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Decisione del Consiglio del 9 luglio 2013 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in seno al Comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull’applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco (2013/455/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2003/885/CE del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo sull’applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull’applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco2 (in appresso «l’accordo»), è entrato in vigore il 1o maggio 2004.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’accordo, l’allegato dell’accordo deve essere modificato dal Comitato misto istituito dall’accordo per garantire che gli atti dell’Unione che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo si applichino nel territorio di Monaco.

Dall’entrata in vigore dell’accordo, l’Unione ha adottato una serie di atti che rientrano nel suo campo di applicazione, mentre alcuni atti che figurano nell’allegato sono stati abrogati. Occorre pertanto aggiornare l’allegato per includervi i nuovi atti e cancellare gli atti che sono stati abrogati. Occorre inoltre integrare atti che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo ma ai quali non viene fatto attualmente riferimento nell’allegato, compresa la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti3 e la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani4, poiché alcune loro disposizioni si applicano alla produzione di medicinali.

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull’applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto possono accettare modifiche minori tecniche del progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013 Per il Consiglio Il presidente R. Šadžius