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Decisione di esecuzione della Commissione del 27 agosto 2013 riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia, compresa l’istituzione di ulteriori zone soggette a restrizioni, e che abroga la decisione di esecuzione 2013/439/UE [notificata con il numero C(2013) 5623] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/443/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno2, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell’influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

L’influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze anche gli esseri umani possono essere infettati, benché tale rischio sia in genere limitato.

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l’agente patogeno della malattia si diffonda ad altre aziende in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o dei loro prodotti.

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio3 stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

La direttiva 2009/158/CE del Consiglio4 definisce le norme che disciplinano gli scambi all’interno dell’Unione di tali prodotti, compresi i certificati veterinari da utilizzare.

In seguito alla notifica da parte dell’Italia della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in un’azienda situata nel comune di Ostellato, nella provincia di Ferrara, regione Emilia Romagna, in data 15 agosto 2013, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/439/UE5, che stabilisce disposizioni sulle di zone di protezione e sorveglianza da istituire attorno al focolaio.

In data 21 agosto 2013 l’Italia ha notificato la comparsa di un secondo focolaio di malattia nel comune di Mordano, nella provincia di Bologna, e in data 23 agosto 2013 di un terzo focolaio di malattia nel comune di Portomaggiore, nella provincia di Ferrara, entrambi situati nella regione Emilia Romagna, e ha immediatamente adottato le misure richieste a norma della direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni, che sono definite nelle parti A, B e C dell’allegato della presente decisione.

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con l’Italia, accertando che i limiti delle zone istituite dall’autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall’azienda in cui è stata confermata la comparsa del focolaio.

Al fine di prevenire inutili turbative al commercio interno all’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, è necessario definire rapidamente a livello di Unione tali zone istituite in Italia e disporre che non siano spedite dalle suddette zone verso altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.

I pulcini di un giorno presentano un rischio trascurabile di diffusione della malattia, purché a norma della direttiva 2005/94/CE, articolo 30, lettera c), punto iii), secondo comma, siano nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e purché l’incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzate quindi da un diverso stato sanitario.

Anche le uova da cova presentano un rischio trascurabile di diffusione della malattia, a condizione che a norma della direttiva 2005/94/CE, articolo 30, lettera c), punto iv), provengano da aziende situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e i relativi imballaggi siano disinfettati prima della spedizione verso un incubatoio designato.

È quindi opportuno che l’autorità competente in Italia possa autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova dalle ulteriori zone soggette a restrizioni definite nella presente decisione, conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/94/CE, e purché l’Italia trasmetta preliminarmente una notifica scritta e lo Stato membro o il paese terzo di destinazione confermi il suo consenso preventivo a ricevere dette partite.

Ai fini della verifica della conformità alle disposizioni della presente decisione è opportuno che i certificati veterinari di cui alla direttiva 2009/158/CE contengano un riferimento in tal senso.

Per maggiore chiarezza occorre abrogare la decisione di esecuzione 2013/439/UE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’Italia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite in conformità della direttiva 2005/94/CE, articolo 16, paragrafi 1 e 4, comprendano almeno le aree indicate nelle parti A, B e C dell’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L’Italia garantisce che dalle zone indicate nelle parti A, B e C dell’allegato non siano spedite verso altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.

2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente in Italia può autorizzare la spedizione verso altri Stati membri o paesi terzi di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova provenienti dalle zone elencate nella parte C dell’allegato purché:

  1. a) siano applicate le misure di cui all’articolo 30, lettera c), punto iii), secondo comma e punto iv) della direttiva 2005/94/CE;

  2. b) l’autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione sia stata informata preliminarmente per iscritto e si impegni ad accettare le partite di pulcini di un giorno e di uova da cova, nonché a notificare all’autorità competente in Italia la data del loro arrivo nell’azienda di destinazione situata nel proprio territorio.

3. L’Italia garantisce che sui certificati veterinari che accompagnano le partite di cui al paragrafo 2, da spedire in altri Stati membri, sia indicata la seguente dicitura: «La partita è conforme alle condizioni di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione 2013/443/UE della Commissione6.

Art. 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione