Decisione 2013/255/PESC del Consiglio del 31 maggio 2013 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
Testo vigente
Art. 26
Capo VII. Restrizioni all'ammissione
Art. 27
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che hanno tratto vantaggio dall’ex regime di al-Assad o l’hanno sostenuto, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato I.
2. In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come indicato nei considerando da 5 a 12 della decisione (PESC) 2015/18361 e nei considerando da 4 a 10 della decisione (PESC) 2026/11052, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:
a) degli imprenditori di spicco che operano in Siria e sono collegati all’ex regime di al-Assad;
b) dei membri delle famiglie al-Assad e Makhlouf;
c) dei ministri del governo siriano in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;
d) dei membri delle forze armate siriane aventi il grado di «colonnello» e di grado equivalente o superiore in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;
e) dei membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;
f) dei membri delle milizie fedeli al regime di al-Assad; o
g) delle persone operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,
e delle persone ad essi associate, elencate nell’allegato I.;
3. Le persone rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono incluse o mantenute nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate all’ex regime di al-Assad o non esercitano un’influenza su di esso ovvero non presentano un concreto rischio di elusione.
4. Tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco sono adottate caso per caso tenendo conto della proporzionalità della misura.
5. I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
6. I paragrafi 1 e 2 fanno salvi i casi in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di detta organizzazione;
c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
7. Si considera che le disposizioni del paragrafo 5 si applichino anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
8. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7.
9. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma dei paragrafi 1 e 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Siria.
10. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 9 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
11. Ove uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 6 a 10, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini e alla persona oggetto dell'autorizzazione stessa.
Capo VIII. Congelamento di fondi e risorse economiche
Art. 28
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone ed entità che hanno tratto vantaggio dall’ex regime di al-Assad o l’hanno sostenuto, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate nell’allegato I.
2. In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come indicato nei considerando da 5 a 12 della decisione (PESC) 2015/1836 e nei considerando da 4 a 10 della decisione (PESC) 2026/1105, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:
a) dagli imprenditori di spicco che operano in Siria e sono collegati all’ex regime di al-Assad;
b) dai membri delle famiglie al-Assad e Makhlouf;
c) dai ministri del governo siriano in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;
d) dai membri delle forze armate siriane aventi il grado di «colonnello» e di grado equivalente o superiore in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;
e) dai membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;
f) dai membri delle milizie fedeli al regime di al-Assad; o
g) dai membri di entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,
e dalle persone ed entità ad essi associate, elencate nell’allegato I.
3. Le persone, le entità o gli organismi rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono inclusi o mantenuti nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che essi non sono, o non sono più, associati all’ex regime di al-Assad o non esercitano un’influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione.
4. Tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco sono adottate su base individuale e caso per caso tenendo conto della proporzionalità della misura.
5. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità elencate nell’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
6.
Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica;
e)
e)
f) da versare da un conto o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;
g) necessari per l'evacuazione dalla Siria;
h) destinati a entità statali siriane, elencate nell’allegato I, per effettuare pagamenti in nome della Repubblica araba siriana all’OPCW per le attività connesse alla missione di verifica OPCW e la distruzione delle armi chimiche siriane, e in particolare al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell’OPCW per le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
7.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona o dell’entità di cui al paragrafo 1 o 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c) la decisione non vada a favore di una delle persone o delle entità elencate nell’allegato I; e
d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
8. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1 e 2.
9.
10. Il paragrafo 5 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obbligazioni conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti ai paragrafi 1 e 2.
11. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o a un trasferimento di fondi o di risorse economiche alla Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento di un'istituzione finanziaria non designata dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.
12. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dallo Stato membro pertinente.
13. I paragrafi 1, 2 e 5 non si applicano a un trasferimento da parte di un’entità finanziaria elencata nell’allegato I, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell’allegato I in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell’Unione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.
14. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines per il solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.
15.
16.
Art. 28 bis
1. I divieti di cui all’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, non si applicano fino al alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, ad altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi che sono necessari per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari e il supporto di altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
a) dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b) da organizzazioni internazionali;
c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;
e) da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;
f) da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure
h)
g) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.
2. Il divieto di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche resi disponibili alle persone fisiche o giuridiche e alle entità elencate nell’allegato I da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche o entità che beneficiano di finanziamenti pubblici per fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, laddove tali fondi o risorse economiche siano destinati all’acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi, o a finanziamenti o assistenza finanziaria associati, ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.
3. Nei casi non contemplati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga ai divieti di cui all’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per supportare altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.
4. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa.
5. Il divieto di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche resi disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate nell’allegato I da parte delle missioni diplomatiche o consolari.
6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 3 e 4 entro quattro settimane da tale autorizzazione.
7. In deroga all’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle entità che figurano in elenco al n. 42 e al n. 43 alla “sezione B. Entità” nell’allegato I, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria ai fini della cooperazione fra tali entità e l’entità o l’ente pubblico di uno Stato membro nei settori della ricostruzione, dello sviluppo di capacità, della lotta al terrorismo e della migrazione.
8. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, l’autorizzazione si considera concessa.
9. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 7 entro quattro settimane dalla concessione.
Art. 28 ter
Capo IX. Disposizioni generali e finali
Art. 29
Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate nell’allegato I, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.
Art. 30
1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati nell’allegato I.
2. Il Consiglio comunica la sua decisione sull'inserimento nell'elenco, compresi i motivi di tale inserimento, alla persona, all'entità o all'organismo interessati, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni. In particolare, qualora una persona, entità od organismo è incluso nell'allegato I in ragione della sua appartenenza ad una delle categorie di persone o entità figuranti negli articoli 27, paragrafo 2 e 28, paragrafo 2, la persona, l'entità o l'organismo può presentare prove e osservazioni in base alle quali, sebbene rientrante in una tale categoria, considera la sua designazione non giustificata.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano prodotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.
Art. 31
1. L’allegato I indica i motivi dell’inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi.
2. L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Art. 32
È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alla presente decisione.
Art. 33
Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Art. 34
1. La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2027. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Le eccezioni di cui dall’articolo 28 bis, paragrafi da 1 a 4, per quanto riguarda l’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o, a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione, su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione.
2. Il Consiglio sottolinea l’importanza di prevenire la violazione dei diritti sovrani degli Stati membri all’interno delle rispettive zone marittime, in conformità del diritto del mare. Su richiesta di uno Stato membro, qualsiasi violazione di questo tipo dà immediatamente avvio a una discussione sulla modifica delle misure restrittive, nel contesto del loro riesame costante.
3.
Art. 35
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2013 Per il Consiglio Il presidente E. Gilmore