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Decisione di esecuzione 2013/469/PESC del Consiglio del 23 settembre 2013 che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC.

Un’entità dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone e delle entità nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC.

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La seguente entità è soppressa dall’elenco delle persone e delle entità nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC:

Zimbabwe Mining Development Corporation.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius