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Decisione 2013/446/PESC del Consiglio del 6 settembre 2013 che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC1, che ha prorogato la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia («EUMM Georgia» o «missione») istituita dall'azione comune 2008/736/PESC del 15 settembre 20082. La decisione 2010/452/PESC scade il 14 settembre 2013.

L'EUMM Georgia dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di quindici mesi sulla base del suo mandato attuale.

La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2010/452/PESC è così modificata:

  1. 1) l’articolo 6 è così modificato:

    1. a) è aggiunto il paragrafo seguente: «1 bis. Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»;

    2. b) il paragrafo 4 è soppresso;

  2. 2) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUMM Georgia e i membri del personale interessati.»;

  3. 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Disposizioni giuridiche L'EUMM Georgia ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.»;

  4. 4) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Meccanismo finanziario 1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2010 e il 14 settembre 2011 è pari a 26600000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2011 e il 14 settembre 2012 è pari a 23900000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2012 e il 14 settembre 2013 è pari a 20900000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2013 e il 14 dicembre 2014 è pari a 26650000 EUR. 2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. 3. I cittadini degli Stati terzi, dello Stato ospitante e dei paesi limitrofi possono partecipare alle gare d'appalto. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EUMM Georgia. 4. L'EUMM Georgia è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione. 5. L'EUMM Georgia è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 15 settembre 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità. 6. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 5, 6 e 9 e i requisiti operativi dell'EUMM Georgia, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre. 7. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.»;

  5. 5) all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 dicembre 2014.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 15 settembre 2013.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius