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Decisione di esecuzione della Commissione del 14 agosto 2013 che modifica la decisione 2010/642/UE relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Grecia e abroga la decisione 89/449/CEE relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Grecia [notificata con il numero C(2013) 5302] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (2013/437/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)1, in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

Con la decisione 89/449/CEE della Commissione2 è stato autorizzato in Grecia il ricorso a tre metodi di classificazione delle carcasse di suino. La Grecia ha comunicato alla Commissione che, dopo l’adozione di detta decisione, i metodi di classificazione hanno subito una notevole evoluzione, così come si sono registrate variazioni nella composizione del patrimonio suino. Ne consegue che il ricorso ai tre metodi autorizzati da detta decisione risulta ormai impossibile.

Con la decisione 2010/642/UE della Commissione3 è stato autorizzato in Grecia il ricorso a un metodo di classificazione delle carcasse di suino scotennate.

Dopo aver messo a punto due nuovi metodi aggiornati di classificazione delle carcasse di suino, la Grecia ha chiesto alla Commissione di autorizzarli sul territorio ellenico e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento indicando, nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione4, i principi su cui si basano tali metodi, i risultati della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione dei suddetti metodi di classificazione, che occorre pertanto autorizzare in Grecia.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/642/UE.

Occorre abrogare la decisione 89/449/CEE.

Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2010/642/UE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Per la classificazione delle carcasse di suino presentate in conformità all’allegato V, punto B.III, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è autorizzato in Grecia, a norma del punto B.IV, paragrafo 1, di detto allegato, il ricorso al seguente metodo: apparecchio denominato “OptiScan-TP” e relativi metodi di stima, descritti nella parte I dell’allegato. 2. Per la classificazione delle carcasse di suino scotennate è autorizzato in Grecia, a norma dell’allegato V, punto B.IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il ricorso ai seguenti metodi: a) apparecchio denominato “OptiScan-TP” e relativi metodi di stima, descritti nella parte I dell’allegato; b) apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” e relativo metodo di stima, descritti nella parte II dell’allegato.»;

  2. 2) l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Art. 2

La decisione 89/449/CEE è abrogata.

Art. 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2013 Per la Commissione Dacian Cioloș Membro della Commissione