Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, visto il progetto comune approvato il 26 giugno 2013 dal comitato di conciliazione1,
Le relazioni tra la Georgia e l'Unione europea si sviluppano nell'ambito della politica europea di vicinato. Nel 2006 la Comunità e la Georgia hanno concordato un piano d'azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine delle relazioni UE-Georgia. Nel 2010 l'Unione e la Georgia hanno avviato i negoziati per un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l'accordo vigente di partenariato e di cooperazione UE-Georgia2. Il quadro delle relazioni UE-Georgia è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente.
La riunione straordinaria del Consiglio europeo del 1o settembre 2008 ha confermato la volontà dell'Unione di rafforzare le relazioni UE-Georgia all'indomani del conflitto armato dell'agosto 2008 tra la Georgia e la Federazione russa.
A partire dal terzo trimestre del 2008 l'economia georgiana ha risentito della crisi finanziaria internazionale, con il calo della produzione, la riduzione delle entrate fiscali e l'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni.
Alla conferenza internazionale dei donatori tenutasi il 22 ottobre 2008, la comunità internazionale si è impegnata a sostenere la ripresa economica della Georgia in linea con la valutazione congiunta dei bisogni condotta dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale.
L'Unione ha annunciato che provvederà a un'assistenza finanziaria per un massimo di 500 milioni di EUR alla Georgia.
La ripresa economica e il risanamento della Georgia sono sostenuti dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel settembre 2008 le autorità georgiane hanno concluso con l'FMI un accordo stand-by di 750 milioni di dollari USA per sostenere l'economia georgiana nell'operare gli aggiustamenti necessari alla luce della crisi finanziaria.
A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica della Georgia e di una necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma dell'FMI nonché dell'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni della Georgia, la Georgia e l'FMI hanno raggiunto un accordo per un incremento del prestito di 424 milioni di dollari USA delle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'accordo stand-by, approvato dal comitato esecutivo dell'FMI nell'agosto 2009.
Nel quadro dello strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI) per il 2010-2012 l'Unione ha stanziato, a favore della Georgia, sovvenzioni a sostegno del bilancio per un importo di 24 milioni di EUR l'anno in media.
Alla luce del deterioramento della sua situazione economica e delle sue prospettive future, la Georgia ha chiesto all'Unione assistenza macro-finanziaria.
Considerato che nella bilancia dei pagamenti della Georgia permane un fabbisogno residuo di finanziamenti, l'assistenza macro-finanziaria è considerata una risposta appropriata alla richiesta della Georgia di sostenere, nelle attuali circostanze eccezionali, la stabilizzazione economica assieme all'attuale programma dell'FMI.
È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione a favore della Georgia («assistenza macro-finanziaria dell'Unione») non si limiti a integrare i programmi e le risorse dell'FMI e della Banca mondiale, ma garantisca il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.
È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre pertinenti politiche dell'Unione.
È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione rafforzino l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità. Tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente sorvegliati dalla Commissione.
È opportuno che le condizioni sulle quali poggia l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione riflettano i principi e gli obiettivi fondamentali della politica condotta dall'Unione nei confronti della Georgia.
Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, è opportuno che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza in oggetto. È opportuno altresì che la Commissione garantisca l'effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili.
L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.
È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l'attuazione della presente decisione, è opportuno che la Commissione li informi periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e fornisca loro i documenti pertinenti.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione3.
In tale contesto, occorre ricordare che ai sensi di detto regolamento la procedura consultiva dovrebbe applicarsi, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerando l'impatto potenzialmente rilevante delle operazioni che superano la soglia di 90 milioni di EUR, per dette operazioni è opportuno ricorrere alla procedura d'esame. In considerazione dell'importo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione alla Georgia, si dovrebbe applicare la procedura consultiva per l'adozione del protocollo d'intesa o per la riduzione, la sospensione o l'annullamento dell'assistenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L'Unione mette a disposizione della Georgia l'assistenza macro-finanziaria per un importo massimo di 46 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, quale individuato nel programma in corso dell'FMI. Di detto importo massimo, fino a 23 milioni di EUR sono forniti sotto forma di sovvenzioni e fino a 23 milioni di EUR sotto forma di prestiti. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione del 2013 da parte dell'autorità di bilancio.
2. La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito le risorse necessarie a nome dell'Unione al fine di finanziare la parte di assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito. La durata massima del prestito è di quindici anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Georgia e con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Georgia. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all'evoluzione della gestione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e fornisce loro i documenti pertinenti.
4. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
Art. 2
1. La Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un protocollo d'intesa che stabilisce le condizioni finanziarie e di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compreso un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni finanziarie e di politica economica stabilite dal protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In particolare, tali condizioni mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito tra la Commissione e le autorità georgiane.
2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia, che sono pertinenti ai fini dell'assistenza in oggetto, nonché il rispetto da parte della Georgia del calendario convenuto.
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove richiesto, con il comitato economico e finanziario.
Art. 3
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione in due rate, consistenti ognuna in una sovvenzione e in un prestito. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziarie concordate nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata è effettuato non prima di tre mesi dopo il versamento della prima rata.
3. I fondi dell'Unione sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Georgia come beneficiario finale.
Art. 4
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non coinvolgono l'Unione in alcun cambiamento di scadenza, rischio di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali.
2. La Commissione, se la Georgia ne fa richiesta, adotta le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni della Commissione per le operazioni di assunzione del prestito.
3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e la Georgia ne faccia richiesta, la Commissione può procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali e a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare una proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione che concernono le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.
5. La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Art. 5
L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione4, e relative modalità di esecuzione5. In particolare, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l'adozione di misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione prevedono inoltre controlli, compresi accertamenti e verifiche in loco, da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Tali documenti prevedono altresì verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.
Art. 6
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Art. 7
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica e finanziarie definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Georgia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.
2. Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.
Art. 8
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2013 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius