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Decisione di esecuzione della Commissione del 23 settembre 2013 che autorizza misure derogatorie all’attuazione del regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda il Belgio, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, la Polonia e il Portogallo [notificata con il numero C(2013) 5897] (I testi in lingua neerlandese, francese, greca, italiana, polacca, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede) (2013/472/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

Il regolamento (CE) n. 452/2008 si applica alla produzione di statistiche nei tre settori specifici di cui all’articolo 3.

L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 452/2008 prevede che, qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive, agli Stati membri siano accordati deroghe e periodi di transizione limitati.

Affinché le statistiche sull’istruzione possano essere comparabili a livello internazionale occorre che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea utilizzino classificazioni nel campo dell’istruzione compatibili con la versione riveduta della classificazione internazionale tipo dell’istruzione ISCED 2011 (nel seguito «ISCED 2011»), adottata dagli Stati membri dell’Unesco alla 36esima conferenza generale tenutasi nel novembre 2011.

Occorre migliorare la raccolta dei dati ottenuti da fonti amministrative e altre sulla mobilità degli studenti per tutti i cicli di studio al fine di monitorare i progressi compiuti e individuare le problematiche, nonché di contribuire a elaborare politiche fondate su elementi concreti.

Stando alle informazioni fornite alla Commissione, le domande di deroga presentate da taluni Stati membri sono motivate dalla necessità di operare importanti adattamenti dei sistemi statistici nazionali per conformarsi appieno al regolamento (CE) n. 452/2008.

A Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Polonia e Portogallo vanno pertanto concesse deroghe corrispondenti.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Sono concesse deroghe agli Stati membri in conformità dell’allegato.

Art. 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013 Per la Commissione Algirdas Šemeta Membro della Commissione