Decisione di esecuzione 2013/469/PESC del Consiglio del 23 settembre 2013 che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC.
Un’entità dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone e delle entità nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC.
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La seguente entità è soppressa dall’elenco delle persone e delle entità nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC:
Zimbabwe Mining Development Corporation.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius