Decisione di esecuzione della Commissione del 9 agosto 2013 che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Costa Rica, Israele, Italia, Giappone, Paesi bassi, Slovenia e Stati Uniti [notificata con il numero C(2013) 5160] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/429/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,
Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») vanno classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio di BSE trascurabile, rischio di BSE controllato e rischio di BSE indeterminato.
L’allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione2 elenca i paesi o le regioni in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.
L’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) svolge un ruolo fondamentale nel ripartire in categorie i paesi o le regioni in base al loro rischio di BSE. L’elenco nell’allegato della decisione 2007/453/CE tiene conto della risoluzione n. 16 dell’UIE, adottata nel maggio 2012 (Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Members).
Nel maggio 2013 l’UIE ha adottato la risoluzione n. 20 relativa al riconoscimento del livello di rischio degli Stati membri riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina. Tale risoluzione ha individuato il Giappone, Israele, l’Italia, i Paesi Bassi, la Slovenia e gli Stati Uniti tra i paesi con un rischio di BSE trascurabile e la Costa Rica tra i paesi con un rischio di BSE controllato. Occorre quindi modificare l’elenco di cui all’allegato della decisione 2007/453/CE al fine di adeguarlo alla risoluzione per quanto concerne tali paesi.
La decisione 2007/453/CE va pertanto modificata di conseguenza.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato alla decisione 2007/453/CE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione