Decisione del Consiglio del 9 luglio 2013 relativa alla conclusione dell'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/305/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione l'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea («accordo»).
L'accordo è stato firmato il 20 dicembre 2012, con riserva della conclusione in una data successiva.
È necessario stabilire le modalità procedurali relative alla partecipazione dell'Unione al comitato misto istituito dall'accordo.
È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea è approvato a nome dell'Unione1.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista al punto 13.2 dell'accordo.
Art. 3
La Commissione rappresenta l'Unione in sede di comitato misto istituito dal punto 7 dell'accordo.
Art. 4
1. La Commissione, dopo aver consultato il comitato speciale nominato dal Consiglio, stabilisce la posizione che l'Unione deve assumere in sede di comitato misto, per quanto riguarda l'applicazione dell'accordo e in relazione all'adozione degli allegati dell'accordo e degli emendamenti ai suddetti allegati.
2. La Commissione può assumere le eventuali iniziative appropriate a norma dei punti 5, 6, 8, 9, 10 e 11 dell'accordo.
Art. 5
La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull'attuazione dell'accordo.
Art. 6
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013 Per il Consiglio Il presidente R. Šadžius