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Decisione di esecuzione della Commissione del 28 agosto 2013 relativa al progetto di decreto dell’Italia recante modalità di indicazione dell’origine del latte a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura [notificata con il numero C(2013) 5517] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/444/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità1, in particolare l’articolo 19,

In applicazione della procedura di cui all’articolo 19, secondo comma, della direttiva 2000/13/CE, il 9 novembre 2012 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un progetto di decreto che prevede tra l’altro prescrizioni obbligatorie in tema di etichettatura per il latte a lunga conservazione, per il latte UHT, per il latte pastorizzato microfiltrato e per il latte pastorizzato ad elevata temperatura.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del decreto notificato, le etichette del latte a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura devono indicare il paese di origine dell’azienda lattiera da cui proviene il latte trattato oppure recare l’indicazione «UE» o «paesi terzi» qualora il latte provenga, rispettivamente, da uno o più Stati membri dell’Unione europea o da paesi terzi.

La direttiva 2000/13/CE armonizza le norme che disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari stabilendo, da un lato, l’armonizzazione di determinate disposizioni nazionali e, dall’altro, le modalità applicabili alle disposizioni nazionali non armonizzate. L’oggetto di tale armonizzazione è definito all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stessa, che elenca le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare nell’etichettatura dei prodotti alimentari, alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza è obbligatoria «qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare».

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE stabilisce che, per determinati prodotti alimentari, le disposizioni dell’Unione o, in mancanza di esse, quelle nazionali possano prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate all’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

L’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE consente l’adozione di disposizioni nazionali non armonizzate se giustificate da uno dei motivi ivi elencati, fra cui la tutela della salute pubblica e la repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l’applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE. Qualora in uno Stato membro venga presentato un progetto di normativa nazionale in tema di etichettatura, occorre pertanto verificarne la compatibilità con le suddette prescrizioni nonché con le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le autorità italiane sostengono che la misura notificata sia necessaria per garantire la protezione degli interessi dei consumatori e per rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari. Si spiega che, contrariamente alla convinzione dei consumatori italiani, il latte commercializzato in Italia non è esclusivamente di origine nazionale, cosicché l’indicazione dell’origine sull’etichetta risulta ormai indispensabile per evitare che i consumatori siano indotti in errore. Date tali premesse le autorità italiane sostengono che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, siano giustificate alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE.

L’articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE introduce un meccanismo appropriato contro il rischio che i consumatori siano indotti in errore qualora taluni elementi possano indurli a pensare che la provenienza o l’origine di un determinato prodotto alimentare sia diversa da quella effettiva. Spetta agli operatori del settore alimentare garantire che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza siano presenti sull’etichetta qualora la loro omissione possa creare confusione nel consumatore. Spetta inoltre alle autorità nazionali verificare il rispetto di tale obbligo.

Le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del decreto notificato implicherebbero che i prodotti alimentari in oggetto sono sempre presentati in modo tale da trarre in inganno i consumatori italiani riguardo al luogo d’origine o di provenienza effettivo. A tale riguardo la Commissione rileva che il campo d’applicazione del decreto notificato non comprende i tipi di latte con una durata di conservazione (molto) limitata (latte crudo, latte pastorizzato). Proprio questi ultimi potrebbero quindi con più probabilità essere percepiti dal consumatore come di origine italiana.

A parte un riferimento alla necessità di tutelare gli interessi del consumatore, le autorità italiane non hanno fornito giustificazioni sufficienti per concludere che, per quanto concerne i prodotti elencati all’articolo 1 del decreto notificato, l’indicazione obbligatoria dell’origine rappresenti un’informazione necessaria in aggiunta a quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE.

Le autorità italiane non hanno pertanto dimostrato che l’indicazione dell’origine prevista dal decreto notificato sia necessaria per il conseguimento di uno degli obiettivi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.

Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso un parere negativo riguardo alle citate disposizioni del decreto notificato, a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2000/13/CE.

Occorre pertanto chiedere alle autorità italiane di non adottare le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, del decreto notificato.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La Repubblica italiana non adotta le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del decreto notificato recante modalità di indicazione dell’origine del latte a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura.

Art. 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione