Decisione del Consiglio del 23 settembre 2013 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (2013/488/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,
vista la decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno1, in particolare l’articolo 24,
Al fine di sviluppare le attività del Consiglio in tutti i settori che richiedono il trattamento di informazioni classificate, è opportuno porre in essere un sistema di sicurezza globale per la protezione delle informazioni classificate riguardante il Consiglio, il suo segretariato generale e gli Stati membri.
La presente decisione dovrebbe applicarsi qualora il Consiglio, i suoi organi preparatori e il segretariato generale del Consiglio (SGC) trattino informazioni classificate UE (ICUE).
In conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e nella misura richiesta per il funzionamento del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero rispettare la presente decisione nei casi in cui le loro autorità competenti, il loro personale e i loro contraenti trattino ICUE, affinché tutti possano avere la certezza che un livello equivalente di protezione è assicurato alle ICUE.
Il Consiglio, la Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) si impegnano ad applicare norme di sicurezza equivalenti per proteggere le ICUE.
Il Consiglio sottolinea l’importanza di associare, ove opportuno, il Parlamento europeo ed altri istituzioni, organi o organismi dell’Unione a principi, norme e regole per proteggere le informazioni classificate che sono necessari per salvaguardare gli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri.
È opportuno che il Consiglio stabilisca un quadro appropriato per la condivisione di ICUE detenute dal Consiglio con altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione, se del caso, conformemente alla presente decisione e agli accordi interistituzionali in vigore.
Gli organi e organismi dell’Unione istituiti ai sensi del titolo V, capo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), Europol ed Eurojust dovrebbero applicare, nel contesto della rispettiva organizzazione interna, i principi di base e le norme minime contenute nella presente decisione per proteggere le ICUE, ove previsto nell’atto istitutivo.
Le operazioni di gestione delle crisi stabilite ai sensi del titolo V, capo 2, TUE ed il relativo personale dovrebbero applicare le norme di sicurezza adottate dal Consiglio per proteggere le ICUE, ove previsto nell’atto istitutivo del Consiglio.
I rappresentanti speciali dell’UE e i membri delle loro squadre dovrebbero applicare le norme di sicurezza adottate dal Consiglio per proteggere le ICUE, ove previsto nel pertinente atto del Consiglio.
La presente decisione non pregiudica gli articoli 15 e 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e i relativi strumenti di attuazione.
La presente decisione non pregiudica le pratiche vigenti negli Stati membri per quanto riguarda l’informazione dei parlamenti nazionali in merito alle attività dell’Unione.
Per garantire l’applicazione delle norme di sicurezza per proteggere le ICUE in tempo utile per quanto riguarda l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore alla data della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
1. La presente decisione stabilisce i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza per proteggere le ICUE.
2. Tali principi fondamentali e norme minime di sicurezza si applicano al Consiglio e all’SGC e sono rispettati dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, affinché tutti possano avere la certezza che un livello equivalente di protezione è assicurato alle ICUE.
3. Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni che figurano nell’appendice A.
Art. 2 Definizione delle ICUE, delle classifiche e dei contrassegni di sicurezza
1. Per «informazioni classificate UE» (ICUE) si intende qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designati da una classifica di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell’Unione europea o di uno o più Stati membri.
2. Le ICUE sono classificate ad uno dei seguenti livelli:
a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri;
b) SECRET UE/EU SECRET: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri;
c) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri;
d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell’Unione europea o di uno o più Stati membri.
3. Le ICUE recano un contrassegno di classifica di sicurezza conformemente al paragrafo 2. Esse possono recare contrassegni supplementari intesi a designare il settore di attività cui si riferiscono, identificare l’originatore, limitare la distribuzione, restringere l’uso o indicare la divulgabilità.
Art. 3 Gestione delle classifiche
1. Le autorità competenti garantiscono che le ICUE siano adeguatamente classificate, chiaramente identificate quali informazioni classificate e conservino il loro livello di classifica solo per il tempo necessario.
2. Le ICUE non sono declassate o declassificate e i contrassegni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, sono modificati o rimossi senza il previo consenso scritto dell’originatore.
3. Il Consiglio approva una politica di sicurezza sulla creazione di ICUE che comprende una guida pratica per la classificazione.
Art. 4 Protezione di informazioni classificate
1. Le ICUE sono protette conformemente alla presente decisione.
2. Il detentore di qualsiasi ICUE è responsabile della loro protezione conformemente alla presente decisione.
3. Quando gli Stati membri introducono informazioni classificate che recano un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale nelle strutture o nelle reti dell’Unione, il Consiglio e l’SGC proteggono tali informazioni conformemente ai requisiti applicabili alle ICUE di livello equivalente come indicato nella tabella di equivalenza delle classifiche di sicurezza che figura nell’appendice B.
4. Un insieme di ICUE può richiedere un livello di protezione corrispondente a una classifica più elevata di quella dei singoli componenti.
Art. 5 Gestione del rischio di sicurezza
1. Il rischio per le ICUE è gestito secondo una procedura. Tale procedura è volta a determinare i rischi noti per la sicurezza, a definire le misure di sicurezza per contenere tali rischi entro un livello accettabile conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime stabiliti nella presente decisione, e ad applicare tali misure secondo il concetto di difesa in profondità definito nell’appendice A. L’efficacia di tali misure è valutata costantemente.
2. Le misure di sicurezza per proteggere le ICUE nel corso di tutto il loro ciclo di vita sono commisurate in particolare alla rispettiva classifica di sicurezza, alla forma e al volume delle informazioni o dei materiali, all’ubicazione e alla costruzione delle strutture in cui sono conservate le ICUE e alla valutazione a livello locale della minaccia di attività dolose e/o criminali, compreso lo spionaggio, il sabotaggio e il terrorismo.
3. I piani di emergenza tengono conto della necessità di proteggere le ICUE in situazioni di emergenza onde evitare l’accesso non autorizzato, la divulgazione o la perdita di integrità o di disponibilità.
4. I piani di continuità operativa comprendono misure di prevenzione e recupero per minimizzare l’impatto di disfunzioni o incidenti gravi nel trattamento e nella conservazione delle ICUE.
Art. 6 Attuazione della presente decisione
1. Se necessario il Consiglio, su raccomandazione del Comitato per la sicurezza, approva politiche di sicurezza che esplicitano le misure destinate ad attuare la presente decisione.
2. Il Comitato per la sicurezza può stabilire, per quanto di sua competenza, orientamenti di sicurezza intesi a integrare o sostenere la presente decisione e ogni eventuale politica di sicurezza approvata dal Consiglio.
Art. 7 Sicurezza del personale
1. Per «sicurezza del personale» s’intende l’applicazione di misure volte a garantire che l’accesso alle ICUE sia consentito solo alle persone che:
hanno necessità di conoscere;
hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza del livello adatto, ove opportuno; e
sono state informate delle proprie responsabilità.
2. Le procedure per il nulla osta di sicurezza del personale sono intese a determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, onestà e affidabilità, può essere autorizzata ad accedere alle ICUE.
3. Tutte le persone in seno all’SGC le cui mansioni richiedono l’accesso a ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, o il trattamento di tali informazioni, dispongono del nulla osta di sicurezza del livello adatto prima di poter accedere a dette ICUE. Tali persone devono essere autorizzate dall’autorità dell’SGC che ha il potere di nomina ad accedere a ICUE fino a uno specifico livello e a una data stabilita.
4. Il personale degli Stati membri di cui all’articolo 15, paragrafo 3, le cui mansioni possono richiedere l’accesso a ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore dispone del nulla osta di sicurezza del livello adatto o è in altro modo debitamente autorizzato in virtù delle sue funzioni, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, prima di poter accedere a dette ICUE.
5. Prima che sia loro accordato l’accesso a ICUE, e successivamente ad intervalli regolari, tutte le persone sono informate e riconoscono le proprie responsabilità in materia di protezione delle ICUE conformemente alla presente decisione.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell’allegato I.
Art. 8 Sicurezza materiale
1. Per «sicurezza materiale» si intende l’applicazione di misure di protezione materiali e tecniche volte ad impedire l’accesso non autorizzato alle ICUE.
2. Le misure di sicurezza materiale sono intese ad impedire ad intrusi l’ingresso fraudolento o con la forza, a scoraggiare, ostacolare e scoprire azioni non autorizzate e a consentire la segregazione del personale per quanto riguarda il loro accesso alle ICUE in base al principio della necessità di conoscere. Tali misure sono determinate sulla base di una procedura di gestione del rischio.
3. Le misure di sicurezza materiale sono attuate per tutti i locali, gli edifici, gli uffici, le stanze o altre zone in cui le ICUE sono trattate o conservate, comprese le zone che contengono i sistemi di comunicazione e informazione definiti all’articolo 10, paragrafo 2.
4. Le zone in cui sono conservate ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono costituite come zone sicure conformemente all’allegato II e approvate dall’autorità di sicurezza competente.
5. Per proteggere le ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore si usano solo attrezzature o dispositivi approvati.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell’allegato II.
Art. 9 Gestione delle informazioni classificate
1. Per «gestione delle informazioni classificate» si intende l’applicazione delle misure amministrative intese a controllare le ICUE per tutto il loro ciclo di vita al fine di integrare le misure previste agli articoli 7, 8 e 10 e in tal modo contribuire a scoraggiare e scoprire casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni. Dette misure riguardano in particolare la creazione, la registrazione, la copiatura, la traduzione, il declassamento, la declassificazione, il trasporto e la distruzione di ICUE.
2. Le informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono registrate a fini di sicurezza prima della diffusione e all’atto della ricezione. Le autorità competenti dell’SGC e degli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione a tal fine. Le informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sono registrate in uffici di registrazione dedicati.
3. I servizi ed i locali in cui sono trattate o conservate ICUE sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dell’autorità di sicurezza competente.
4. Le ICUE sono veicolate tra i servizi e i locali al di fuori delle zone oggetto di protezione materiale secondo le modalità seguenti:
a) di norma, le ICUE sono trasmesse con mezzi elettronici protetti mediante prodotti crittografici approvati conformemente all’articolo 10, paragrafo 6;
b) qualora non siano usati i mezzi di cui alla lettera a), le ICUE sono trasportate:
i) su supporti elettronici (ad esempio chiave USB, CD, disco rigido) protetti mediante prodotti crittografici approvati conformemente all’articolo 10, paragrafo 6; o
ii) in tutti gli altri casi, secondo quanto prescritto dall’autorità di sicurezza competente, conformemente alle pertinenti misure di protezione di cui all’allegato III.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano negli allegati III e IV.
Art. 10 Protezione delle ICUE trattate nei sistemi di comunicazione e informazione
1. Per «garanzia di sicurezza delle informazioni (IA) nel campo dei sistemi di comunicazione e informazione» si intende la fiducia nel fatto che tali sistemi proteggeranno le informazioni che trattano e funzioneranno nel modo dovuto e a tempo debito sotto il controllo degli utenti legittimi. Una IA efficace garantisce gli adeguati livelli di riservatezza, integrità, disponibilità, non disconoscibilità e autenticità. L’IA si basa su una procedura di gestione del rischio.
2. Per «sistema di comunicazione e informazione» (CIS) si intende ogni sistema che consente il trattamento delle informazioni in forma elettronica. Un CIS comprende l’insieme delle risorse necessarie al suo funzionamento, ivi compresi l’infrastruttura, l’organizzazione, il personale e le risorse dell’informazione. La presente decisione si applica ai CIS che trattano ICUE.
3. I CIS trattano le ICUE conformemente al concetto di IA.
4. Tutti i CIS sono sottoposti a una procedura di accreditamento. L’accreditamento ha lo scopo di ottenere la garanzia che sono state messe in atto tutte le misure di sicurezza adeguate e che si è raggiunto un livello sufficiente di protezione delle ICUE e del CIS, conformemente alla presente decisione. La dichiarazione di accreditamento determina il livello di classifica più elevato delle informazioni che può essere trattato in un CIS nonché i termini e le condizioni ivi associati.
5. Sono attuate misure di sicurezza per proteggere i CIS che trattano informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e superiore in modo tale che tali informazioni non possano essere compromesse da radiazioni elettromagnetiche non intenzionali («misure di sicurezza TEMPEST»). Dette misure di sicurezza sono commisurate al rischio di sfruttamento e al livello di classifica delle informazioni.
6.
Qualora la protezione delle ICUE sia assicurata mediante prodotti crittografici, tali prodotti sono approvati secondo le modalità seguenti:
a) la riservatezza delle informazioni classificate di livello SECRET UE/EU SECRET e superiore è protetta mediante prodotti crittografici approvati dal Consiglio in quanto autorità di approvazione degli apparati crittografici (CAA), su raccomandazione del Comitato per la sicurezza;
b) la riservatezza delle informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o RESTREINT UE/EU RESTRICTED è protetta mediante prodotti crittografici approvati dal segretario generale del Consiglio («segretario generale») in quanto CAA, su raccomandazione del Comitato per la sicurezza.
In deroga alla lettera b), all’interno dei sistemi nazionali degli Stati membri la riservatezza delle ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o RESTREINT UE/EU RESTRICTED può essere protetta mediante prodotti crittografici approvati dalla CAA di uno Stato membro.
7. Durante la trasmissione di ICUE con mezzi elettronici si usano prodotti crittografici approvati. In deroga a tale requisito, si possono applicare procedure specifiche in particolari situazioni di emergenza o in configurazioni tecniche specifiche di cui all’allegato IV.
8. Le autorità competenti dell’SGC e degli Stati membri stabiliscono rispettivamente le seguenti funzioni relative alla IA:
a) un’autorità IA (IAA);
b) un’autorità TEMPEST (TA);
c) un’autorità di approvazione degli apparati crittografici (CAA);
d) un’autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA).
9. Per ciascun sistema le autorità competenti dell’SGC e degli Stati membri stabiliscono rispettivamente:
a) un’autorità di accreditamento di sicurezza (SAA);
b) un’autorità operativa IA.
10. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell’allegato IV.
Art. 11 Sicurezza industriale
1. Per «sicurezza industriale» si intende l’applicazione di misure che assicurino la protezione delle ICUE da parte di contraenti o subcontraenti in sede di negoziati precontrattuali e lungo tutto il ciclo di vita dei contratti classificati. Tali contratti non contemplano l’accesso alle informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.
2. L’SGC può affidare per contratto mansioni che comportano o implicano l’accesso a, il trattamento o la conservazione di ICUE da parte di soggetti industriali o di altra natura registrati in uno Stato membro o in uno Stato terzo che abbia concluso un accordo o un’intesa amministrativa conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettere a) o b).
3. In quanto autorità contraente, l’SGC, nell’aggiudicare un contratto classificato a un soggetto industriale o di altra natura, assicura il rispetto delle norme minime sulla sicurezza industriale previste nella presente decisione e a cui fa riferimento il contratto.
4. L’autorità di sicurezza nazionale (NSA), l’autorità di sicurezza designata (DSA) o qualsiasi altra autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro assicura, per quanto possibile ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che i contraenti e i subcontraenti registrati nel suo territorio adottino tutte le misure adeguate per proteggere le ICUE nei negoziati precontrattuali e nell’esecuzione di un contratto classificato.
5. L’NSA, la DSA o qualsiasi altra autorità di sicurezza competente di ciascuno Stato membro assicura, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che i contraenti o i subcontraenti registrati nel territorio del rispettivo Stato membro, partecipanti a contratti o subcontratti classificati che richiedono l’accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nelle loro strutture dispongano, nell’esecuzione di tali contratti o nella fase precontrattuale, di un nulla osta di sicurezza delle imprese (FSC) del livello di classifica adeguato.
6. Il personale del contraente o subcontraente che, per l’esecuzione di un contratto classificato, necessita dell’accesso ad informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET ottiene un nulla osta di sicurezza del personale (PSC) dalla rispettiva NSA, DSA o da altra autorità di sicurezza competente conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e alle norme minime di cui all’allegato I.
7. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell’allegato V.
Art. 12 Condivisione di ICUE
1. Il Consiglio determina le condizioni in base alle quali può condividere ICUE da esso detenute con altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione. A tal fine può essere istituito un quadro appropriato, anche mediante la conclusione di accordi interistituzionali o altre intese qualora necessario a tale scopo.
2. Ogni quadro garantisce che alle ICUE sia data una protezione adeguata al loro livello di classifica e conforme ai principi fondamentali e alle norme minime equivalenti a quelli stabiliti dalla presente decisione.
Art. 13 Scambio di informazioni classificate con Stati terzi ed organizzazioni internazionali
1. Qualora il Consiglio ravvisi la necessità di scambiare ICUE con uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale, è posto in essere a tal fine un quadro appropriato.
2. Per stabilire tale quadro e definire regole reciproche sulla protezione delle informazioni classificate scambiate:
a) l’Unione conclude accordi con Stati terzi o organizzazioni internazionali sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate («accordi sulla sicurezza delle informazioni»); o
b) il segretario generale può pattuire intese amministrative a nome dell’SGC conformemente all’allegato VI, punto17, laddove la classifica delle ICUE da comunicare non supera di norma il livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
3. Gli accordi sulla sicurezza delle informazioni o le intese amministrative di cui al paragrafo 2 contengono disposizioni intese ad assicurare che gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali che ricevono le ICUE conferiscano loro una protezione appropriata al loro livello di classifica e conforme a norme minime non meno rigorose di quelle previste nella presente decisione.
4. La decisione di comunicare ad uno Stato terzo o ad un’organizzazione internazionale ICUE originate dal Consiglio è presa dal Consiglio caso per caso, in funzione della natura e del contenuto di tali informazioni, della necessità di conoscere del destinatario e dell’entità dei vantaggi per l’Unione. Se l’originatore delle informazioni classificate che si desiderano comunicare non è il Consiglio, l’SGC chiede anzitutto il consenso scritto dell’originatore. Se è impossibile stabilire l’originatore, il Consiglio si assume la responsabilità dell’originatore.
5. Sono organizzate visite di valutazione per accertare l’efficacia delle misure di sicurezza poste in essere in uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale al fine di proteggere le ICUE fornite o scambiate.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell’allegato VI.
Art. 14 Violazione della sicurezza e compromissione di ICUE
1. La violazione della sicurezza è conseguenza di un atto o omissione di una persona contrario alle norme di sicurezza contenute nella presente decisione.
2. La compromissione di ICUE si verifica quando, in seguito a una violazione della sicurezza, le ICUE sono state diffuse in tutto o in parte a persone non autorizzate.
3. Qualsiasi violazione o sospetta violazione della sicurezza è immediatamente riferita all’autorità di sicurezza competente.
4. Qualora sia noto o vi siano ragionevoli motivi di ritenere che vi sia stata compromissione o perdita di ICUE, l’NSA o un’altra autorità competente adottano tutte le misure adeguate conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari al fine di:
a) informare l’originatore;
b) assicurare che personale non direttamente interessato alla violazione indaghi sul caso per accertare i fatti;
c) valutare i potenziali danni agli interessi dell’Unione o degli Stati membri;
d) adottare i provvedimenti opportuni per impedire che i fatti si ripetano; e
e) informare le autorità competenti delle misure adottate.
5. Ogni persona responsabile di una violazione delle norme di sicurezza contenute nella presente decisione è passibile di azione disciplinare conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Ogni persona responsabile della compromissione o della perdita di ICUE è passibile di sanzioni disciplinari e/o azioni legali conformemente alle disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.
Art. 15 Responsabilità dell’attuazione
1. Il Consiglio adotta tutte le misure necessarie per garantire la coerenza globale nell’applicazione della presente decisione.
2. Il segretario generale adotta tutte le misure necessarie per garantire che, nel trattamento o nella conservazione di ICUE o di qualsiasi altra informazione classificata, i funzionari e gli altri agenti dell’SGC, il personale distaccato presso l’SGC ed i contraenti dell’SGC applichino la presente decisione nei locali usati dal Consiglio e in seno all’SGC.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, per garantire che, nel trattamento o nella conservazione di ICUE, la presente decisione sia rispettata:
a) dal personale delle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l’Unione europea e dai delegati nazionali che partecipano a sessioni del Consiglio o a riunioni dei suoi organi preparatori o che prendono parte ad altre attività del Consiglio;
b) dagli altri membri del personale delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, incluso il personale distaccato presso tali amministrazioni, che prestino servizio sul territorio degli Stati membri o all’estero;
c) dalle altre persone negli Stati membri debitamente autorizzate in virtù delle loro funzioni ad avere accesso ad ICUE; e
d) dai contraenti degli Stati membri, nel territorio degli Stati membri o all’estero.
Art. 16 Organizzazione della sicurezza nel Consiglio
1. Nell’ambito del suo ruolo di garante della coerenza globale nell’applicazione della presente decisione, il Consiglio approva:
a) gli accordi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a);
b) decisioni che autorizzano o consentono la comunicazione di ICUE provenienti o detenute dal Consiglio a Stati terzi ed organizzazioni internazionali, conformemente al principio del consenso dell’originatore;
c) un programma annuale di visite di valutazione e raccomandato dal Comitato per la sicurezza per valutare i servizi e i locali degli Stati membri gli organi, organismi e le entità dell’Unione che applicano la presente decisione o i principi in essa contenuti e per effettuare visite di valutazione negli Stati terzi e nelle organizzazioni internazionali al fine di accertare l’efficacia delle misure attuate per la protezione delle ICUE; e
d) le politiche di sicurezza di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
2.
Il segretario generale è l’autorità di sicurezza dell’SGC. In tale veste il segretario generale:
a) attua la politica di sicurezza del Consiglio e la sottopone a riesame periodico;
b) coordina con le NSA degli Stati membri tutte le questioni di sicurezza relative alla protezione di informazioni classificate pertinenti per le attività del Consiglio;
c) fornisce ai funzionari e altri agenti dell’SGC ed esperti nazionali distaccati presso l’SGC un’autorizzazione di accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3;
d) ordina, ove opportuno, indagini su compromissioni o perdite, accertate o sospette, di informazioni classificate detenute o originate dal Consiglio e chiede alle autorità di sicurezza competenti di partecipare a tali indagini;
e) compie ispezioni periodiche dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate nei locali dell’SGC;
f) compie visite periodiche di valutazione dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle ICUE negli organi, negli organismi e nelle entità dell’Unione che applicano la presente decisione o i principi in essa contenuti;
g) compie, insieme e d’accordo con l’NSA interessata, valutazioni periodiche dei dispositivi di sicurezza per la protezione delle ICUE all’interno dei servizi e dei locali degli Stati membri;
h) assicura il necessario coordinamento delle misure di sicurezza con le autorità competenti degli Stati membri responsabili della protezione delle informazioni classificate e, se del caso, con Stati terzi o organizzazioni internazionali, anche per quanto riguarda la natura delle minacce alla sicurezza delle ICUE e i relativi mezzi di protezione; e
i) pattuisce le intese amministrative di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b).
Il servizio di sicurezza dell’SGC è a disposizione del segretario generale per assisterlo nell’ambito di tali competenze.
3. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 15, paragrafo 3, gli Stati membri dovrebbero:
a) designare un’NSA, elencata nell’appendice C, responsabile dei dispositivi di sicurezza per proteggere le ICUE affinché:
i) le ICUE detenute da qualsiasi servizio, organo o agenzia nazionale, pubblico o privato, sul territorio nazionale o all’estero, siano protette conformemente alla presente decisione;
ii) i dispositivi di sicurezza per la protezione delle ICUE siano ispezionati o valutati regolarmente;
iii) tutte le persone impiegate in un’amministrazione nazionale o da un contraente cui può essere concesso l’accesso a informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore abbiano ottenuto il nulla osta di sicurezza adeguato o siano in altro modo debitamente autorizzate in virtù delle rispettive funzioni conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;
iv) siano istituiti programmi di sicurezza, se necessario, per minimizzare il rischio di compromissione o perdita delle ICUE;
v) gli aspetti di sicurezza connessi con la protezione di ICUE siano coordinati con altre autorità nazionali competenti, comprese quelle menzionate nella presente decisione; e
vi) sia data risposta alle opportune richieste di nulla osta di sicurezza provenienti in particolare dagli organi, dagli organismi e dalle entità dell’Unione, dalle operazioni stabilite ai sensi del titolo V, capo 2, TUE e dai rappresentanti speciali dell’UE (RSUE) e dalle loro squadre che applicano la presente decisione o i principi in essa contenuti;
b) assicurare che le loro autorità competenti forniscano informazioni e consulenza ai rispettivi governi, e attraverso questi al Consiglio, circa la natura delle minacce per la sicurezza delle ICUE ed i mezzi per proteggersi da tali minacce.
Art. 17 Comitato per la sicurezza
1. È istituito un Comitato per la sicurezza. Esso esamina e valuta ogni questione relativa alla sicurezza nell’ambito di applicazione della presente decisione e formula, ove opportuno, raccomandazioni per il Consiglio.
2.
Il Comitato per la sicurezza è composto di rappresentanti delle NSA degli Stati membri e vi partecipa un rappresentante della Commissione e del SEAE. Esso è presieduto dal segretario generale o dal suo delegato designato. Esso si riunisce secondo le istruzioni del Consiglio, o a richiesta del segretario generale o di un’NSA.
Possono essere invitati a parteciparvi rappresentanti degli organi, degli organismi e delle entità dell’Unione che applicano la presente decisione o i principi in essa contenuti quando vi si discutono questioni che li riguardano.
3. Il Comitato per la sicurezza organizza le sue attività in modo da essere in grado di formulare raccomandazioni su questioni specifiche in materia di sicurezza. Esso istituisce una sotto-sezione di esperti per gli aspetti IA ed altre sotto-sezioni ove necessario. Esso redige il mandato di tali sotto-sezioni e ne riceve le relazioni di attività corredate, ove opportuno, di raccomandazioni per il Consiglio.
Art. 18 Sostituzione di precedenti decisioni
1. La presente decisione abroga e sostituisce la decisione 2011/292/UE2.
2. Tutte le ICUE classificate conformemente alla decisione 2001/264/CE del Consiglio3 e alla decisione 2011/292/UE continuano ad essere protette conformemente alle pertinenti disposizioni della presente decisione.