diritto.io

Decisione di esecuzione della Commissione del 13 giugno 2013 che modifica la decisione di esecuzione 2011/884/UE recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/287/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare1, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

La decisione di esecuzione 2011/884/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE2 prevede un riesame delle misure di emergenza ivi previste al fine di valutare se continuano ad essere necessarie e adeguate all’obiettivo perseguito.

Dall’entrata in vigore della decisione di esecuzione 2011/884/UE si sono registrate 56 notifiche degli Stati membri al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, riguardanti riso geneticamente modificato non autorizzato in prodotti a base di riso originari della Cina. In queste condizioni, le misure di emergenza di cui alla decisione di esecuzione 2011/884/UE devono essere mantenute al fine di impedire l’immissione sul mercato di alimenti e mangimi geneticamente modificati che non sono oggetto di un’autorizzazione rilasciata in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Alla luce dell’esperienza acquisita dagli Stati membri durante l’attuazione della decisione 2011/884/UE e delle informazioni raccolte dalla Commissione tra le parti interessate, risulta inoltre necessario adeguare alcuni dei requisiti di cui a tale decisione.

In particolare, dai controlli ufficiali condotti dagli Stati membri è emerso che altri prodotti che possono contenere riso vanno aggiunti all’ambito di applicazione della decisione di esecuzione 2011/884/UE. Va inoltre prevista la possibilità per le autorità competenti di fare controlli fisici su altri prodotti.

Oltre a ciò, alcuni Stati membri hanno sottolineato durante il processo di riesame che i requisiti di cui alla decisione di esecuzione 2011/884/UE relativi alla notifica preventiva delle partite non sono pienamente in linea con i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione4 e, ove applicabile, al regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi5. Il regolamento (CE) n. 669/2009 prevede l’obbligo per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi di compilare la parte 1 del documento comune di entrata di cui all’allegato II del medesimo all’atto di importare mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di tale regolamento. Parimenti, il regolamento (CE) n. 136/2004, prevede l’obbligo di compilare il documento veterinario comune di entrata di cui all’allegato III del medesimo all’atto di importare prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Allo scopo di migliorare l’efficienza dei controlli ufficiali, è quindi opportuno allineare i requisiti in materia di notifica preventiva di cui alla decisione di esecuzione 2011/884/UE a quelli di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 e, ove applicabile, al regolamento (CE) n. 136/2004. Per evitare equivoci, è anche opportuno specificare in tale decisione che le notifiche preventive devono essere inviate alle autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato.

I metodi di campionamento svolgono un ruolo fondamentale ai fini di risultati rappresentativi e confrontabili. L’allegato II della decisione di esecuzione 2011/884/UE definisce un protocollo comune di campionamento e analisi per verificare l’assenza di riso geneticamente modificato. Dall’esperienza acquisita è emerso che la maggior parte delle importazioni oggetto della decisione sono prodotti trasformati. In tali casi si considera che la presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato sia distribuita in modo omogeneo in tutta la partita. Sulla base di questi elementi, appare necessario aggiungere un protocollo di campionamento supplementare più adatto a tali prodotti.

È necessario prevedere un nuovo periodo transitorio per l’applicazione delle nuove disposizioni contenute nella presente decisione per consentire agli operatori del settore alimentare e dei mangimi di adeguarsi alla nuova situazione creata dalla medesima.

La situazione relativa alla possibile contaminazione dei prodotti a base di riso con linee di riso geneticamente modificato non autorizzato deve continuare ad essere regolarmente riesaminata, per valutare se le misure di cui alla presente decisione sono ancora necessarie e adeguate all’obiettivo perseguito e per garantire che la decisione tenga conto dei nuovi sviluppi scientifici e tecnici.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione 2011/884/UE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Campo di applicazione 1. La presente decisione si applica ai prodotti figuranti nell’allegato I originari della Cina o da essa spediti. 2. Gli Stati membri possono effettuare controlli fisici a campione, in conformità all’allegato II della presente decisione, su alimenti e mangimi originari della Cina o da essa spediti, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, ma che possono consistere di, contenere o essere a base di riso, al fine di garantire la conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1829/2003. 3. La presente decisione non si applica alle partite di alimenti e di mangimi di cui al paragrafo 1 destinate ad un privato esclusivamente per consumo o uso personali. In caso di dubbio l’onere della prova incombe al destinatario della partita.»;

  2. 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Notifica preventiva 1. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita e la natura della stessa alle autorità competenti al posto di ispezione frontaliero o al punto di entrata designato, secondo i casi. Gli operatori indicano inoltre la denominazione del prodotto specificando se si tratta di un alimento o di un mangime. 2. A tal fine, essi compilano le parti pertinenti del documento comune di entrata (DCE) di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009 o del documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 136/20046 e lo trasmettono alle autorità competenti al posto d’ispezione frontaliero o al punto di entrata designato, a seconda dei casi, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui all’allegato I che non contengono, non sono costituiti o non sono ottenuti dal riso.

  3. 3) all’articolo 4, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Ciascuna partita di prodotto di cui all’articolo 1 è accompagnata da un rapporto di analisi per ciascun lotto e da un certificato sanitario conformi ai modelli di cui agli allegati III e IV, compilati, firmati e verificati da un rappresentante autorizzato dell’Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau (Ufficio di ispezione e di quarantena d’entrata e d’uscita) della Repubblica popolare cinese (AQSIQ). Il rapporto di analisi e il certificato sanitario sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare. 2. Se un prodotto figurante nell’allegato I non contiene, non è costituito o non è ottenuto dal riso, il rapporto di analisi e il certificato sanitario possono essere sostituiti da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita, attestante che l’alimento o il mangime non contiene, non è costituito o non è ottenuto dal riso. Tale dichiarazione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare.»;

  4. 4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Controlli ufficiali 1. Ogni partita di prodotti di cui all’articolo 1 è sottoposta a controlli documentali in modo da garantire il rispetto delle condizioni d’importazione di cui all’articolo 4. 2. Se una partita di prodotti, diversi da quelli indicati all’articolo 4, paragrafo 2, non è accompagnata da un certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’articolo 4, è rispedita nel paese di origine o distrutta. 3. Se una partita è accompagnata dal certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’articolo 4, l’autorità competente preleva un campione da analizzare conformemente all’allegato II da tutte le partite, al fine di accertare la presenza di OGM non autorizzati. Se la partita comprende più lotti, campionamento e analisi sono effettuati per ciascun lotto. 4. L’autorità competente può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. In tal caso la partita rimane sotto il costante controllo delle autorità competenti in attesa dei risultati dei controlli fisici. 5. Al termine dei controlli di cui ai paragrafi da 1 a 4, l’autorità competente: a) compila la sezione pertinente della parte II del DCE o, se del caso, del DVCE, e il funzionario responsabile dell’autorità competente timbra e firma l’originale di tale documento. Il DCE, o se del caso il DVCE possono essere compilati solo quando il risultato dell’analisi di cui al paragrafo 3 è disponibile; b) fanno e conservano una copia del DCE o, se del caso, del DVCE, firmato e timbrato. L’originale del DCE o, se del caso, del DVCE, accompagna la partita durante il trasporto successivo fino alla destinazione indicata nel DCE o nel DVCE. 6. L’immissione in libera pratica delle partite è consentita solo quando, dopo il campionamento e le analisi effettuati in conformità all’allegato II, tutti i lotti di tale partita sono considerati conformi alla normativa UE. Questo requisito si applica anche alle partite sottoposte a prova in conformità all’articolo 1, paragrafo 2.»;

  5. 5) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Disposizionii transitorie Fino al 5 agosto 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, fatta eccezione per i prodotti dell’allegato I, corrispondenti ai codici della nomenclatura combinata 19059060, 19059090 e 21039090, che sono arrivati fisicamente nell’UE prima del 4 luglio 2013, anche se il DCE non è stato trasmesso all’autorità competente almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, a condizione che gli altri requisiti di cui all’articolo 3 siano soddisfatti. Fino al 5 ottobre 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all’allegato I corrispondenti ai codici della nomenclatura combinata 19059060, 19059090 e 21039090, che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che l’autorità competente abbia eseguito il campionamento e l’analisi a norma dell’articolo 5, paragrafo 3.»;

  6. 6) gli allegati I e II sono modificati in conformità agli allegati I e II della presente decisione.

Art. 2

L’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Riesame delle misure Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate periodicamente per tener conto, se del caso, dei nuovi sviluppi per quanto concerne la presenza di OGM non autorizzati nei prodotti originari della Cina o da essa spediti o dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di campionamento e di analisi di cui alla presente decisione.»

Art. 3 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso