Decisione di esecuzione della Commissione del 25 luglio 2013 che approva alcuni programmi modificati di eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2013 e che modifica la decisione di esecuzione 2012/761/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione a determinati programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2013) 4663] (2013/403/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6,
La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e zoonosi.
In forza della decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi2 per essere approvati a titolo del provvedimento finanziario dell’Unione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi di cui all’allegato di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono ottemperare almeno ai criteri fissati nell’allegato della decisione 2008/341/CE.
La decisione di esecuzione 2012/761/UE della Commissione, del 30 novembre 2012, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2013, nonché del contributo finanziario dell’Unione a tali programmi3 approva alcuni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.
La decisione 2009/719/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE4, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/76/UE5, stabilisce che alcuni Stati membri possono porre termine all’esecuzione del test sui bovini macellati sani. Ciò influirà notevolmente sul numero di test da effettuare nell’ambito dei rispettivi programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie, approvati per l’esercizio 2013, e ridurrà in misura significativa il relativo fabbisogno di finanziamento.
Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno sottoposto all’approvazione della Commissione programmi modificati per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la scrapie in relazione a tale modifica della decisione 2009/719/CE.
Inoltre, l’Ungheria ha presentato un programma modificato per l’eradicazione e la sorveglianza della febbre catarrale degli ovini, che apporta modifiche alle misure nazionali adottate nel quadro della sorveglianza entomologica.
In seguito all’individuazione del sierotipo 1 del virus della febbre catarrale degli ovini circolante in alcune zone del suo territorio, la Spagna ha presentato un programma modificato per l’eradicazione e la sorveglianza della febbre catarrale degli ovini, volto ad introdurre l’obbligo di vaccinazione in tali zone per lottare contro la malattia e prevenirne la diffusione.
La Grecia ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della rabbia per delimitare le zone in cui sarà effettuata la vaccinazione orale in esito ai casi di rabbia scoperti sul suo territorio.
In seguito alla recente conclusione dei negoziati bilaterali con la Bielorussia in vista della cooperazione in tema di rabbia, la Polonia ha presentato un programma modificato per l’eradicazione, la lotta e la sorveglianza della rabbia, che prevede misure di vaccinazione orale in determinate zone di confine nel territorio di tale paese terzo, al fine di proteggere l’Unione dalla reintroduzione della rabbia tramite gli spostamenti di animali selvatici infetti che attraversano le frontiere comuni.
La Commissione ha esaminato tali programmi modificati sotto il profilo veterinario e finanziario e li ha ritenuti conformi alla legislazione veterinaria applicabile dell’Unione, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. È pertanto opportuno approvare i suddetti programmi modificati.
L’approvazione, con la presente decisione, dei programmi modificati incide sugli importi necessari per la realizzazione dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, approvati con decisione di esecuzione 2012/761/UE. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza l’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione per alcuni dei programmi suindicati.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/761/UE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I programmi modificati di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati dai seguenti Stati membri alle date indicate di seguito sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013:
a) Belgio, il 5 aprile 2013;
b) Repubblica ceca, il 5 aprile 2013;
c) Danimarca, il 24 aprile 2013;
d) Germania, il 20 marzo 2013;
e) Estonia, il 26 marzo 2013;
f) Irlanda, il 22 marzo 2013;
g) Spagna, il 27 marzo 2013;
h) Francia, il 29 marzo 2013;
i) Cipro, il 29 marzo 2013;
j) Lettonia, il 28 marzo 2013;
k) Lussemburgo, il 3 aprile 2013;
l) Ungheria, il 27 marzo 2013;
m) Austria, il 27 marzo 2013;
n) Slovenia, il 20 marzo 2013;
o) Slovacchia, il 26 marzo 2013;
p) Finlandia, il 28 marzo 2013;
q) Svezia, il 22 marzo 2013;
r) Regno Unito, il 7 giugno 2013.
Art. 2
I programmi modificati di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale degli ovini in zone endemiche e ad alto rischio presentati dai seguenti Stati membri alle date indicate di seguito sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013:
a) Spagna, il 26 marzo 2013;
b) Ungheria, il 24 gennaio 2013.
Art. 3
I programmi modificati di eradicazione della rabbia presentati dai seguenti Stati membri alle date indicate in appresso sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013:
a) Polonia, il 28 marzo 2013;
b) Grecia, il 28 giugno 2013.
Art. 4
La decisione di esecuzione 2012/761/UE è modificata come segue:
1) all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il punto vii) è sostituito dal seguente: «vii) 500000 EUR per la Spagna;»
2) all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non deve superare i seguenti importi: i) 290000 EUR per il Belgio; ii) 270000 EUR per la Bulgaria; iii) 500000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 300000 EUR per la Danimarca; v) 4700000 EUR per la Germania; vi) 60000 EUR per l’Estonia; vii) 1210000 EUR per l’Irlanda; viii) 1700000 EUR per la Grecia; ix) 3290000 EUR per la Spagna; x) 12600000 EUR per la Francia; xi) 4800000 EUR per l’Italia; xii) 230000 EUR per la Croazia; xiii) 1900000 EUR per Cipro; xiv) 80000 EUR per la Lettonia; xv) 420000 EUR per la Lituania; xvi) 50000 EUR per il Lussemburgo; xvii) 790000 EUR per l’Ungheria; xviii) 25000 EUR per Malta; xix) 2200000 EUR per i Paesi Bassi; xx) 500000 EUR per l’Austria; xxi) 2600000 EUR per la Polonia; xxii) 1100000 EUR per il Portogallo; xxiii) 1200000 EUR per la Romania; xxiv) 160000 EUR per la Slovenia; xxv) 250000 EUR per la Slovacchia; xxvi) 160000 EUR per la Finlandia; xxvii) 210000 EUR per la Svezia; xxviii) 2520000 EUR per il Regno Unito.»;
3) l’articolo 11 è così modificato:
a) al paragrafo 2, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) 1500000 EUR per la Grecia;»
b) al paragrafo 2, lettera d), il punto vii) è sostituito dal seguente: «vii) 6850000 EUR per la Polonia;»
c) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera: i) 1260000 EUR per la parte del programma della Lituania attuato in Bielorussia; ii) 1255000 EUR per la parte del programma della Polonia attuato in Ucraina; iii) 295000 EUR per la parte del programma della Polonia attuato in Bielorussia.»
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione