Decisione di esecuzione 2013/293/PESC del Consiglio del 18 giugno 2013 che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 2,
Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.
Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale degli elenchi delle persone, riportati negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC, a cui si applicano l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 2, paragrafi 1e 2, di tale decisione. Il Consiglio ha concluso che alle persone elencate negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste.
Il 20 marzo 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2048 (2012), ha aggiornato le informazioni riguardanti una persona soggetta al divieto di viaggio imposto a norma della risoluzione 2048 (2012).
È opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tale persona negli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2013 Per il Consiglio Il presidente P. Hogan