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Decisione del Consiglio del 23 settembre 2013 sulla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del Comitato per la cooperazione culturale istituito dal protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con riguardo all'adozione del regolamento interno del Comitato per la cooperazione culturale (2014/640/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Tali negoziati sono stati portati a termine e il 6 ottobre 2010 è stato siglato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra1 («accordo»). L'accordo comprende un protocollo sulla cooperazione culturale («protocollo») che, conformemente all'articolo 1 del protocollo, definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è stato parzialmente applicato in via provvisoria con decisione 2011/265/UE del Consiglio2 («decisione») a partire dal 1o luglio 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva.

A norma dell'articolo 3 della decisione, non sono applicati in via provvisoria l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e gli articoli 8, 9 e 10 del protocollo.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione, la Commissione avvisa per iscritto la Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alla coproduzione audiovisiva il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, l'obbligo di avvisare diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio decide all'unanimità.

L'articolo 3 del protocollo prevede l'istituzione di un comitato per la cooperazione culturale che, tra i suoi compiti, controlla l'attuazione del protocollo.

A norma dell'articolo 6 della decisione, i rappresentanti dell'Unione nel comitato per la cooperazione culturale comprendono alti funzionari della Commissione e degli Stati membri provvisti di competenza ed esperienza nelle questioni e negli affari culturali e che presentano la posizione dell'Unione in conformità del trattato.

Le decisioni del comitato non dovrebbero conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a giurisdizioni dell'Unione o degli Stati membri.

Gli organi preparatori del Consiglio competenti nel settore della cultura e degli audiovisivi dovrebbero partecipare già nelle fasi iniziali all'elaborazione della posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale.

La presente decisione non dovrebbe incidere sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri.

L'Unione dovrebbe determinare la posizione che deve essere adottata nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato per la cooperazione culturale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito del Comitato per la cooperazione culturale istituito dal protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con riguardo all'adozione del regolamento interno del Comitato per la cooperazione culturale, è basata sul progetto di decisione del comitato per la cooperazione culturale allegato alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013 Per il Consiglio Il presidente V. Jukna