Decisione di esecuzione del Consiglio del 9 luglio 2013 che approva l’aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico dell’Irlanda (2013/373/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica agli Stati membri che già beneficiano di assistenza finanziaria, compresi quelli che beneficiano del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e/o del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), al momento della sua entrata in vigore.
Il regolamento (UE) n. 472/2013 fissa le norme per l’approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico per gli Stati membri che beneficiano di tale assistenza finanziaria, le quali devono essere raccordate con il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria2, nei casi in cui lo Stato membro interessato riceve assistenza sia dal MESF che da altre fonti.
L’Irlanda ha ottenuto l’assistenza finanziaria sia nel quadro del MESF, mediante la decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione3, che del FESF.
Per ragioni di coerenza, l’approvazione dell’aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico dell’Irlanda a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 dovrebbe fare riferimento alle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/77/UE.
In linea con l’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE), ha portato a termine il decimo riesame volto a valutare i progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell’attuazione delle misure concordate, nonché l’efficacia e l’impatto economico e sociale di dette misure. A seguito di tale riesame, è necessario apportare modifiche al vigente programma di aggiustamento macroeconomico.
Tali modifiche sono contenute nella decisione di esecuzione 2013/372/UE4 del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Sono approvate le misure specificate all’articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, che l’Irlanda deve adottare nel corso del 2013 nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico.
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Art. 3
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius