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Decisione del Consiglio del 23 settembre 2013 sulla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in seno al Consiglio bilaterale di supervisione nell’ambito dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile, relativa alla decisione n. 0004 che modifica l’allegato 1 dell’accordo (2013/475/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

La decisione 2011/719/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile1, è entrata in vigore il 1o maggio 2011.

A norma dell’articolo 3.C.2 dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile2 (l’«accordo»), il Consiglio bilaterale di supervisione, istituito dall’articolo 3.A dell’accordo, può modificare gli allegati dell’accordo, a norma dell’articolo 19.B dello stesso.

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al Consiglio bilaterale di supervisione conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2011/719/UE, per quanto riguarda la decisione n. 0004 del Consiglio bilaterale di supervisione recante modifica all’allegato 1 dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in seno al Consiglio bilaterale di supervisione, di cui all’articolo 3.A dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile, in merito all’adozione di una decisione del Consiglio bilaterale di supervisione che modifica l’allegato 1 dell’accordo, deve basarsi sul progetto di decisione n. 0004 del Consiglio bilaterale di supervisione, accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013 Per il Consiglio Il presidente V. Jukna