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Decisione di esecuzione 2013/293/PESC del Consiglio del 18 giugno 2013 che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 2,

Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.

Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale degli elenchi delle persone, riportati negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC, a cui si applicano l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 2, paragrafi 1e 2, di tale decisione. Il Consiglio ha concluso che alle persone elencate negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste.

Il 20 marzo 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2048 (2012), ha aggiornato le informazioni riguardanti una persona soggetta al divieto di viaggio imposto a norma della risoluzione 2048 (2012).

È opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tale persona negli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2013 Per il Consiglio Il presidente P. Hogan