DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2013 relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (2013/490/UE, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
vista l’approvazione del Consiglio a norma dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (in prosieguo «l’accordo»), è stato firmato, a nome della Comunità europea, a Lussemburgo il 29 aprile 2008, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
Le disposizioni commerciali dell’accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l’Unione europea, un precedente della politica commerciale dell’Unione nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
È opportuno approvare l’accordo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Sono approvati, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità accluse all’atto finale.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, ad effettuare la notifica seguente:
«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell’accordo si intendono fatti, se del caso, alla "Unione europea".»
Art. 3
1. La posizione che l’Unione o la Comunità europea dell’energia atomica devono adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest’ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.
2. A norma dell’articolo 120 dell’accordo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di stabilizzazione e di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.
3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è presa di volta in volta, a seconda dei casi, dal Consiglio o dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.
Art. 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione europea, l’atto di approvazione di cui all’articolo 138 dell’accordo. Il presidente della Commissione deposita il suddetto atto di approvazione a nome della Comunità europea dell’energia atomica.