Decisione del Consiglio del 22 luglio 2013 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica dell’allegato XIII dell’accordo SEE (2013/411/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato XIII.
L’allegato XIII dell’accordo SEE contiene disposizioni specifiche su tutti i modi di trasporto.
Occorre incorporare nell’accordo SEE, con determinati adeguamenti per gli Stati SEE-EFTA, il regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo3.
Gli adeguamenti per gli Stati SEE-EFTA riguardano l’applicabilità delle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 1070/2009 agli articoli 5, 11 e 13 bis del regolamento (CE) n. 549/20044, all’articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera i) e all’articolo 9 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 550/20045, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/20046.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE.
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta dell’allegato XIII dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton