per un periodo di 12 mesi, misure restrittive nei confronti della Siria nei settori seguenti, come specificato nella decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria1:

restrizioni alle esportazioni e alle importazioni, ad eccezione di armamenti e materiale connesso e di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna;

restrizioni al finanziamento di alcune imprese;

restrizioni ai progetti infrastrutturali;

restrizioni al sostegno finanziario per gli scambi;

settore finanziario;

settore dei trasporti;

restrizioni all'ammissione;

congelamento di fondi e risorse economiche.

Riguardo all'eventuale esportazione di armamenti verso la Siria, il Consiglio ha preso atto dell'impegno degli Stati membri a procedere nelle loro politiche nazionali in conformità del punto 2 della dichiarazione del Consiglio adottata il 27 maggio 2013, anche attraverso la valutazione, caso per caso, delle domande di titoli d'esportazione, tenendo pienamente conto dei criteri definiti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari2.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I. Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni

Art. 1

1.

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni materiali, beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2. È vietato:

  1. a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati;

  2. b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasporto o all'esportazione di taluni equipaggiamenti, beni e tecnologie che possono essere utilizzati per la repressione interna, o per la produzione o manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, o all'approvvigionamento della relativa assistenza tecnica o finanziaria, qualora uno Stato membro determini caso per caso che essi sono destinati a:

  1. a) scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a beneficio del personale delle Nazioni Unite, o al personale dell'Unione o dei suoi Stati membri; oppure

  2. b) attività intraprese conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in linea con l'obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche), e previa consultazione dell'OPCW;

Art. 2

1.

Sono soggetti ad un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni materiali, beni o tecnologie diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2. La fornitura di:

  1. a) assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati;

  2. b) finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati,

è parimenti soggetta ad un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di esportazione.

Art. 3

1. Sono vietati l'acquisto, l'importazione o il trasporto di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, in provenienza dalla Siria o originari della Siria.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all'acquisto, all'importazione o al trasporto dei beni di cui al paragrafo 1 in provenienza dalla Siria o originari della Siria.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione o all'esportazione di armi chimiche o ai relativi materiali provenienti dalla Siria o originari della Siria, intraprese conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del Consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l'obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche.

Art. 4

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo e l'intercettazione, da parte del regime siriano, o per suo conto, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Siria, nonché la prestazione di assistenza per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento delle apparecchiature o del software.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.