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Decisione della Commissione del 2 agosto 2013 che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (2013/423/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare gli articoli 7, 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDURA

Con il regolamento (UE) n. 513/20132 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»).

B. IMPEGNO

1. Offerta di impegno

A seguito dell’adozione delle misure antidumping provvisorie, un gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato, comprese le loro società collegate nella RPC e nell’Unione europea, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), ha offerto un impegno congiunto sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. L’offerta d’impegno ha inoltre ricevuto il sostegno delle autorità cinesi.

2. Valutazione dell’offerta di impegno

L’offerta d’impegno è stata esaminata nel contesto della situazione del mercato al momento della presentazione dell’offerta, diversa rispetto a quella del periodo dell’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure provvisorie. I cambiamenti osservati riguardano un calo dei livelli di prezzo e di consumo sul mercato dell’Unione e sono legati a una serie di fattori stabiliti e analizzati nell’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure provvisorie.

Nell’ambito di un impegno è possibile talvolta tener conto delle variazioni dei livelli dei prezzi mediante un metodo di indicizzazione che collega i prezzi minimi all’importazione al prezzo delle materie prime indicato da fonti riconosciute e pubblicamente accessibili. Nel presente caso tuttavia non è stato possibile stabilire una correlazione tra i prezzi delle materie prime e quelli dei prodotti finali su cui basare un metodo di indicizzazione affidabile. Per tener conto dei cambiamenti accertati del livello dei prezzi è stato necessario impiegare un metodo alternativo e sono state usate come riferimento le informazioni sui prezzi pubblicate da basi di dati disponibili pubblicamente [Bloomberg3 e pvXchange4] specializzate nel settore in questione.

Al fine di garantire che l’impegno sia facilmente applicabile, gli esportatori cinesi hanno presentato un’offerta di impegno congiunto che prevede un prezzo minimo all’importazione per i moduli fotovoltaici e uno per ciascuna delle relative componenti essenziali (celle e wafer).

Inoltre, al fine di ridurre il rischio di riorientamento verso altre società, e di consentire e facilitare il monitoraggio del numero di esportatori partecipanti, gli esportatori cinesi hanno proposto di far corrispondere il volume delle importazioni effettuate nell’ambito dell’impegno ai livelli corrispondenti all’incirca ai loro risultati attuali di mercato.

Gli esportatori hanno offerto un impegno sui prezzi. Al fine di verificare se tale impegno elimina l’effetto pregiudizievole del dumping, la Commissione ha analizzato, tra l’altro, i prezzi all’esportazione attuali e il livello del dazio provvisorio. Su tale base, si è concluso che l’impegno sui prezzi elimina l’effetto pregiudizievole del dumping.

L’eliminazione dell’effetto pregiudizievole del dumping è pertanto ottenuta mediante un impegno sui prezzi relativo alle importazioni associato a un livello annuale e, in aggiunta, mediante il dazio ad valorem provvisorio riscosso sulle importazioni al di sopra del livello annuale di cui al precedente considerando 6.

La CCCME fornirà inoltre regolarmente alla Commissione informazioni dettagliate sulle vendite nell’Unione realizzate dalle società che hanno presentato l’offerta di impegno congiunto per consentirle di controllare efficacemente il rispetto dell’impegno stesso. In considerazione del ruolo attivo rivestito dalla CCCME, del sostegno fornito dalle autorità cinesi nonché del meccanismo di sicurezza sotto forma di livello annuale di cui al considerando 6, la Commissione ritiene che il rischio di elusione sia limitato e che prevalgano considerazioni legate alla necessità di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul mercato dell’Unione.

C. OSSERVAZIONI DELLE PARTI E ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO

1. Osservazioni delle parti

L’offerta di impegno è stata messa a disposizione delle parti interessate. Non sono state sino a oggi ricevute osservazioni contrarie alla sua accettazione.

Tenuto conto di quanto precede, l’impegno offerto dai produttori esportatori è accettabile. Le società interessate e la CCCME sono state informate dei principali fatti, considerazioni e obblighi su cui si basa l’accettazione dell’impegno.

Inoltre, per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell’impegno assunto, quando la domanda di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti l’esenzione dal dazio antidumping va subordinata:

  1. a) alla presentazione di una fattura commerciale da parte delle società di cui all’allegato della presente decisione e di un certificato rilasciato dalla CCCME contenente almeno gli elementi di cui all’allegato II e III del regolamento (UE) n. 513/2013 rispettivamente;

  2. b) al fatto che le merci importate siano prodotte, spedite e fatturate direttamente dalle società di cui all’allegato della presente decisione o alle loro società collegate nell’Unione che operino come importatore e procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione europea, come indicato nell’allegato della presente decisione, oppure al primo cliente indipendente che operi come importatore e proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione europea;

  3. c) al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale.

Nel caso in cui non vengano presentati una fattura e un certificato di questo tipo o se questi non corrispondono al prodotto presentato in dogana o se non viene presentata una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 513/2013, verrà riscossa la pertinente aliquota del dazio antidumping.

Qualora la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, ritiri la propria accettazione di un impegno a seguito della violazione dello stesso in relazione a transazioni particolari e dichiari non conformi le fatture corrispondenti, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale.

Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, può sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale di cui ai considerando 11 e 12, anche se la Commissione ha accettato un impegno offerto dal fabbricante dal quale essi, direttamente o indirettamente, acquistano.

A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base, le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno.

In caso di violazione o di revoca dell’impegno o in caso di ritiro dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio anti-dumping provvisorio istituito conformemente all’articolo 7 del regolamento di base si applicherà automaticamente a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’impegno offerto dai produttori esportatori di cui all’allegato della presente decisione e dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME), in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, è accettato.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2013.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso